Art. 357 CCII – Funzionamento dell’elenco
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2020, sono stabilite, in particolare: a) le modalità di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 356; b) le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo elenco anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2; c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.
2. Con lo stesso decreto è stabilito l’importo del contributo che deve essere versato per l’iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l’aggiornamento dell’elenco. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.
In sintesi
In sintesi
Natura della norma e fonte secondaria
L’art. 357 CCII costituisce norma di rinvio a fonte secondaria: la disciplina di dettaglio dell’elenco istituito dall’art. 356 CCII è demandata a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ossia nella forma del regolamento ministeriale. La scelta di affidare a una fonte sub-primaria la disciplina operativa risponde a esigenze di flessibilità: la materia, di natura prevalentemente tecnica e amministrativa, mal si presta a una rigida cristallizzazione legislativa e richiede aggiornamenti periodici in funzione dell’evoluzione informatica e organizzativa. Il termine originariamente fissato (30 giugno 2020) è stato superato dai differimenti che hanno interessato la stessa entrata in vigore del codice; secondo l’orientamento prevalente, il decorso del termine non priva il Ministro del potere di adottare il regolamento, ma può eventualmente rilevare in termini di responsabilità politica.
Modalità di iscrizione
La lettera a) del comma 1 demanda al decreto la disciplina delle modalità di iscrizione all’elenco. Si tratta di profili di rilevante impatto operativo: forma della domanda (presumibilmente telematica, tramite portale dedicato del Ministero), documentazione da allegare (titoli di studio, attestazioni dei corsi di formazione, autocertificazione dell’esperienza professionale, certificazioni penali e antimafia, eventuale dichiarazione di accettazione di plurime funzioni), termini di istruttoria, eventuali silenzi-assenso o silenzi-rigetto. La modalità telematica è coerente con il generale processo di digitalizzazione delle procedure concorsuali introdotto dal CCII, che impone il deposito telematico di tutti gli atti delle procedure (artt. 40 ss. CCII).
Sospensione e cancellazione
La lettera b) disciplina sospensione e cancellazione dall’elenco, in entrambi i casi configurabili come volontarie (su istanza dell’interessato) o disposte dal Ministero. Tra le cause di cancellazione d'ufficio assume particolare rilievo, secondo la previsione espressa, il mancato versamento del contributo annuale di mantenimento. Il regolamento dovrà disciplinare il procedimento, garantendo il rispetto del contraddittorio (art. 7 e ss. legge 241/1990) e prevedendo termini certi per la regolarizzazione. Ulteriori cause di cancellazione, secondo l’orientamento prevalente, sono riconducibili alla perdita dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 356 comma 3 CCII, alla mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento biennale e all’irrogazione di sanzioni disciplinari più gravi della minima da parte dell’ordine di appartenenza.
Potere di vigilanza ministeriale
La lettera c) attribuisce al regolamento la disciplina del potere di vigilanza ministeriale. Si tratta di profilo delicato, in quanto la vigilanza ministeriale convive con quella disciplinare degli ordini professionali, in un sistema di concorrenza che richiede coordinamento operativo. Il regolamento dovrà presumibilmente individuare gli organi ministeriali competenti (verosimilmente la Direzione generale degli affari interni del DAG), i poteri istruttori (richiesta di chiarimenti, ispezioni, accesso agli atti delle procedure), il procedimento sanzionatorio e il sistema di rapporti con gli ordini. Il modello di riferimento è quello già sperimentato per l’albo dei gestori della crisi da sovraindebitamento (D.M. 202/2014) e per il registro degli OCC (organismi di composizione delle crisi).
Contributo di iscrizione e mantenimento
Il comma 2 introduce il principio dell’autofinanziamento dell’elenco: gli iscritti versano un contributo, fissato dallo stesso decreto, parametrato alle spese di realizzazione, sviluppo e aggiornamento dell’elenco stesso. Le somme affluiscono al bilancio dello Stato e vengono successivamente riassegnate al Ministero della giustizia secondo lo schema della «riassegnazione» di cui all’art. 9 del D.Lgs. 279/1997. Per Tizio, professionista che intende iscriversi, il contributo costituisce un costo da pianificare nel budget di studio; per Caio, già iscritto, il puntuale pagamento è condizione essenziale per il mantenimento dell’iscrizione. Il sistema, ispirato a quello degli ordini professionali, garantisce la sostenibilità finanziaria dell’elenco senza oneri per il bilancio statale, in coerenza con il principio di invarianza finanziaria che innerva l’intera riforma.
Domande frequenti
Quale atto disciplina nel dettaglio il funzionamento dell’elenco dei curatori e commissari giudiziali?
Un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il MEF, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, l. 400/1988, ossia nella forma del regolamento ministeriale, di natura tecnico-organizzativa.
Cosa accade se l’iscritto non versa il contributo annuale di mantenimento dell’elenco?
Il mancato versamento del contributo costituisce causa di cancellazione dall’elenco, secondo le modalità procedimentali individuate dal decreto attuativo, nel rispetto del contraddittorio ex legge 241/1990.
Come si articola il rapporto tra vigilanza ministeriale sull’elenco e potestà disciplinare degli ordini professionali?
I due piani sono concorrenti: il Ministero vigila sulle violazioni connesse alle funzioni concorsuali, l’ordine mantiene la potestà disciplinare deontologica generale; la stessa condotta può rilevare in entrambe le sedi.
Dove confluiscono i contributi versati dagli iscritti all’elenco e a quale finalità sono destinati?
I contributi affluiscono al bilancio dello Stato e sono riassegnati al Ministero della giustizia per coprire le spese di realizzazione, sviluppo e aggiornamento dell’elenco, in regime di autofinanziamento.