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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 65 CCII – Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.

2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente capo, le disposizioni del titolo III, ad eccezione dell’articolo 44, in quanto compatibili.

3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall’OCC. La nomina dell’attestatore è sempre facoltativa.

4. […] 4 bis. Ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda gli OCC possono accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l’archivio centrale informatizzato di cui all’articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

In sintesi

  • L’art. 65 CCII apre il Capo II del Titolo IV e individua l'ambito soggettivo delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, riservate ai debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII.
  • Il rinvio al Titolo V, Capo IX richiama la liquidazione controllata (artt. 268 ss.), confermando l’unitarietà sistematica tra strumenti di ristrutturazione e strumento liquidatorio nel perimetro della crisi del non fallibile.
  • Il comma 2 prevede la compatibilità con le disposizioni generali del Titolo III, con l’unica eccezione dell'art. 44 (concordato in bianco), inapplicabile alle procedure minori.
  • I compiti del commissario giudiziale e del liquidatore sono svolti dall'OCC (Organismo di Composizione della Crisi), con conseguente riduzione dei costi e semplificazione organizzativa; la nomina dell’attestatore resta facoltativa.
  • Il comma 4-bis attribuisce agli OCC un significativo potere di accesso all’anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie e alle banche dati pubbliche per la redazione delle relazioni allegate alla domanda, nel rispetto della disciplina privacy.
  • La norma costituisce la chiave di volta dell’intero sub-sistema del sovraindebitamento, oggi integrato a pieno titolo nel CCII dopo l’abrogazione della L. 3/2012 ad opera dell’art. 389 CCII.
Collocazione sistematica e ratio della disciplina

L’art. 65 CCII apre formalmente la disciplina delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, collocate nel Titolo IV (Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza), Capo II, Sezione I. La norma assolve a una funzione introduttiva e ricognitiva: individua i destinatari del sub-sistema (i debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale), richiama gli strumenti utilizzabili (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) e fissa il regime di compatibilità con le disposizioni generali del Titolo III in tema di accesso agli strumenti di regolazione. Il legislatore della riforma ha così portato a sistema una disciplina prima frammentata, originariamente contenuta nella L. 27 gennaio 2012, n. 3, espressamente abrogata dall’art. 389 CCII a far data dall’entrata in vigore del Codice (15 luglio 2022).

L’ambito soggettivo: il rinvio all’art. 2, comma 1, lett. c) CCII

Il comma 1 individua i destinatari delle procedure mediante rinvio all’art. 2, comma 1, lett. c) CCII, che definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al D.L. 179/2012 e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice o da leggi speciali. La perimetrazione è dunque residuale: vi rientrano tutti coloro che, pur versando in stato di crisi o insolvenza, non integrano i requisiti dimensionali e qualitativi che l’art. 121 CCII richiede per l’apertura della liquidazione giudiziale. Si pensi al lavoratore dipendente schiacciato dalle rate del mutuo (consumatore in senso proprio), all’artigiano sotto soglia, al piccolo agricoltore, al libero professionista o al socio illimitatamente responsabile di società cancellata.

Gli strumenti utilizzabili: rinvio alla Sezione II e al Titolo V Capo IX

Il debitore sovraindebitato dispone, a seconda della propria qualifica e della finalità perseguita, di tre strumenti distinti: (i) la ristrutturazione dei debiti del consumatore, disciplinata dalla Sezione II del medesimo Capo II (artt. 67 ss.), riservata in via esclusiva al consumatore inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; (ii) il concordato minore, disciplinato dalla Sezione III (artt. 74 ss.), aperto a tutti i debitori sovraindebitati diversi dal consumatore; (iii) la liquidazione controllata, disciplinata dal Titolo V, Capo IX (artt. 268 ss.), che costituisce lo strumento liquidatorio del sovraindebitamento, applicabile sia su istanza del debitore sia, in talune ipotesi, su iniziativa dei creditori o del pubblico ministero. A monte di tutti questi strumenti, è bene ricordarlo, opera anche la composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII), pur con la precisazione che essa è riservata all’imprenditore commerciale o agricolo iscritto al registro delle imprese.

Il regime di compatibilità con il Titolo III

Il comma 2 stabilisce che, per quanto non specificamente previsto dal Capo II, si applichino le disposizioni del Titolo III in quanto compatibili. Si tratta di un rinvio dinamico alle norme sull’accesso agli strumenti di regolazione (procedura unitaria, domanda, documentazione, effetti protettivi, gestione dell’impresa nelle more, prededuzione, ecc.), che opera tuttavia con un'eccezione espressa: non è applicabile l’art. 44, ossia la disciplina del cosiddetto concordato in bianco o «con riserva». La ratio dell’esclusione si coglie nella diversa fisionomia procedurale del sovraindebitamento, caratterizzato da semplicità documentale e dal ruolo centrale dell’OCC nella predisposizione della relazione: il legislatore ha ritenuto che la concessione di un termine per il successivo deposito della proposta, tipica del concordato preventivo, sia incompatibile con la struttura snella delle procedure minori. Resta invece pienamente applicabile, ad esempio, l’art. 40 CCII sulla forma della domanda, l’art. 54 sulle misure protettive (con i necessari adattamenti) e gli artt. 55 ss. sui rapporti con altre procedure pendenti.

Il ruolo dell’OCC e l’attestatore facoltativo

Il comma 3 introduce una semplificazione di rilievo: i compiti che, nel concordato preventivo, sono propri del commissario giudiziale e del liquidatore vengono svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC), già introdotto dalla L. 3/2012 e oggi disciplinato dal D.M. 24 settembre 2014, n. 202. L’OCC è chiamato a un ruolo polifunzionale: assiste il debitore nella predisposizione della domanda, redige la relazione particolareggiata (analoga alla relazione del commissario), vigila sull’esecuzione, riferisce al giudice. La scelta è coerente con l’esigenza di contenere i costi della procedura, spesso decisiva nei sovraindebitamenti di modesta entità, e con la natura non strettamente «fallimentare» dei soggetti coinvolti. Sul piano dell'attestazione, il legislatore ha optato per un regime di facoltatività: l’attestatore indipendente, figura centrale nel concordato preventivo (art. 87, comma 3, CCII) e negli accordi di ristrutturazione, può non essere nominato. La sua nomina diviene utile quando la complessità del piano (presenza di soddisfacimento parziale di crediti privilegiati, falcidia di crediti tributari, classi di creditori) suggerisca un presidio tecnico ulteriore rispetto alla relazione dell’OCC.

L’accesso alle banche dati: il comma 4-bis

Il comma 4-bis, introdotto in sede di correttivo per superare le criticità operative emerse nei primi anni di applicazione, attribuisce all’OCC un significativo potere di acquisizione informativa. L’organismo può accedere all'anagrafe tributaria (compresa la sezione di cui all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 605/1973, ossia l’Archivio dei rapporti finanziari), ai sistemi di informazioni creditizie privati (Crif, Experian, Cerved), alle centrali rischi della Banca d'Italia e all’archivio centrale informatizzato di cui all’art. 30-ter, comma 2, del D.Lgs. 141/2010. Il potere è funzionale alla redazione della relazione allegata alla domanda e si esercita nel rispetto del Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003 e GDPR) e del Codice di deontologia per i sistemi informativi creditizi. L’accesso supplisce alle frequenti asimmetrie informative del sovraindebitato, che non sempre ha contezza piena della propria esposizione, ed evita che la procedura abortisca per documentazione incompleta. In dottrina si è osservato come tale prerogativa avvicini l’OCC, sul piano funzionale, a un vero e proprio organo ausiliario del giudice.

Profili applicativi e questioni aperte

Sul piano operativo, l’orientamento prevalente dei tribunali post-2022 conferma la centralità dell’OCC quale interlocutore privilegiato del debitore e del giudice. Si discute, in dottrina, se il debitore possa accedere direttamente alla procedura senza l’ausilio dell’OCC nelle ipotesi più semplici: la lettera della norma (la previsione di compiti istituzionali in capo all’OCC) e la prassi giudiziaria depongono nel senso della necessarietà dell’intervento dell’organismo, anche perché solo l’OCC può legittimamente accedere alle banche dati di cui al comma 4-bis. Un’ulteriore questione attiene alla possibilità di passaggio da uno strumento all’altro (cosiddetta conversione): la disciplina è frammentaria e si riconnette alle previsioni dei singoli istituti (cfr. art. 73 CCII per la conversione del concordato minore in liquidazione controllata). Infine, va segnalata la persistente attenzione del legislatore alla figura del debitore incapiente, oggi regolata dall’art. 283 CCII, che rappresenta il punto di approdo solidaristico dell’intero sistema: a chi non ha alcuna utilità da offrire ai creditori, l’ordinamento riconosce comunque la possibilità di una esdebitazione, alle condizioni di legge.

Domande frequenti

Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento ex art. 65 CCII?

I debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale: consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e ogni altro soggetto fuori dal perimetro dell’art. 121 CCII.

Quali strumenti sono utilizzabili?

Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss.), concordato minore (artt. 74 ss.) e liquidazione controllata (artt. 268 ss.), oltre alla composizione negoziata per gli imprenditori iscritti al registro delle imprese.

L’attestatore è obbligatorio nel sovraindebitamento?

No, la nomina dell’attestatore è sempre facoltativa. I compiti tipici sono in larga parte assorbiti dalla relazione particolareggiata redatta dall’OCC.

Quale ruolo svolge l’OCC?

L’OCC assiste il debitore nella predisposizione della domanda, redige la relazione, vigila sull’esecuzione e svolge le funzioni che nel concordato preventivo competono al commissario giudiziale e al liquidatore.

L’OCC può accedere ai dati dell’Agenzia delle Entrate?

Sì, il comma 4-bis consente l’accesso all’anagrafe tributaria, all’Archivio dei rapporti finanziari, alle centrali rischi e ai sistemi di informazioni creditizie, nel rispetto della normativa privacy.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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