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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 271 CCII – Concorso di procedure

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori il debitore, entro la prima udienza, può presentare domanda di accesso a una procedura di cui al titolo IV, capo II, con la documentazione prevista dagli articoli 67, comma 2, o 76, comma 2, o chiedere un termine per presentarla. In caso di richiesta del termine il giudice lo assegna in misura non superiore a sessanta giorni, prorogabile, su istanza del debitore e in presenza di giustificati motivi, fino a ulteriori sessanta giorni.

2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e il giudice, su domanda del debitore, può concedere le misure previste dall’articolo 70, comma 4, o dall’articolo 78, comma 2, lettera d). Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia presentato la domanda, oppure in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al titolo IV, capo II, il tribunale provvede ai sensi dell’articolo 270, commi 1 e 2.

In sintesi

In sintesi

  • Se la liquidazione controllata è chiesta dai creditori, il debitore può accedere a procedure di composizione di cui al titolo IV, capo II.
  • La domanda alternativa va presentata entro la prima udienza con la documentazione richiesta.
  • Il debitore può chiedere un termine fino a 60 giorni, prorogabile per altri 60 con giustificati motivi.
  • Nella pendenza del termine la liquidazione controllata non può essere aperta.
  • Il giudice può concedere misure protettive ex artt. 70, comma 4, o 78, comma 2, lett. d), CCII.
  • Decorso il termine senza domanda o in caso di mancata apertura, il tribunale provvede ai sensi dell’art. 270, commi 1 e 2.
Ratio della disposizione e tutela del debitore sovraindebitato

L’art. 271 CCII regola l’ipotesi di concorso tra la domanda di liquidazione controllata, presentata dai creditori, e l’iniziativa del debitore sovraindebitato volta ad accedere a una procedura di composizione (concordato minore o ristrutturazione dei debiti del consumatore). La norma riflette un principio cardine del Codice della crisi: privilegiare le soluzioni negoziate o ristrutturative rispetto allo sbocco liquidatorio, anche quando l’iniziativa concorsuale provenga dai creditori. Il legislatore consente così al debitore non fallibile di reagire all’istanza creditoria proponendo un percorso alternativo, in coerenza con i principi della direttiva (UE) 2019/1023.

Termini per la presentazione della domanda alternativa

Il debitore deve attivarsi entro la prima udienza fissata per la liquidazione controllata, presentando direttamente la domanda di accesso al concordato minore (art. 76 CCII) o alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII), corredata della documentazione prevista dai rispettivi commi 2. In alternativa può chiedere un termine, che il giudice assegna in misura non superiore a sessanta giorni, prorogabile su istanza motivata per ulteriori sessanta giorni. La concessione del termine non è automatica: la richiesta deve essere fondata sulla complessità della preparazione documentale e sulla concreta possibilità di sviluppare un piano sostenibile. L’orientamento prevalente in materia di procedure maggiori ritiene che la valutazione del giudice debba essere condotta con prudenza, evitando concessioni dilatorie prive di reale prospettiva.

Effetto sospensivo e misure protettive

Durante la pendenza del termine concesso, la liquidazione controllata non può essere dichiarata aperta: si tratta di sospensione automatica della valutazione giudiziale sull’istanza creditoria. Il debitore può inoltre chiedere al giudice le misure protettive previste dall’art. 70, comma 4, CCII (per la ristrutturazione dei debiti del consumatore) o dall’art. 78, comma 2, lett. d), CCII (per il concordato minore), volte a paralizzare le azioni esecutive e cautelari individuali. Tizio, consumatore sovraindebitato destinatario di un’istanza di liquidazione controllata da parte della banca Caia, potrà chiedere il termine di sessanta giorni e contestualmente domandare la sospensione dei pignoramenti pendenti, costruendo nel frattempo il piano di ristrutturazione con l’ausilio dell’OCC.

Conseguenze dell’inerzia o del fallimento dell’iniziativa

Se il debitore non presenta la domanda entro il termine, oppure se la procedura alternativa non viene aperta o cessa anticipatamente, il tribunale provvede ai sensi dell’art. 270, commi 1 e 2, CCII. Significa che riprende il percorso valutativo sull’istanza di liquidazione controllata originariamente proposta dai creditori, che potrà sfociare nell’apertura della procedura liquidatoria. La disposizione evita vuoti procedurali e garantisce ai creditori una tutela effettiva, impedendo che lo strumento alternativo si traduca in una mera tattica dilatoria. Sempronio creditore istante non perde la propria iniziativa, che resta sospesa ma riattivabile in caso di esito negativo del percorso composto.

Coordinamento sistematico e profili pratici

La norma si coordina con la disciplina generale delle procedure di sovraindebitamento (artt. 65 e seguenti CCII) e con il ruolo dell’Organismo di composizione della crisi, il cui apporto è cruciale per la rapida predisposizione del piano e della relazione attestativa. Sul piano pratico, il debitore destinatario dell’istanza creditoria deve immediatamente attivare l’OCC per valutare la fattibilità di un percorso alternativo. La scelta tra concordato minore e ristrutturazione dei debiti dipende dalla qualifica soggettiva: il concordato minore è riservato a imprenditori minori, professionisti, start-up innovative e altri debitori non consumatori; la ristrutturazione dei debiti del consumatore presuppone obbligazioni assunte per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. La disciplina dell’art. 271 CCII, letta in combinato disposto con gli artt. 270 e 269, costituisce uno strumento essenziale per garantire la priorità delle soluzioni ristrutturative anche nel mondo del sovraindebitamento.

Domande frequenti

Quando il debitore può attivare la procedura alternativa prevista dall’art. 271 CCII?

Quando la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori. Entro la prima udienza il debitore può presentare direttamente la domanda di concordato minore o ristrutturazione dei debiti, oppure chiedere termine fino a sessanta giorni.

Per quanto tempo è sospesa l’apertura della liquidazione controllata?

Per tutta la durata del termine concesso dal giudice (massimo sessanta giorni iniziali, prorogabili per ulteriori sessanta con giustificati motivi). In tale periodo non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata.

Quali misure protettive può chiedere il debitore nella pendenza del termine?

Le misure previste dall’art. 70, comma 4, CCII per la ristrutturazione dei debiti del consumatore o dall’art. 78, comma 2, lett. d), CCII per il concordato minore: in particolare la sospensione di azioni esecutive e cautelari individuali.

Cosa accade se il debitore non presenta la domanda alternativa nel termine?

Il tribunale provvede ai sensi dell’art. 270, commi 1 e 2, CCII, riprendendo la valutazione dell’istanza creditoria di liquidazione controllata, che potrà sfociare nell’apertura della procedura liquidatoria.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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