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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 68 CCII – Presentazione della domanda e attivita’ dell’OCC

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma

2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all’albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n.

202. Non è necessaria l’assistenza di un difensore.

2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell’OCC, che deve contenere: a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni; b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l’indicazione presunta dei costi della procedura.

3. L’OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

4. L’OCC, entro sette giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del debitore, ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

In sintesi

  • La domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore deve essere presentata al giudice competente per il tramite di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) costituito nel circondario del tribunale individuato ai sensi dell’art. 27 CCII.
  • In assenza di OCC nel circondario, il presidente del tribunale o un giudice delegato nomina un professionista o una società tra professionisti in possesso dei requisiti dell’art. 358 CCII, preferibilmente iscritti all’albo dei gestori della crisi ex D.M. 202/2014; non è richiesta l’assistenza di un difensore.
  • Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC che indichi cause dell’indebitamento, diligenza del debitore, ragioni dell’incapacità di adempiere, completezza della documentazione e costi presunti della procedura.
  • L’OCC verifica e attesta nella relazione se il finanziatore abbia valutato il merito creditizio del debitore, parametrato sul reddito disponibile al netto dell’importo necessario a un dignitoso tenore di vita (assegno sociale moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE ex D.P.C.M. 159/2013).
  • Entro sette giorni dal conferimento dell’incarico, l’OCC notifica ad agente della riscossione e uffici fiscali, i quali entro quindici giorni comunicano il debito tributario accertato e gli accertamenti pendenti.
  • Il deposito della domanda sospende il corso degli interessi convenzionali o legali ai fini del concorso, salvo i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio nei limiti degli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.
Inquadramento sistematico della disposizione

L’art. 68 CCII rappresenta la norma di apertura della disciplina procedurale della ristrutturazione dei debiti del consumatore, strumento di sovraindebitamento dedicato esclusivamente alla persona fisica che ha contratto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e, CCII). La disposizione, collocata nel Titolo IV, Capo II, Sezione II del Codice della Crisi, recepisce con significative modifiche l’impianto già tracciato dalla L. 3/2012 (cd. legge sul sovraindebitamento), ridefinendone la struttura procedimentale alla luce dei principi della Direttiva UE 2019/1023 e delle modifiche introdotte dai correttivi (D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024).

Il perimetro applicativo si concentra sul consumatore sovraindebitato, ovvero la persona fisica che versa in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero in una definitiva incapacità di adempiere regolarmente. La norma in esame disciplina le modalità di accesso alla procedura, attribuendo un ruolo centrale all’OCC quale organismo terzo e imparziale incaricato di filtrare, istruire e validare la proposta del debitore.

Il ruolo dell’OCC e la competenza territoriale

Il primo comma ancora la presentazione della domanda alla mediazione necessaria dell’OCC, il cui intervento non è meramente assistenziale ma costituisce condizione di procedibilità. L’OCC deve essere costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII, il quale a sua volta rinvia ai criteri ordinari di competenza basati sul centro degli interessi principali del debitore (COMI) nel caso di persona fisica non imprenditore.

La disposizione affronta espressamente l’ipotesi della carenza di OCC nel circondario: in tal caso il presidente del tribunale, o un giudice delegato, nomina un professionista o una società tra professionisti in possesso dei requisiti dell’art. 358 CCII (norma che richiama gli iscritti all’albo dei gestori della crisi ex D.M. 24 settembre 2014, n. 202). Tale nomina supplisce alla mancanza dell’organismo territoriale, garantendo l’accessibilità diffusa dello strumento. L’orientamento prevalente in dottrina ritiene che la nomina debba seguire criteri di rotazione e specializzazione, anche se la norma non prevede un meccanismo cogente in tal senso.

Rilevante è la previsione finale del primo comma, che esclude la necessità dell’assistenza difensiva: il consumatore può rivolgersi direttamente all’OCC senza patrocinio di avvocato. Tale scelta si inserisce nella logica di favorire l’accesso allo strumento da parte di soggetti economicamente fragili, evitando barriere processuali di natura economica. Resta naturalmente facoltà del debitore avvalersi di un legale, ma cio' costituisce una scelta volontaria e non un obbligo procedurale.

Il contenuto tipico della relazione dell’OCC

Il secondo comma analizza il contenuto necessario della relazione che l’OCC deve allegare alla domanda. Si tratta di un documento centrale dell’intera procedura, in quanto consente al giudice di valutare l’ammissibilità della proposta e la meritevolezza del debitore. Quattro sono i contenuti minimi previsti:

a) indicazione delle cause dell’indebitamento: l’OCC deve ricostruire la genesi dell’esposizione debitoria, individuando se l’indebitamento sia conseguenza di eventi sopravvenuti incolpevoli (perdita del lavoro, malattia, separazione, calamità) ovvero di scelte imprudenti del debitore;

b) diligenza impiegata dal debitore: parametro che integra il requisito della meritevolezza, ovvero la non sussistenza di colpa grave, malafede o frode nell’assunzione delle obbligazioni;

c) valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione: l’OCC esercita una funzione di filtro qualitativo sulla rappresentazione patrimoniale offerta dal debitore;

d) costi presunti della procedura: trasparenza fondamentale per garantire al debitore consapevolezza del costo complessivo dell’accesso alla ristrutturazione.

La verifica del merito creditizio del finanziatore

Il terzo comma introduce una previsione di particolare rilievo sistematico in tema di responsabilizzazione del finanziatore. L’OCC è tenuto a indicare se il soggetto erogante abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore al momento della concessione del finanziamento, con riferimento al reddito disponibile dedotto l’importo necessario a un dignitoso tenore di vita.

La norma fornisce un parametro oggettivo di riferimento: una somma non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare secondo la scala di equivalenza ISEE ex D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. Tale meccanismo, di chiara ispirazione consumeristica, recepisce i principi già affermati dalla Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori e dall’art. 124-bis TUB (D.Lgs. 385/1993). La dottrina maggioritaria ricollega a tale verifica conseguenze significative in punto di voto e contestazione del credito, posto che la responsabilità del finanziatore per concessione abusiva di credito può incidere sulla collocazione del relativo credito nel passivo.

Gli obblighi informativi verso il fisco

Il quarto comma disciplina il flusso informativo verso le autorità fiscali. Entro sette giorni dal conferimento dell’incarico, l’OCC deve dare comunicazione ad agente della riscossione e uffici fiscali (statali e degli enti locali) competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore. Tali enti hanno quindici giorni per comunicare il debito tributario accertato e gli accertamenti pendenti.

Tale meccanismo persegue molteplici finalità: consente la ricostruzione completa della posizione debitoria del consumatore, evita asimmetrie informative tra creditori, e permette all’amministrazione finanziaria di partecipare consapevolmente alla procedura. Si tratta di una previsione strumentale alla par condicio creditorum e alla effettività del concorso.

La sospensione degli interessi

Il quinto comma sancisce la sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali a far data dal deposito della domanda e sino alla chiusura della procedura, ai soli effetti del concorso. La disposizione recepisce un principio generale del diritto concorsuale (già presente nell’art. 55 della legge fallimentare e ora trasfuso nell’art. 154 CCII per la liquidazione giudiziale), funzionale a cristallizzare la massa passiva al momento dell’apertura della procedura.

L’eccezione riguarda i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, per i quali continuano a maturare interessi nei limiti degli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. Cio' significa che i crediti privilegiati conservano il diritto agli interessi al tasso legale fino al deposito dello stato di esecuzione o, comunque, nei limiti di estensione del privilegio o della garanzia reale previsti dal codice civile. Si pensi al caso pratico di Tizio, consumatore sovraindebitato che presenta domanda di ristrutturazione: gli interessi sul debito di carta di credito si fermano alla data di deposito, mentre quelli sul mutuo ipotecario continuano a maturare nei limiti del biennio anteriore ex art. 2855 c.c.

Profili applicativi e prospettive evolutive

L’art. 68 CCII si colloca al crocevia tra tutela del consumatore sovraindebitato ed efficienza della procedura concorsuale. La centralità dell’OCC, la responsabilizzazione del finanziatore e la trasparenza verso il fisco rappresentano elementi qualificanti dello strumento. La giurisprudenza di merito si è progressivamente assestata nel ritenere che la relazione dell’OCC, pur non vincolante per il giudice, costituisca un elemento istruttorio dotato di particolare valore probatorio, in considerazione della terzieta' e qualificazione professionale dell’organismo.

Per il debitore-consumatore Caio che intenda accedere alla procedura, il primo passaggio operativo consiste nell’individuazione dell’OCC territorialmente competente, generalmente attivato presso gli ordini professionali (commercialisti, avvocati, notai) o le camere di commercio. La completezza documentale fornita all’OCC condiziona in modo decisivo l’esito della procedura, poichè eventuali lacune o reticenze possono determinare il diniego di omologazione o la revoca della stessa.

Domande frequenti

Chi può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 68 CCII?

Esclusivamente la persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, in stato di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2 CCII.

E' obbligatoria l’assistenza di un avvocato per presentare la domanda?

No. L’art. 68, comma 1, CCII esclude espressamente la necessità dell’assistenza difensiva, per favorire l’accesso da parte di soggetti economicamente fragili. Il debitore può rivolgersi direttamente all’OCC.

Cosa accade se nel circondario non è presente un OCC?

Il presidente del tribunale o un giudice delegato nomina un professionista o una società tra professionisti con i requisiti dell’art. 358 CCII, preferibilmente iscritti all’albo dei gestori della crisi ex D.M. 202/2014.

Cosa deve contenere la relazione dell’OCC allegata alla domanda?

Cause dell’indebitamento, diligenza del debitore, ragioni dell’incapacità di adempiere, valutazione sulla completezza della documentazione, costi presunti e verifica del merito creditizio del finanziatore.

Il deposito della domanda blocca gli interessi sui debiti?

Si', ma solo ai fini del concorso. I crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio conservano gli interessi nei limiti degli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. (es. ultimo biennio per il mutuo ipotecario).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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