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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 358 CCII – Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza ove iscritti nell’elenco di cui all’articolo 356: a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purchè non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone […], il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell’impresa, nonchè chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.

3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall’autorità giudiziaria, anche al di fuori del circondario al quale appartiene il singolo ufficio giudiziario, tenuto conto: a) dell’attività pregressa svolta, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi; b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l’espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni; c) delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell’assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell’anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall’oggetto dello specifico incarico; d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell’esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione. e) in caso di procedura che presenta elementi transfrontalieri, delle correlate esperienze e competenze acquisite e, in particolare, della capacità di rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonchè delle risorse umane e amministrative necessarie per far fronte a casi potenzialmente complessi.

In sintesi

In sintesi

  • Disciplina i requisiti soggettivi per la nomina a curatore, commissario giudiziale e liquidatore.
  • Nominabili avvocati, commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, studi associati e STP iscritti all’elenco art. 356.
  • Ammessi anche soggetti con esperienza di amministrazione o controllo in società di capitali o cooperative, senza precedenti liquidazioni.
  • Esclusi: coniuge, unito civilmente, convivente di fatto, parenti e affini entro il quarto grado, creditori e concorrenti al dissesto.
  • Esclusi inoltre tutti i soggetti in conflitto di interessi con la procedura.
  • La nomina può avvenire anche al di fuori del circondario del singolo ufficio giudiziario.
  • Criteri di scelta: pregressi, incarichi in corso, rotazione, esperienza, profili transfrontalieri ex reg. UE 2015/848.
Soggetti iscrivibili e requisiti professionali

L’art. 358 CCII delinea il quadro soggettivo dei nominabili agli incarichi di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, integrandosi sistematicamente con l’art. 356 sull’elenco ministeriale. Il comma 1 individua tre categorie. La prima (lett. a) comprende i professionisti iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro. La seconda (lett. b) ammette gli studi professionali associati e le società tra professionisti (STP), purché tutti i soci siano in possesso dei requisiti di cui alla lett. a); in tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura, in coerenza con il principio di personalità delle funzioni concorsuali. La terza (lett. c) consente la nomina di soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali, purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale: si tratta di una norma significativa, che valorizza il know-how manageriale accanto alle competenze tecnico-professionali.

Cause di incompatibilità

Il comma 2 riproduce, con adattamenti terminologici, la disciplina dell’art. 28, comma 3, l.f. previgente. Non possono essere nominati il coniuge, la parte di un’unione civile (ex legge 76/2016), il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore. La ratio è evidentemente quella di prevenire situazioni di vicinanza affettiva che potrebbero compromettere l’imparzialità del gestore. Sono altresì esclusi i creditori del debitore (per evitare che il curatore divenga arbitro delle proprie pretese) e «chi ha concorso al dissesto dell’impresa», formula ampia che, secondo l’orientamento prevalente, include il professionista che abbia svolto attività di consulenza nei mesi anteriori all’apertura della procedura quando tale consulenza abbia contribuito al peggioramento della situazione patrimoniale. La clausola di chiusura («chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura») conferisce al tribunale ampi margini di valutazione caso per caso.

Criteri di scelta del tribunale

Il comma 3 disciplina i criteri di scelta dell’autorità giudiziaria, valorizzando l’autonomia del tribunale ma vincolandola a parametri oggettivi. La nomina può avvenire anche al di fuori del circondario del singolo ufficio giudiziario, in deroga al criterio territoriale, per consentire la designazione del professionista più idoneo in relazione alla complessità della procedura. I criteri elencati sono: a) attività pregressa, anche alla luce dei rapporti riepilogativi (artt. 130 e 233 CCII), che consentono di valutare le performance del professionista in procedure precedenti; b) incarichi in corso, per garantire l’espletamento personale, efficiente e tempestivo delle funzioni; c) trasparenza e rotazione, anche sulla base del numero di procedure aperte nell’anno precedente, in funzione antimonopolistica; d) per i consulenti del lavoro, eventuali rapporti di lavoro subordinato in atto; e) per le procedure transfrontaliere, esperienze e competenze nella gestione di casi ex regolamento UE 2015/848, capacità di cooperare con autorità di altri Stati membri e adeguatezza delle risorse umane e amministrative.

Profilo manageriale ex lett. c) e prassi applicativa

La previsione della lett. c) del comma 1, che ammette la nomina di soggetti con esperienza manageriale in società di capitali, ha avuto applicazione limitata nella prassi, prevalentemente concentrata sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (D.Lgs. 270/1999 e D.L. 347/2003), dove la complessità industriale richiede competenze gestorie di tipo aziendalistico. Nelle procedure ordinarie il tribunale tende invece a privilegiare i professionisti iscritti agli albi tecnici, in ragione della familiarità con i profili giuridico-contabili. Tizio, ex amministratore delegato di una società di capitali in bonis, può essere nominato curatore o commissario solo se dimostra «adeguate capacità imprenditoriali» e non ha subito apertura di liquidazione giudiziale: il requisito è evidentemente volto a escludere chi abbia gestito imprese fallite.

Conflitto di interessi e profili pratici

La clausola di chiusura del comma 2 sul conflitto di interessi assume particolare rilievo nella prassi. Caio, commercialista nominato curatore, deve verificare in via preventiva l’assenza di rapporti professionali con il debitore, con i suoi creditori principali e con i potenziali acquirenti dell’attivo; in caso di dubbio, l’orientamento prevalente impone la rinuncia all’incarico o, quanto meno, una piena disclosure al giudice delegato. Sempronio, attestatore di un piano di risanamento poi non andato a buon fine, secondo l’orientamento maggioritario non può essere nominato curatore della successiva liquidazione giudiziale, in quanto soggetto che ha «concorso» a una valutazione di fattibilità rivelatasi errata. La violazione dei requisiti di cui all’art. 358 CCII determina, secondo l’orientamento prevalente, la revoca dell’incarico ai sensi dell’art. 134 CCII e l’esposizione a responsabilità professionale ex art. 2236 c.c.

Domande frequenti

Chi può essere nominato curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure del CCII?

Avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro iscritti all’elenco art. 356, studi associati e STP, nonché soggetti con esperienza manageriale in società di capitali, salvo precedenti liquidazioni giudiziali.

Quali parenti e affini del debitore sono esclusi dalla nomina a curatore o commissario?

Sono esclusi coniuge, parte di unione civile, convivente di fatto, parenti e affini entro il quarto grado del debitore, oltre ai creditori, a chi ha concorso al dissesto e a chi versa in conflitto di interessi.

Il tribunale può nominare un curatore al di fuori del proprio circondario territoriale?

Sì. L’art. 358, comma 3, CCII consente espressamente la nomina anche al di fuori del circondario, per individuare il professionista più idoneo in relazione alla complessità e specificità della procedura.

Quali criteri deve seguire il tribunale nella scelta del curatore tra gli iscritti all’elenco?

Attività pregressa documentata dai rapporti riepilogativi, incarichi in corso, trasparenza e rotazione, numero di procedure aperte nell’anno precedente e, per le procedure transfrontaliere, competenze ex regolamento UE 2015/848.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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