Art. 75 CCII – Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il debitore deve allegare alla domanda: a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l’attività ha avuto minor durata; b) una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria; c) l’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l’indicazione delle somme dovute. L’elenco deve contenere l’indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti; d) gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione di cui all’articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni; e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.
2. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. 2 bis. Se il debitore persona fisica, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull’abitazione principale. L’OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
3. Quando è prevista la continuazione dell’attività, è altresì possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali o all’attività professionale se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L’OCC attesta anche che il credito ga- rantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
In sintesi
Il quadro documentale del concordato minore
L’art. 75 CCII disciplina due aspetti tra loro funzionalmente connessi: la documentazione necessaria per la presentazione della proposta di concordato minore e il trattamento dei crediti privilegiati. La disposizione si colloca nella Sezione III del Capo II, Titolo IV, in immediata successione all’art. 74 che definisce le condizioni di accesso allo strumento.
L’analisi della disposizione consente di apprezzare la natura ibrida del concordato minore, a metà strada tra l’agilità delle procedure di sovraindebitamento e il rigore documentale del concordato preventivo. Il legislatore richiede un corredo documentale corposo, coerente con la finalità di assicurare ai creditori una rappresentazione completa e attendibile della posizione del debitore, ma non al livello di formalizzazione richiesto per i debitori sopra soglia.
L’allegato documentale obbligatorio
Il primo comma elenca tassativamente i documenti che il debitore deve allegare alla domanda. Si tratta di un'elencazione di natura sostanziale, in cui la mancata allegazione di uno o più documenti può determinare la dichiarazione di inammissibilità della proposta da parte del giudice. Procediamo all’analisi delle singole voci.
a) Il piano con bilanci, scritture contabili e fiscali, dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dell’ultimo triennio: il piano costituisce il documento centrale della proposta, esponendo la strategia di soddisfazione dei creditori e le modalità attuative. L’allegazione delle scritture contabili e delle dichiarazioni fiscali assolve alla funzione di consentire una verifica indipendente dei dati esposti nel piano. Per i debitori in contabilità semplificata o forfettaria, la documentazione richiesta si adatta al regime contabile applicabile, ferma restando la necessità di una rappresentazione attendibile.
b) Relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria: documento sintetico che fotografa lo stato attuale del debitore, integrando i dati storici offerti dai bilanci con la situazione corrente. La giurisprudenza di merito richiede che la relazione sia recente, generalmente non anteriore a sessanta giorni dal deposito della domanda.
c) Elenco dei creditori con cause di prelazione e somme dovute: è il documento fondamentale per la formazione della massa passiva. La norma richiede l’indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti, in coerenza con la digitalizzazione del processo concorsuale. Tale elemento è di particolare rilievo per le comunicazioni endo-procedurali.
d) Atti di straordinaria amministrazione del quinquennio: il riferimento all’art. 94, comma 2, CCII opera in via analogica, identificando le tipologie di atti rilevanti (vendite immobiliari, costituzione di garanzie, transazioni, donazioni, conferimenti). Tale documentazione consente la valutazione di eventuali atti pregiudizievoli ai creditori, suscettibili di azione revocatoria.
e) Documentazione su entrate proprie e familiari: stipendi, pensioni, salari, altre entrate proprie e dei familiari, con indicazione di quanto necessario al mantenimento. Tale previsione è strumentale alla valutazione della sostenibilità del piano e alla determinazione della quota di reddito destinabile ai creditori.
Il trattamento dei crediti privilegiati: la regola generale
Il secondo comma disciplina il soddisfacimento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ammettendolo a condizione che sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione. L’attestazione di tale circostanza compete all’OCC.
La disposizione recepisce il principio del best interest of creditors di matrice statunitense, ormai assurto a pilastro del moderno diritto della crisi grazie alla Direttiva UE 2019/1023. Il creditore privilegiato non può essere costretto ad accettare una soddisfazione inferiore a quella che otterrebbe nel migliore scenario liquidatorio alternativo. La verifica è affidata all’OCC, che deve attestare il valore di mercato del bene gravato e quantificare l’aspettativa di realizzo in scenario liquidatorio.
Si pensi al caso di Tizio, piccolo imprenditore proprietario di un capannone su cui grava ipoteca a garanzia di un mutuo bancario di 200.000 euro. Se il valore di mercato del capannone, al netto dei costi di liquidazione, è stimato in 150.000 euro, il debitore può proporre alla banca un soddisfacimento di 150.000 euro, falcidiando 50.000 euro. Tale operazione è legittima solo a condizione che l’OCC attesti la congruità della stima e la corrispondenza con il valore di liquidazione.
La tutela del mutuo sull’abitazione principale
Il comma 2-bis introduce una previsione di particolare rilievo sociale: la possibilità di prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull’abitazione principale del debitore persona fisica. Tale facoltà è subordinata a una serie di condizioni cumulative:
1) il debitore persona fisica: l’agevolazione è riservata alla persona fisica, escluse le forme societarie;
2) regolarità nei pagamenti alla data della domanda, oppure autorizzazione giudiziale al pagamento del debito scaduto per capitale ed interessi;
3) attestazione dell’OCC che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene a valore di mercato;
4) attestazione dell’OCC che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
La ratio della disposizione è evidente: preservare la casa di abitazione del debitore, evitando lo sradicamento abitativo conseguente alla liquidazione del bene. La norma rappresenta un’eccezione al principio della par condicio e all’integrale assoggettamento del patrimonio al concorso, giustificata dall’interesse costituzionalmente rilevante alla conservazione dell’abitazione familiare (art. 47, comma 2, Cost.).
L’orientamento prevalente in dottrina ritiene che la disposizione vada interpretata restrittivamente, limitando il beneficio all’abitazione principale effettivamente abitata dal debitore e dalla sua famiglia, con esclusione di seconde case, immobili ad uso esclusivamente commerciale o terreni edificabili. La giurisprudenza di merito si è progressivamente assestata nel richiedere una rigorosa verifica della destinazione abitativa del bene.
L’estensione ai beni strumentali in continuità
Il terzo comma estende analoga facoltà di rimborso rateale ai mutui ipotecari gravanti su beni strumentali all’attività professionale o d'impresa, ma solo in ipotesi di continuità dell’attività. La logica è sistematicamente coerente: così come si tutela l’abitazione del debitore persona fisica, si tutelano gli strumenti produttivi dell’attività che il debitore intende proseguire.
Le condizioni sono speculari a quelle del comma 2-bis: continuità aziendale come presupposto strutturale, regolarità nei pagamenti o autorizzazione al saldo del pregresso, doppia attestazione dell’OCC sulla soddisfacibilità integrale del credito a valore di mercato e sulla non lesività rispetto agli altri creditori.
Si pensi al caso pratico di Caio, artigiano titolare di una officina meccanica con capannone ipotecato a garanzia di un mutuo: in ipotesi di concordato minore in continuità, l’artigiano può proseguire nel pagamento delle rate, conservando lo strumento produttivo essenziale per la prosecuzione dell’attività. Tale facoltà presuppone che il capannone valga in libero mercato almeno quanto il debito residuo, garantendo così la banca contro qualsiasi pregiudizio.
Il ruolo strategico dell’OCC nelle attestazioni
L’art. 75 CCII attribuisce all'OCC un ruolo di particolare delicatezza nelle attestazioni di valore. L’OCC deve infatti certificare valori di mercato, ipotesi di realizzo liquidatorio, non lesività per gli altri creditori. Si tratta di attività che richiedono competenze tecniche specialistiche, anche in tema di valutazione immobiliare e di analisi degli scenari concorsuali.
La dottrina maggioritaria ritiene che l’OCC possa avvalersi, ove necessario, di consulenti tecnici (periti immobiliari, revisori) per integrare le proprie competenze, sotto la propria responsabilità professionale. La giurisprudenza si è formata nel senso di richiedere attestazioni motivate e documentate, non meramente apodittiche, soprattutto per quanto riguarda la stima del valore di mercato e l’ipotesi di realizzo liquidatorio.
Profili operativi e raccomandazioni
Dal punto di vista operativo, la predisposizione del corredo documentale ex art. 75 CCII richiede una accurata pianificazione. Il debitore Sempronio, che intenda presentare proposta di concordato minore, dovrà munirsi tempestivamente di tutta la documentazione fiscale e contabile, predisporre una relazione patrimoniale aggiornata, censire i creditori con relativi domicili digitali, ricostruire gli atti del quinquennio.
Particolarmente delicata è la strategia sui crediti privilegiati: la falcidia è ammessa solo nei limiti del valore di liquidazione, e ogni stima dell’OCC dovrà essere rigorosamente documentata. La conservazione dell’abitazione principale e dei beni strumentali, mediante prosecuzione del mutuo, rappresenta una leva strategica fondamentale per garantire la sostenibilità del piano e il consenso del debitore alla procedura.
Domande frequenti
Quali documenti deve allegare il debitore alla proposta di concordato minore?
Piano, bilanci e scritture contabili-fiscali del triennio, dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, relazione aggiornata, elenco creditori, atti di straordinaria amministrazione del quinquennio, documentazione su redditi propri e familiari.
Si possono falcidiare i crediti privilegiati nel concordato minore?
Si', ma solo se l’OCC attesta che il pagamento offerto è pari almeno al valore di realizzo in caso di liquidazione del bene gravato, secondo il valore di mercato. Il principio rispetta il best interest of creditors.
E' possibile continuare a pagare il mutuo della prima casa?
Si', il comma 2-bis dell’art. 75 CCII consente al debitore persona fisica di rimborsare le rate a scadere del mutuo sull’abitazione principale, se in regola con i pagamenti e con attestazione OCC sulla non lesività per gli altri creditori.
La stessa regola vale per i mutui sui beni strumentali?
Si', ma solo in ipotesi di continuità aziendale. Il terzo comma estende ai beni strumentali all’attività professionale o d'impresa la facoltà di rimborso rateale, con identica attestazione dell’OCC sul valore e sulla non lesività.
Cosa accade se la documentazione è incompleta?
L’incompletezza può determinare l’inammissibilità della proposta. Il giudice può concedere un termine per integrazioni, ma carenze sostanziali sulla rappresentazione patrimoniale compromettono l’ammissibilità del concordato minore.