Art. 71 CCII – Esecuzione del piano
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L’OCC vigila sull’esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l’OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell’esecuzione.
2. Il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonchè di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza effettuata ai sensi dell’articolo 70, comma 7.
3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all’articolo 70, comma 1.
4. Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all’OCC un acconto sul compenso.
5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l’esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l’omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 72. Nelle ipotesi di cui al primo e secondo periodo il compenso dell’OCC è liquidato dal giudice tenuto conto dell’attività svolta.
6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell’OCC.
In sintesi
Inquadramento sistematico
L’articolo 71 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai D.Lgs. 147/2020, 83/2022 e 136/2024) disciplina la fase esecutiva del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore omologato, collocandosi nella Sezione II del Capo II del Titolo IV. La norma rappresenta il fulcro operativo della procedura: una volta intervenuta l’omologazione da parte del tribunale, il piano cessa di essere un progetto e diventa un impegno giuridicamente vincolante, la cui attuazione è presidiata da un sistema articolato di controlli e sanzioni.
La disposizione si coordina strettamente con l’articolo 70, che regolamenta l’omologazione, con l’articolo 72, che disciplina la revoca, e con gli articoli 268-270, richiamati in caso di apertura della liquidazione controllata. Il modello adottato dal legislatore assegna al debitore il ruolo di protagonista attivo dell’esecuzione, affiancato dalla funzione di vigilanza dell’OCC e dal controllo giurisdizionale del tribunale.
Obblighi del debitore e ruolo dell’OCC
Il comma 1 dell’articolo 71 pone a carico del debitore un obbligo generale di cooperazione attiva: è tenuto a «compiere ogni atto necessario» per dare esecuzione al piano. Tale formula, di carattere aperto, comprende tanto gli atti espressamente previsti nel piano quanto quelli strumentali alla sua attuazione pratica. Il mancato adempimento, anche parziale, può costituire presupposto per l’apertura del procedimento di revoca disciplinato dall’articolo 72.
L’OCC svolge una duplice funzione: da un lato vigila sull’esatto adempimento, dall’altro interviene attivamente per risolvere le difficoltà esecutive che si presentano nel corso della procedura. Quando tali difficoltà non siano risolvibili in via autonoma, l’OCC le sottopone al giudice, attivando il controllo giurisdizionale. Con cadenza semestrale, l’OCC è tenuto a riferire al giudice per iscritto sullo stato dell’esecuzione, garantendo così una costante informazione del tribunale sull’andamento della procedura.
Vendite e cessioni: procedure competitive e pubblicità
Una delle previsioni più rilevanti dell’articolo 71 riguarda le modalità di dismissione dei beni previste dal piano. Il legislatore ha scelto un modello che valorizza la trasparenza e la concorrenzialità: le vendite e le cessioni avvengono tramite procedure competitive, gestite dal debitore ma sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC. Le stime dei beni devono essere condivise con l’OCC, elemento che garantisce l’attendibilità dei valori posti a base delle operazioni.
La norma impone «adeguate forme di pubblicità» per assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati. Sebbene la disposizione non specifichi le modalità concrete di pubblicità, l’orientamento prevalente in dottrina ritiene applicabili, in via analogica, i principi generali in materia di vendite giudiziarie, con particolare attenzione alla pubblicazione su portali specializzati e alla diffusione territoriale dell’avviso. Il debitore può avvalersi di soggetti specializzati (agenzie immobiliari, mediatori, advisors finanziari) per ottimizzare il risultato delle vendite.
Poteri del giudice: svincolo e cancellazione dei vincoli
Il comma 2 attribuisce al giudice un potere di intervento decisivo nel momento in cui gli atti dispositivi previsti dal piano vengono concretamente eseguiti. Sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto al piano, il giudice autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione di una serie articolata di vincoli: iscrizioni relative a diritti di prelazione (ipoteche volontarie e giudiziali, privilegi speciali iscritti), trascrizioni di pignoramenti, sequestri conservativi e ogni altro vincolo, compresa la trascrizione della sentenza di omologazione effettuata ai sensi dell’articolo 70, comma 7.
Questa previsione risponde a una logica di effettività: senza la cancellazione dei vincoli preesistenti, i beni ceduti o venduti nell’ambito del piano non potrebbero circolare liberamente sul mercato, vanificando l’intera operazione di ristrutturazione. Il provvedimento del giudice ha quindi natura costitutiva rispetto alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli.
Inefficacia degli atti in violazione del piano
Il comma 3 introduce una sanzione di inefficacia relativa per i pagamenti e gli atti dispositivi posti in essere in violazione del piano. L’inefficacia opera «rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all’articolo 70, comma 1». Si tratta di un’inefficacia di protezione: i creditori anteriori alla pubblicità possono opporre l’inefficacia degli atti non conformi al piano, mentre i terzi estranei alla procedura che abbiano agito in buona fede restano tendenzialmente tutelati.
La disposizione si collega alla previsione dell’articolo 72, comma 6, che esclude dalla revoca i diritti acquistati dai terzi in buona fede, delineando così un sistema coerente di tutele che bilancia l’interesse dei creditori con la certezza dei traffici giuridici.
Chiusura della procedura e compenso dell’OCC
Il comma 4 regola la fase conclusiva: terminata l’esecuzione, l’OCC presenta al giudice una relazione finale, previo contraddittorio con il debitore. Se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice provvede alla liquidazione del compenso dell’OCC, determinato ai sensi del D.M. 24 settembre 2014, n. 202, tenendo conto degli eventuali accordi intercorsi tra l’organismo e il debitore. È prevista la possibilità di un acconto sul compenso in caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.
Il comma 5 disciplina il caso di esecuzione incompleta o scorretta: il giudice assegna un termine per il compimento degli atti mancanti, prorogabile in presenza di giustificati motivi. La scadenza infruttuosa del termine, anche prorogato, determina la revoca dell’omologazione secondo il procedimento di cui all’articolo 72. Il comma 6 rafforza il principio meritocratico: nella liquidazione del compenso, il giudice tiene conto della diligenza dimostrata dall’OCC nell’esercizio delle proprie funzioni.
Domande frequenti
Con quale frequenza l’OCC deve riferire al giudice sull’esecuzione del piano?
L’art. 71, comma 1 CCII impone all’OCC di riferire al giudice per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano omologato.
Cosa succede se il debitore non esegue il piano nei termini fissati dal giudice?
Il giudice revoca l’omologazione ai sensi dell’art. 72 CCII, dopo aver fissato un termine per il compimento degli atti mancanti, anche prorogabile.
Come vengono determinate le vendite di beni previste nel piano del consumatore?
Le vendite avvengono tramite procedure competitive gestite dal debitore, con stime condivise con l’OCC e adeguata pubblicità per garantire la massima partecipazione.
In base a quale criterio viene liquidato il compenso dell’OCC alla chiusura della procedura?
Il compenso è determinato secondo il D.M. n. 202/2014, tenendo conto degli accordi con il debitore e della diligenza dimostrata dall’OCC (art. 71, commi 4 e 6 CCII).