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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 72 CCII – Revoca della sentenza di omologazione

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il giudice revoca l’omologazione […] o su istanza di un creditore, dell’OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, […] quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

3. […]

4. La domanda di revoca non può essere proposta […] decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.

5. Sulla domanda il giudice sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell’articolo 51.

6. La revoca dell’omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

In sintesi

  • La revoca dell’omologazione può essere disposta d'ufficio o su istanza del creditore, dell’OCC, del PM o di qualsiasi altro interessato per atti di frode o dolo.
  • La revoca opera anche in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o di sopravvenuta inattuabilità non rimediabile con una modifica.
  • La domanda di revoca deve essere proposta entro sei mesi dalla presentazione della relazione finale dell’OCC, a pena di decadenza.
  • Il procedimento di revoca si svolge in contraddittorio tra le parti e si conclude con sentenza reclamabile ai sensi dell’art. 51 CCII.
  • La revoca non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede nelle more della procedura.
Funzione e collocazione sistematica

L’articolo 72 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) disciplina la revoca della sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. La norma si inserisce come naturale contrappeso al meccanismo di omologazione: se l’articolo 70 regola i presupposti e gli effetti del provvedimento favorevole, l’articolo 72 definisce le condizioni in presenza delle quali tale provvedimento viene meno, con conseguenze rilevanti tanto per il debitore quanto per i creditori e i terzi coinvolti nella procedura.

La collocazione nella Sezione II del Capo II del Titolo IV evidenzia che la disciplina della revoca è pensata specificamente per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, sebbene i principi generali in essa contenuti siano espressione di orientamenti trasversali a tutto il sistema della composizione della crisi da sovraindebitamento.

Cause di revoca: frode e dolo

Il comma 1 individua la prima e più grave categoria di cause di revoca: gli atti fraudolenti o connotati da colpa grave posti in essere dal debitore in danno dei creditori. Le fattispecie tipizzate dalla norma comprendono: l’aumento o la diminuzione dolosa del passivo (ad esempio, il gonfiamento artificioso dei debiti ovvero la sottrazione di crediti esistenti), la sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo (si pensi al caso in cui Tizio abbia occultato un conto corrente o abbia intestato fittiziamente immobili a terzi), la simulazione dolosa di attività inesistenti e, in via residuale, qualsiasi altro atto diretto a frodare le ragioni dei creditori.

L’orientamento prevalente in dottrina ritiene che il requisito della «parte rilevante» dell’attivo debba essere valutato in termini relativi, in rapporto cioè all’entità complessiva del patrimonio del debitore, e non in termini assoluti. La colpa grave, pur menzionata accanto al dolo, viene ricondotta ai casi in cui il debitore abbia operato con una negligenza così manifesta da risultare sostanzialmente equiparabile all’intenzione fraudolenta.

Cause di revoca: inadempimento e inattuabilità

Il comma 2 prevede un’autonoma causa di revoca di natura oggettiva, slegata da qualsiasi profilo soggettivo di colpa o dolo: l’inadempimento degli obblighi previsti nel piano ovvero la sopravvenuta inattuabilità del piano stesso, quando non sia possibile procedere a una modifica che ne consenta il recupero. La distinzione tra le due ipotesi è rilevante sul piano pratico: l’inadempimento presuppone una condotta del debitore contraria agli impegni assunti, mentre l’inattuabilità può dipendere da circostanze sopravvenute del tutto indipendenti dalla volontà dello stesso (ad esempio, un improvviso deterioramento del quadro economico che rende impossibile reperire le risorse necessarie per le distribuzioni ai creditori).

Nell’ipotesi di inattuabilità, il giudice è tenuto a verificare in concreto se una modifica del piano possa consentire il raggiungimento degli obiettivi originari in misura accettabile per i creditori. Solo se tale possibilità è esclusa, la revoca diventa l’unico rimedio percorribile.

Termine di decadenza per la domanda di revoca

Il comma 4 introduce un termine di decadenza di sei mesi dalla presentazione della relazione finale dell’OCC, decorso il quale la domanda di revoca non può più essere proposta. Tale previsione risponde all’esigenza di certezza giuridica: una volta chiusa la procedura con l’approvazione della relazione finale e lo spirare del termine semestrale, l’omologazione acquisisce carattere definitivo e il piano produce i suoi effetti in modo stabile e non più reversibile. Fa eccezione la revoca d'ufficio, che segue regole procedurali parzialmente diverse.

Procedimento e tutela dei terzi in buona fede

Il comma 5 stabilisce che il giudice provvede sulla domanda di revoca dopo aver sentito le parti, con sentenza reclamabile ai sensi dell’articolo 51 CCII. Il procedimento in contraddittorio garantisce sia al debitore sia ai creditori la possibilità di rappresentare le proprie ragioni prima della decisione, in attuazione del principio del giusto processo.

Il comma 6 introduce una clausola di salvaguardia di fondamentale importanza per la tutela della circolazione giuridica: la revoca dell’omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede. Tale previsione tutela chi, nelle more della procedura, abbia acquistato beni o diritti dal debitore o si sia comunque trovato a interagire con la massa attiva, confidando nella validità del piano omologato. L’onere di dimostrare la mala fede del terzo ricade su chi intende far valere l’inefficacia dell’atto.

Effetti della revoca e apertura della liquidazione controllata

La revoca dell’omologazione non determina automaticamente l’apertura di una procedura liquidatoria. Perché si giunga alla liquidazione controllata è necessario attivare il procedimento disciplinato dall’articolo 73 CCII, che prevede un’apposita istanza e la verifica della sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269. In questo senso, la revoca rappresenta una cesura procedurale che riconduce la situazione del debitore a uno stato di «non regolata», aprendone formalmente l’accesso alle procedure alternative.

Domande frequenti

Chi può chiedere la revoca dell’omologazione del piano del consumatore?

L’art. 72, comma 1 CCII legittima a chiedere la revoca qualsiasi creditore, l’OCC, il pubblico ministero o qualsiasi altro interessato, oltre al giudice d'ufficio.

Entro quando deve essere proposta la domanda di revoca dell’omologazione?

La domanda non può essere proposta dopo sei mesi dalla presentazione della relazione finale dell’OCC, a pena di decadenza (art. 72, comma 4 CCII).

La revoca dell’omologazione travolge i diritti acquistati dai terzi prima della revoca stessa?

No: ai sensi dell’art. 72, comma 6 CCII, la revoca non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede durante la procedura.

Il piano può essere revocato anche senza che il debitore abbia agito in modo fraudolento?

Sì: il comma 2 dell’art. 72 CCII prevede la revoca anche per inadempimento degli obblighi del piano o sua sopravvenuta inattuabilità, indipendentemente dalla frode.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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