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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 78 CCII – Procedimento

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell’OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità il giudice provvede con decreto motivato reclamabile, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

2. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice: a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d’impresa; b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti; c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell’articolo 1, comma 1-ter del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; d) su istanza del debitore dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata. 2 bis. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perchè svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell’OCC se: a) è stata disposta la sospensione generale dalle azioni esecutive e cautelari e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti; b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell’articolo 112, comma 2; c) la nomina è richiesta dal debitore.

3. L’OCC cura l’esecuzione del decreto.

4. Con la dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l’articolo 10, comma 3.

5. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

In sintesi

  • L’articolo 78 CCII disciplina la fase di apertura del concordato minore: il giudice, verificata l’ammissibilità, dichiara aperta la procedura con decreto non reclamabile.
  • Il decreto di inammissibilità è invece reclamabile entro trenta giorni dinanzi al tribunale in camera di consiglio, senza possibilità di modificare proposta e piano.
  • Il giudice dispone la pubblicazione del decreto sul sito del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese per il debitore imprenditore.
  • Su istanza del debitore può essere disposta la sospensione delle azioni esecutive e cautelari fino al passaggio in giudicato dell’omologa, con effetto sospensivo su prescrizioni e decadenze.
  • Il commissario giudiziale in sostituzione dell’OCC è nominato nei casi tipici di sospensione generale, continuità aziendale con cram down o richiesta del debitore.
  • Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori alla pubblicità del decreto.
Inquadramento sistematico della norma

L’articolo 78 del Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza, collocato nella Sezione III del Capo II del Titolo IV della Parte I, scandisce la fase di apertura del concordato minore, ossia di quello strumento di regolazione della crisi da sovraindebitamento riservato dall’articolo 74 CCII ai debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale (professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative entro i limiti di legge, enti non commerciali). La disposizione, modificata dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (secondo correttivo) e ulteriormente raffinata dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (terzo correttivo), riprende e adatta gli schemi procedimentali del concordato preventivo di cui agli articoli 47 e seguenti CCII, semplificandoli in funzione della platea di soggetti minori cui l’istituto si rivolge.

L’orientamento prevalente in dottrina valorizza la natura ibrida del concordato minore, sospeso tra la disciplina della crisi d'impresa in senso stretto e quella del sovraindebitamento civile: l’articolo 78 ne è espressione paradigmatica, perchè trapianta nella procedura minore architetture procedimentali tipiche del concordato preventivo (decreto di apertura, pubblicità, misure protettive, commissario giudiziale) calandole su un impianto piu agile, incentrato sulla figura dell’Organismo di composizione della crisi (OCC).

Il decreto di apertura e il regime delle impugnazioni

Il comma 1 distingue nettamente due esiti del vaglio di ammissibilita. Se la domanda risulta ammissibile, il giudice pronuncia decreto di apertura non soggetto a reclamo: la scelta legislativa di sottrarre il provvedimento positivo al rimedio impugnatorio risponde a evidenti esigenze di celerita e si giustifica perche le posizioni dei creditori trovano tutela nelle fasi successive (adesione/contestazione, omologa, opposizioni). Diversa la disciplina del decreto di inammissibilita, che e motivato e reclamabile entro trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale in composizione collegiale, il quale provvede in camera di consiglio applicando gli articoli 737 e 738 c.p.c.

Punto qualificante e il divieto, nel giudizio di reclamo, di modificare la proposta e il piano: si tratta di una preclusione coerente con la natura impugnatoria del rimedio, che impedisce al debitore di sanare in sede di gravame i vizi che hanno determinato il rigetto. In dottrina si discute se siano consentite mere integrazioni documentali volte a chiarire elementi gia presenti negli atti: l’orientamento maggioritario propende per una interpretazione restrittiva, limitando l’attivita istruttoria del collegio alla verifica della legittimita del decreto reclamato.

Il termine per integrazioni e il filtro di ammissibilita

Il primo comma prevede altresi la facolta del giudice di concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per integrare il piano e produrre nuovi documenti. Si tratta di un meccanismo di soccorso istruttorio che consente di salvare proposte non manifestamente inammissibili, ma carenti sotto profili documentali o di chiarezza espositiva. Tizio, professionista che presenta domanda di concordato minore con piano lacunoso quanto alla provenienza della finanza esterna, potra essere invitato dal giudice a depositare documentazione integrativa, evitando una pronuncia di inammissibilita immediata.

Pubblicita del decreto e tutela dei terzi

Il comma 2 disciplina il regime pubblicitario del decreto di apertura, articolato su due binari: pubblicazione in apposita area del sito del tribunale o del Ministero della giustizia e iscrizione nel registro delle imprese per il debitore che svolga attivita d'impresa. La doppia pubblicita assolve a una funzione informativa nei confronti dei creditori e dei terzi: solo dalla data della pubblicazione decorrono gli effetti tipici della procedura, ivi compresa l’inefficacia degli atti di straordinaria amministrazione non autorizzati prevista dal comma 5.

Quando il piano contempli la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati, il giudice ordina la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti (conservatoria, PRA): la trascrizione consente di opporre ai terzi acquirenti il vincolo di destinazione concordatario e prepara la successiva cancellazione dei gravami in fase esecutiva ex articolo 81 CCII.

Le adesioni dei creditori

La lettera c) del comma 2 detta il meccanismo del voto silente tipico delle procedure di sovraindebitamento: ai creditori e assegnato un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all’OCC, a mezzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell’articolo 1, comma 1-ter, del CAD (D.Lgs. 82/2005), la dichiarazione di adesione o mancata adesione e le eventuali contestazioni. La regola del silenzio-assenso, espressa al comma 3 dell’articolo 79 CCII, e funzionale a superare l’inerzia dei creditori e si bilancia con il rigoroso regime delle esclusioni dal voto (parenti, soggetti in conflitto di interesse).

Le misure protettive

La lettera d) del comma 2 consente al giudice, su istanza del debitore, di disporre la sospensione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni strumentali all’attivita d'impresa, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo. La misura ha portata ampia: sospende le procedure pendenti, impedisce l’iscrizione di nuovi gravami sul patrimonio del debitore per crediti anteriori, sospende prescrizioni, impedisce il maturare delle decadenze e preclude l’apertura della liquidazione controllata. Si tratta di misure protettive simmetriche a quelle dell’articolo 54 CCII per il concordato preventivo, calibrate sulla minore complessita della procedura.

La giurisprudenza di merito formatasi nel previgente sistema della legge 3/2012 e generalmente applicabile, con i necessari adattamenti, anche al concordato minore: l’orientamento prevalente subordina la concessione delle misure protettive a una valutazione di non manifesta inidoneita del piano e di proporzionalita rispetto al sacrificio imposto ai creditori procedenti.

La nomina del commissario giudiziale

Il comma 2-bis, introdotto dal correttivo del 2022 e perfezionato dal terzo correttivo, individua tre ipotesi in cui il giudice nomina un commissario giudiziale chiamato a svolgere, dalla nomina in poi, le funzioni dell’OCC: (a) sospensione generale dalle azioni esecutive e cautelari quando la nomina sia necessaria a tutelare gli interessi delle parti; (b) concordato minore in continuita aziendale con omologa ex articolo 112, comma 2 CCII (ipotesi di cram down interclassi); (c) richiesta del debitore. La duplicazione di figure (OCC e commissario) e stata oggetto di rilievi critici da parte della dottrina maggioritaria, che ne segnala il rischio di sovrapposizione di funzioni e di aggravio di costi.

Atti di straordinaria amministrazione

Il comma 5 stabilisce che gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e stata eseguita la pubblicita del decreto. La norma protegge la massa concorsuale da depauperamenti unilaterali e impone al debitore di munirsi preventivamente di autorizzazione giudiziale per atti dispositivi rilevanti. Caio, imprenditore minore in concordato, che alieni un capannone senza autorizzazione, compie atto inefficace verso i creditori anteriori, fermi restando gli effetti inter partes e la responsabilita del debitore.

Profili pratici operativi

Sul piano operativo, l’OCC cura l’esecuzione del decreto ai sensi del comma 3: cio comprende le comunicazioni ai creditori, la trasmissione del piano, la raccolta delle adesioni, la predisposizione della relazione di cui all’articolo 76 CCII. La scadenza del termine assegnato ai creditori segna il passaggio alla fase deliberativa governata dagli articoli 79 e 80 CCII.

Domande frequenti

Il decreto di apertura del concordato minore e impugnabile?

No, il decreto che dichiara aperta la procedura non e soggetto a reclamo. E reclamabile entro trenta giorni solo il decreto di inammissibilita, dinanzi al tribunale in camera di consiglio.

Quali sono le misure protettive nel concordato minore?

Su istanza del debitore il giudice puo sospendere azioni esecutive e cautelari fino all’omologa definitiva, impedire nuove prelazioni, sospendere prescrizioni e decadenze e precludere la liquidazione controllata.

Quando viene nominato il commissario giudiziale?

Nei tre casi previsti dal comma 2-bis: sospensione generale delle azioni esecutive, concordato in continuita aziendale con omologa forzosa ex art. 112 comma 2, o richiesta del debitore.

Quale termine hanno i creditori per votare?

Il giudice assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per inviare via PEC all’OCC l’adesione, la mancata adesione o le contestazioni alla proposta.

Cosa succede se il debitore compie un atto di straordinaria amministrazione senza autorizzazione?

L’atto e inefficace rispetto ai creditori anteriori alla pubblicita del decreto, ai sensi del comma 5 dell’articolo 78 CCII. Resta valido tra le parti.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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