Art. 270 CCII – Apertura della liquidazione controllata
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 256.
2. Con la sentenza il tribunale: a) nomina il giudice delegato; b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l’OCC di cui all’articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d’appello cui appartiene il tribunale competente e l’eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale; c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonchè dell’elenco dei creditori; d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201; si applica l’articolo 10, comma 3; e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all’articolo 216, comma 2; f) dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese; g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del de- creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
5. Si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III.
6. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.
In sintesi
La sentenza di apertura: natura e funzione
L’art. 270 CCII rappresenta il fulcro procedimentale dell’apertura della liquidazione controllata: con esso il tribunale, all’esito della verifica dei presupposti, pronuncia sentenza di apertura, atto costitutivo dello status concorsuale del debitore sovraindebitato. La sentenza ha natura costitutiva e produce effetti erga omnes dal momento della sua esecuzione pubblicitaria. La norma richiede, in via preliminare, l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV, ossia alle procedure di regolazione della crisi alternative alla liquidazione: ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore. Ciò esprime il principio di favor concordatario che permea l’intera disciplina del sovraindebitamento, in coerenza con l’art. 7 CCII sul trattamento delle domande in caso di pluralità di iniziative concorsuali e con la Direttiva UE 2019/1023, che privilegia gli strumenti di risanamento rispetto alla liquidazione.
L’estensione ai soci illimitatamente responsabili e il rinvio all’art. 256
Il primo comma estende gli effetti della sentenza ai soci illimitatamente responsabili: la previsione riprende, per simmetria, la regola dell’art. 256 CCII relativa alla liquidazione giudiziale delle società di persone. La ratio è duplice: tutelare i creditori sociali che possono soddisfarsi anche sul patrimonio personale dei soci, e assicurare coerenza concorsuale tra le procedure di sovraindebitamento aventi a oggetto società minori (società semplici, ad esempio, esercenti attività agricola o professionale). Si pensi al caso paradigmatico di Tizio e Caio, soci di società in nome collettivo non fallibile per dimensioni sottosoglia ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII: l’apertura della liquidazione controllata della società coinvolge ipso iure anche il loro patrimonio personale, secondo lo schema dell'art. 2291 c.c. Il rinvio «in quanto compatibile» all’art. 256 consente di mutuare i meccanismi della liquidazione giudiziale societaria nella misura della compatibilità con la peculiare natura assistita del sovraindebitamento.
Il contenuto necessario della sentenza (comma 2)
Il comma 2 cataloga il contenuto necessario della sentenza. La nomina del giudice delegato [lett. a)] assicura la direzione tecnica della procedura, secondo il modello consolidato della concorsualità giudiziale. La nomina del liquidatore [lett. b)] avviene di regola confermando l’OCC che ha assistito il debitore: la scelta è coerente con il principio di continuità informativa e con l’esigenza di valorizzare la conoscenza già acquisita. Quando il tribunale debba procedere a nomina autonoma, ad esempio in caso di domanda dei creditori ex art. 268, comma 2, la scelta avviene nel registro degli organismi di composizione della crisi, di regola tra gestori domiciliati nel distretto di corte d'appello competente. L’eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale: si tratta di un presidio di trasparenza nelle nomine, volto a evitare prassi distorsive e a garantire equa distribuzione degli incarichi.
Adempimenti istruttori e termine per l’insinuazione
La lettera c) impone al debitore il deposito, entro sette giorni, di bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie ed elenco dei creditori: si tratta di documentazione fondamentale per la successiva fase di accertamento del passivo. La lettera d) fissa il termine non superiore a novanta giorni, recentemente confermato dal correttivo D.Lgs. 136/2024, entro il quale i creditori e i terzi titolari di diritti sui beni devono trasmettere al liquidatore, a pena di inammissibilità, la domanda di ammissione al passivo, di restituzione o di rivendicazione, mediante posta elettronica certificata, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII. Si applica l’art. 10, comma 3, in tema di decorrenza e di onere di prova della spedizione. Il termine è perentorio sul piano dell’ammissibilità ordinaria, ma le insinuazioni tardive sono comunque ammesse alle condizioni di cui all’art. 208 CCII richiamato in quanto compatibile.
La consegna dei beni e gli adempimenti pubblicitari
La lettera e) dispone la consegna o il rilascio dei beni del patrimonio di liquidazione, salvo che il tribunale, in presenza di «gravi e specifiche ragioni», autorizzi il debitore o un terzo a utilizzarne alcuni. L’autorizzazione tipicamente riguarda l’abitazione del debitore o beni strumentali essenziali alla sopravvivenza familiare, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale sul minimo vitale. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore ai sensi dell’art. 216, comma 2, CCII. Gli adempimenti pubblicitari [lettere f) e g)] consistono nell’inserimento della sentenza sul sito del tribunale o del Ministero della Giustizia, nella pubblicazione presso il registro delle imprese (se il debitore svolge attività d'impresa) e nella trascrizione su beni immobili e mobili registrati. La pubblicità conserva natura dichiarativa rispetto all’apertura della procedura ma assume rilievo costitutivo ai fini dell’opponibilità ai terzi degli effetti concorsuali, in particolare ex art. 277 CCII per i creditori posteriori.
Le incompatibilità del liquidatore nominato dal tribunale
Il comma 3 richiama gli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) per il liquidatore nominato direttamente dal tribunale. Si tratta di norme che impongono presidi di onorabilità, indipendenza e incompatibilità, allineando lo statuto del liquidatore a quello dell’amministratore giudiziario nelle misure di prevenzione patrimoniale. La dottrina ha sottolineato il valore sistemico del rinvio, che eleva gli standard etici della professione gestoria della crisi.
Il regime dei contratti pendenti (comma 6)
Il comma 6 disciplina i contratti pendenti, riproducendo nella sostanza la regola dell’art. 172 CCII per la liquidazione giudiziale. Se al momento dell’apertura un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti, l’esecuzione resta sospesa fino alla determinazione del liquidatore. Il liquidatore, sentito il debitore, può subentrare nel contratto, assumendo a decorrere dalla data di subentro tutti i relativi obblighi, ovvero sciogliersi dal contratto. Eccezione: nei contratti ad effetti reali, se il trasferimento del diritto è già avvenuto, lo scioglimento non è possibile. Il contraente in bonis dispone di uno strumento di pressione: può mettere in mora il liquidatore facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto ope legis. In caso di prosecuzione, i crediti maturati nel corso della procedura sono prededucibili ex art. 6 CCII; in caso di scioglimento, il contraente può insinuare al passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza diritto al risarcimento del danno (regola conforme alla disciplina concorsuale generale, che esclude il risarcimento ulteriore per favorire la par condicio).
Profili applicativi e indicazioni operative
Sul piano operativo, la sentenza ex art. 270 CCII genera un complesso reticolo di obblighi e cautele: il liquidatore deve curare tempestivamente trascrizioni e pubblicità, inviare le notifiche ai creditori risultanti dall’elenco, predisporre il programma di liquidazione ex art. 213 (richiamato dalla disciplina compatibile del Titolo III), e gestire prudenzialmente i contratti pendenti per non incrementare passivi prededucibili non necessari. Si consideri il caso di Sempronio, già imprenditore artigiano sovraindebitato, titolare di contratto di leasing su macchinario non più strumentale: la decisione del liquidatore di sciogliersi tempestivamente evita la maturazione di canoni prededucibili e libera il bene per la restituzione al concedente. Diversamente, in presenza di contratti di locazione abitativa, l’opzione è di norma per il subentro temporaneo a tutela del debitore e della sua famiglia.
Domande frequenti
Quando il tribunale apre la liquidazione controllata?
Quando, verificati i presupposti degli artt. 268 e 269 CCII, non risultino pendenti domande di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore ex Titolo IV, in coerenza con il favor concordatario.
Chi è nominato liquidatore?
Di regola l’OCC che ha assistito il debitore nella domanda. Se la nomina è autonoma, il liquidatore è scelto nel registro nazionale, preferibilmente tra gestori domiciliati nel distretto di corte d'appello competente.
Qual è il termine per insinuarsi al passivo?
Non superiore a novanta giorni dal deposito della domanda, comunicata via PEC al liquidatore a pena di inammissibilità ordinaria. Le insinuazioni tardive restano possibili alle condizioni dell’art. 208 CCII.
Cosa accade ai contratti pendenti?
L’esecuzione resta sospesa. Il liquidatore, sentito il debitore, può subentrare o sciogliersi. Il contraente può chiedere al giudice delegato un termine non superiore a 60 giorni, decorso il quale il contratto si scioglie.
I soci illimitatamente responsabili sono coinvolti?
Sì. La sentenza produce effetti anche nei loro confronti, con applicazione dell’art. 256 CCII in quanto compatibile: il patrimonio personale del socio risponde dei debiti sociali nella procedura unitaria.