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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 73 CCII – Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell’omologazione

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Dopo la revoca dell’omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell’articolo

270.

2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l’istanza di cui al comma 1 può essere proposta […] dal pubblico ministero.

3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, il giudice concede termine al debitore per l’integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell’articolo 270.

In sintesi

  • Dopo la revoca dell’omologazione, il tribunale può aprire la liquidazione controllata su istanza del debitore o di un creditore.
  • L’apertura presuppone la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi (art. 268 CCII) e oggettivi (art. 269 CCII) della liquidazione controllata.
  • Nei casi di revoca per frode o inadempimento, anche il pubblico ministero può proporre l’istanza di apertura della liquidazione.
  • Il giudice concede al debitore un termine per integrare la documentazione necessaria prima di provvedere ai sensi dell’art. 270 CCII.
Funzione di raccordo tra le procedure

L’articolo 73 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) svolge una funzione di cerniera tra due procedure distinte: la ristrutturazione dei debiti del consumatore, nella quale è intervenuta la revoca dell’omologazione ai sensi dell’articolo 72, e la liquidazione controllata disciplinata dagli articoli 268-277. La norma evita che il debitore rimanga in una condizione di limbo procedurale dopo la caducazione del piano omologato, prevedendo un percorso di conversione ordinato e garantito.

La disposizione va letta in combinato disposto con gli articoli 72 (revoca), 268 (presupposti soggettivi della liquidazione controllata), 269 (presupposti oggettivi) e 270 (apertura della liquidazione controllata), che insieme compongono il quadro normativo di riferimento per il passaggio da una procedura consensuale, seppur fallita, a una procedura liquidatoria.

Presupposti per l’apertura della liquidazione controllata

Il comma 1 subordina l’apertura della liquidazione controllata alla duplice verifica della sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269 CCII. L’articolo 268 definisce i presupposti soggettivi: la liquidazione controllata è riservata ai soggetti che non superino le soglie dimensionali previste dall’articolo 2, comma 1, lettera d), CCII, ossia i consumatori, i professionisti e i piccoli imprenditori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. L’articolo 269 disciplina i presupposti oggettivi, incentrati sullo stato di sovraindebitamento del debitore.

La verifica di tali presupposti è compiuta dal tribunale, che non può limitarsi a prendere atto della precedente omologazione, ormai revocata, ma deve effettuare un accertamento autonomo e aggiornato alla situazione attuale del debitore. È possibile, ad esempio, che nelle more della procedura di ristrutturazione la situazione patrimoniale del debitore sia mutata in modo significativo, rendendo necessaria una valutazione rinnovata dei requisiti di accesso.

Legittimazione attiva: ruolo del pubblico ministero

Il comma 1 identifica nei soggetti legittimati a proporre l’istanza di apertura il debitore stesso e i creditori. Si tratta di una legittimazione bifrontale che riflette i contrapposti interessi coinvolti: il debitore può avere interesse ad accedere alla liquidazione controllata per beneficiare degli effetti esdebitatori, mentre i creditori possono voler attivare la procedura per ottenere il soddisfacimento dei propri crediti in modo ordinato e paritario.

Il comma 2 amplia la legittimazione nel caso in cui la revoca dell’omologazione sia conseguita ad atti di frode o inadempimento: in tali ipotesi, anche il pubblico ministero può proporre l’istanza. L’attribuzione di tale potere al PM risponde alla logica sanzionatoria che caratterizza le fattispecie di revoca per comportamenti scorretti del debitore: la liquidazione controllata diventa in tal caso non solo un rimedio a tutela dei creditori, ma anche una risposta dell’ordinamento alla condotta fraudolenta o gravemente negligente del debitore. L’orientamento prevalente in dottrina ritiene che la legittimazione del PM in questa ipotesi sia di carattere eccezionale e non estensibile ad altre fattispecie di revoca non espressamente contemplate dal comma 2.

Integrazione documentale e procedimento

Il comma 3 prevede che il giudice, nell’ipotesi di cui al comma 1, conceda al debitore un termine per l’integrazione della documentazione necessaria. Tale previsione si giustifica con la considerazione che il debitore, nel procedimento di ristrutturazione ormai conclusosi con la revoca, avrà già prodotto una parte rilevante della documentazione richiesta per l’accesso alla liquidazione controllata, ma potrebbe essere necessario aggiornare o integrare alcune informazioni alla luce degli sviluppi nel frattempo intervenuti.

Una volta completata l’integrazione documentale, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 270 CCII, che disciplina il decreto di apertura della liquidazione controllata, con la nomina del liquidatore e la definizione delle modalità di svolgimento della procedura. Il coordinamento tra il procedimento di revoca e quello di apertura della liquidazione consente di evitare inutili duplicazioni istruttorie e di accelerare il passaggio alla fase liquidatoria, nell’interesse sia dei creditori sia del debitore.

Conseguenze pratiche per il debitore

Per il debitore, il passaggio dalla ristrutturazione fallita alla liquidazione controllata comporta conseguenze significative. Sul piano patrimoniale, i beni non ancora ceduti in esecuzione del piano, o ceduti in modo inefficace per violazione del piano stesso ai sensi dell’articolo 71, comma 3, confluiscono nella massa attiva della liquidazione. Sul piano personale, il debitore perde il controllo gestionale dei propri beni, che passa al liquidatore nominato dal giudice. Tuttavia, la liquidazione controllata conserva la finalità esdebitativa propria dell’intero sistema della composizione della crisi da sovraindebitamento, consentendo al debitore meritevole di ottenere comunque la liberazione dai debiti residui al termine della procedura.

Domande frequenti

La revoca dell’omologazione apre automaticamente la liquidazione controllata?

No: l’art. 73 CCII richiede un’apposita istanza del debitore o di un creditore e la verifica dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII da parte del tribunale.

Il pubblico ministero può chiedere l’apertura della liquidazione controllata dopo la revoca?

Solo se la revoca è conseguita ad atti di frode o inadempimento del debitore, ai sensi dell’art. 73, comma 2 CCII. Negli altri casi la legittimazione del PM è esclusa.

Quali presupposti deve verificare il tribunale prima di aprire la liquidazione controllata dopo la revoca?

Il tribunale verifica i presupposti soggettivi (art. 268 CCII) e oggettivi di sovraindebitamento (art. 269 CCII), indipendentemente dalla precedente omologazione revocata.

Il debitore ha diritto a produrre nuova documentazione prima dell’apertura della liquidazione controllata?

Sì: l’art. 73, comma 3 CCII prevede che il giudice conceda al debitore un termine per integrare la documentazione prima di provvedere ai sensi dell’art. 270 CCII.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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