Art. 76 CCII – Presentazione della domanda e attivita’ dell’OCC
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n.
3.
2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC, che comprende: a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni; b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l’indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonchè sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all’alternativa della liquidazione controllata; e) l’indicazione presumibile dei costi della procedura. f) […] g) […]
3. L’OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.
4. L’OCC, entro sette giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del debitore, ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
In sintesi
Inquadramento e ambito applicativo
L’articolo 76 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come aggiornato dai D.Lgs. 147/2020, 83/2022 e 136/2024) apre la Sezione III del Capo II del Titolo IV, dedicata al concordato minore. La norma disciplina le modalità di presentazione della domanda e il ruolo centrale dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), definendo il perimetro degli adempimenti formali e sostanziali che il debitore deve soddisfare per accedere alla procedura.
Il concordato minore è lo strumento riservato ai debitori che svolgono attività d'impresa, artigianale o professionale e che si trovano in stato di sovraindebitamento, ma che non superano le soglie dimensionali previste dall’articolo 2, comma 1, lettera d), CCII. A differenza della ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore presuppone la partecipazione attiva di una pluralità di creditori e richiede il raggiungimento di una maggioranza per l’approvazione del piano.
Il ruolo dell’OCC e la domanda tramite organismo
Il comma 1 stabilisce che la domanda di concordato minore deve essere formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2. Il ricorso obbligatorio all’OCC risponde alla logica del sistema: l’organismo svolge una funzione di filtro qualitativo, garantendo che la domanda sia completa, documentata e sostenuta da una valutazione tecnica indipendente prima ancora che il procedimento giunga all’attenzione del giudice.
Nei circondari privi di OCC, la norma prevede un meccanismo sostitutivo: le funzioni dell’organismo vengono attribuite a un professionista o a una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice delegato. La norma privilegia, ove possibile, soggetti già iscritti nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato dal regolamento attuativo della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (la legge sul sovraindebitamento oggi confluita nel CCII).
La relazione particolareggiata: contenuto e funzione
Il comma 2 disciplina il contenuto della relazione che l’OCC deve allegare alla domanda. Si tratta di un documento di centrale importanza nell’economia della procedura, poiché fornisce al giudice e ai creditori il quadro informativo essenziale per valutare la meritevolezza del debitore e la sostenibilità del piano proposto. La relazione deve indicare: le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni; le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere; l’eventuale esistenza di atti in frode o atti del debitore impugnati dai creditori; una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione e sulla fattibilità del piano, nonché sulla sua convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione controllata; l’indicazione presumibile dei costi della procedura.
La valutazione comparativa tra il piano proposto e la liquidazione controllata riveste un ruolo fondamentale: i creditori devono poter verificare, sulla base di dati oggettivi forniti dall’OCC, che il concordato minore offra loro prospettive di soddisfacimento almeno equivalenti a quelle che otterrebbero in sede liquidatoria. L’orientamento prevalente in dottrina equipara tale valutazione al test del «miglior interesse dei creditori» previsto dalla Direttiva UE 2019/1023, recepita nel CCII.
Valutazione del merito creditizio
Il comma 3 impone all’OCC un adempimento peculiare: nella propria relazione, deve indicare se il soggetto finanziatore, al momento della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Tale previsione riflette la consapevolezza del legislatore che il sovraindebitamento è spesso il risultato non solo di comportamenti irresponsabili del debitore, ma anche di pratiche creditizie scorrette da parte delle banche e degli intermediari finanziari.
Se emerge che il finanziatore non ha adeguatamente valutato il merito creditizio del debitore, tale circostanza può incidere sia sulla valutazione della meritevolezza del debitore ai fini dell’esdebitazione, sia sull’atteggiamento del giudice in sede di omologazione. L’orientamento prevalente ritiene che il mancato rispetto delle norme in materia di concessione del credito (con particolare riferimento alla disciplina bancaria e alla normativa consumeristica) possa configurare una responsabilità del finanziatore che, pur non incidendo direttamente sul trattamento del credito nel concordato, può rilevare in eventuali azioni risarcitorie autonome.
Comunicazione agli enti impositori e sospensione degli interessi
Il comma 4 introduce un meccanismo di coordinamento procedurale con l’amministrazione finanziaria: entro sette giorni dal conferimento dell’incarico, l’OCC deve dare notizia del deposito della domanda all’agente della riscossione e agli uffici fiscali degli enti locali competenti. Questi, a loro volta, devono comunicare entro quindici giorni il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti. Tale previsione è indispensabile per consentire la formazione di un quadro completo e aggiornato dell’esposizione debitoria del ricorrente, con particolare riguardo ai debiti tributari che spesso costituiscono una quota rilevante del passivo nelle situazioni di sovraindebitamento.
Il comma 5 prevede che il deposito della domanda sospenda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione. La sospensione non opera per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, che disciplinano la sorte degli interessi sui crediti privilegiati nell’ambito delle procedure concorsuali. Il comma 6 stabilisce che il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
Domande frequenti
È possibile presentare la domanda di concordato minore senza l’assistenza di un OCC?
No: l’art. 76, comma 1 CCII impone la presentazione tramite OCC. Solo in assenza di OCC nel circondario il presidente del tribunale nomina un professionista sostitutivo.
Cosa deve contenere la relazione dell’OCC allegata alla domanda di concordato minore?
Cause dell’indebitamento, diligenza del debitore, fattibilità del piano, convenienza rispetto alla liquidazione controllata, atti in frode eventualmente commessi e costi presunti della procedura.
Il deposito della domanda di concordato minore sospende il maturare degli interessi sui debiti?
Sì, ma solo ai fini del concorso e salvo i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio (art. 76, comma 5 CCII), con i limiti degli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.
Entro quanto tempo l’OCC deve comunicare l’apertura della procedura agli uffici fiscali?
Entro sette giorni dal conferimento dell’incarico; gli uffici fiscali e l’agente della riscossione devono rispondere entro quindici giorni (art. 76, comma 4 CCII).