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Art. 355 CCII – Relazione al Parlamento
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sull’applicazione del presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall’osservatorio di cui all’articolo 353.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In sintesi
Funzione di accountability istituzionale
L’art. 355 CCII configura un classico strumento di accountability del potere esecutivo nei confronti del Parlamento, applicato alla materia della crisi d'impresa. La norma impone al Ministro della giustizia un obbligo informativo periodico, articolato su due cadenze: una prima relazione entro due anni dalla data di applicazione del codice (15 luglio 2022, secondo l’attuale assetto post D.L. 118/2021 e D.Lgs. 83/2022) e successive relazioni con cadenza triennale. La ratio è duplice: da un lato consentire al legislatore di verificare ex post la corrispondenza tra obiettivi della riforma e risultati concreti, dall’altro creare un meccanismo strutturato di feedback che alimenti gli interventi correttivi, di cui peraltro il CCII ha già conosciuto plurimi esempi (D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024).
Contenuto e profondità della relazione
La norma richiede una relazione «dettagliata», espressione che, secondo l’orientamento prevalente, impone al Ministro di non limitarsi a un resoconto sintetico, ma di affrontare con analisi quantitativa e qualitativa i principali aspetti applicativi: numero di procedure aperte e chiuse per tipologia (composizione negoziata, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale, sovraindebitamento), tempi medi di trattazione, percentuali di soddisfacimento dei creditori, tasso di conservazione degli organismi produttivi e dei livelli occupazionali, criticità applicative segnalate dagli uffici giudiziari e dagli operatori. La relazione dovrebbe inoltre dare conto del funzionamento degli strumenti innovativi, in particolare della composizione negoziata e della transazione fiscale, nonché dell’impatto degli istituti di derivazione europea (concordato in continuità, ristrutturazione trasversale dei crediti).
Coordinamento con l’osservatorio permanente
Il legame funzionale con l’art. 353 CCII è esplicito: la relazione si fonda sui dati elaborati dall’osservatorio permanente. Si delinea così una architettura tripartita: l’osservatorio raccoglie e analizza i dati, il Ministro li sintetizza e li trasmette al Parlamento, il Parlamento esercita la propria funzione di indirizzo politico e legislativo. La qualità della relazione dipende quindi in larga misura dall’effettivo funzionamento dell’osservatorio e dalla disponibilità di flussi informativi affidabili dagli uffici giudiziari, dal Registro delle imprese (per le pubblicazioni di cui agli artt. 35-bis e ss. CCII), dall’Unirec e dagli OCC (organismi di composizione della crisi).
Cadenza biennale poi triennale: il senso della scansione temporale
La scelta di una prima relazione biennale, seguita da relazioni triennali, riflette la consapevolezza che la fase di prima applicazione del codice richiede un monitoraggio più ravvicinato, mentre il regime a regime può tollerare cadenze più diluite. Il termine biennale, calcolato dalla data di effettiva applicazione del codice, conduce a individuare nel 2024 la scadenza per la prima relazione, mentre quelle successive si proietteranno sul 2027, 2030 e oltre. La triennalità è coerente con l’analoga cadenza prevista dal regolamento UE 2015/848 sulle procedure di insolvenza transfrontaliere e dalla direttiva (UE) 2019/1023, che impone agli Stati membri obblighi di reporting alla Commissione europea sui propri quadri di ristrutturazione.
Rilievo pratico per professionisti e operatori
Pur trattandosi di norma organizzativa, l’art. 355 CCII assume rilievo indiretto per professionisti e operatori. Le relazioni al Parlamento, in quanto documenti pubblici, costituiscono una preziosa fonte di informazione statistica e qualitativa per chi opera nel settore: Tizio, commercialista che intende specializzarsi nella composizione negoziata, può trarne indicazioni sui tassi di successo dello strumento; Caio, advisor finanziario di un’impresa in crisi, può valutare la prevedibile durata di una procedura concorsuale; Sempronio, creditore istituzionale, può modulare le proprie strategie di recupero in funzione delle performance dei diversi strumenti. Le relazioni rappresentano inoltre un anticipatore degli interventi legislativi futuri: i correttivi del 2020, 2022 e 2024 hanno tutti tratto spunto, in misura significativa, dall’analisi delle criticità emerse dalla prassi applicativa, in particolare per quanto attiene al funzionamento della composizione negoziata e alla disciplina della transazione fiscale e contributiva, oggetto di plurimi rimaneggiamenti normativi.
Profili di trasparenza e accesso ai dati
Sotto il profilo della trasparenza, l’art. 355 CCII si inserisce nel più ampio movimento di apertura informativa che ha caratterizzato la riforma: dalla pubblicità delle procedure nel Registro delle imprese (artt. 35-bis ss. CCII) alla pubblicazione delle perizie e dei piani sui portali telematici, fino alle relazioni periodiche dei curatori (artt. 130 e 233 CCII). La relazione al Parlamento costituisce il vertice di questa architettura informativa, restituendo una visione aggregata che consente al legislatore, agli operatori e alla collettività di valutare l’effettiva tenuta del sistema concorsuale italiano nel confronto, anche internazionale, con i quadri di ristrutturazione degli altri Stati membri dell’Unione.
Domande frequenti
Con quale frequenza il Ministro della giustizia deve presentare al Parlamento la relazione sull’applicazione del CCII?
La prima relazione è prevista entro due anni dalla data di applicazione del codice; le successive hanno cadenza triennale. La scansione consente un monitoraggio ravvicinato nella fase iniziale e più diluito a regime.
Su quali fonti si basa la relazione al Parlamento prevista dall’art. 355 CCII?
La relazione si fonda sui dati elaborati dall’osservatorio permanente di cui all’art. 353 CCII, che raccoglie informazioni dagli uffici giudiziari, dal Registro delle imprese, dagli OCC e dagli operatori del settore.
Qual è il valore giuridico della relazione triennale al Parlamento sul CCII?
La relazione ha natura informativa e non vincolante, ma costituisce strumento di accountability che alimenta la funzione di indirizzo legislativo e ha già ispirato i correttivi del 2020, 2022 e 2024 al codice.
I privati e i professionisti possono consultare le relazioni ministeriali sull’applicazione del CCII?
Sì. Trattandosi di documenti depositati in Parlamento, sono pubblici e accessibili: rappresentano una fonte preziosa di dati statistici sulla durata, l’esito e i costi delle procedure concorsuali.