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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 353 CCII – Istituzione di un osservatorio permanente

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all’articolo 355, un osservatorio permanente sull’efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

2. Ai componenti dell’osservatorio non sono corrisposti compensi e gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.

In sintesi

In sintesi

  • Istituisce un osservatorio permanente presso il Ministero della giustizia sull’efficienza degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
  • L’organismo è creato con decreto interministeriale del Ministro della giustizia, di concerto con MEF e MISE.
  • Il termine originario per l’adozione del decreto era di sei mesi dall’entrata in vigore del codice.
  • L’osservatorio fornisce dati a supporto della relazione triennale al Parlamento prevista dall’art. 355 CCII.
  • Monitora in particolare gli strumenti di cui al titolo II (composizione negoziata e segnalazioni d'allerta).
  • I componenti operano a titolo gratuito: nessun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.
  • Norma di natura organizzativa, senza impatto diretto sulle posizioni soggettive dei singoli debitori o creditori.
Ratio della norma e funzione di monitoraggio

L’art. 353 CCII inaugura il titolo X dedicato alle disposizioni di attuazione, coordinamento e disciplina transitoria, istituendo un «osservatorio permanente» chiamato a vigilare sull’efficacia concreta degli strumenti introdotti dal codice. La ratio è dichiaratamente empirica: il legislatore, consapevole della complessità della riforma del 2019 e dei successivi correttivi (D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022 attuativo della direttiva Insolvency e D.Lgs. 136/2024), ha avvertito l’esigenza di affiancare alla disciplina sostanziale uno strumento istituzionale capace di raccogliere dati, evidenziare criticità applicative e suggerire correttivi. L’osservatorio si pone così come anello di congiunzione tra prassi giudiziaria, mondo professionale e decisore politico, secondo un modello già sperimentato in altri settori dell’ordinamento (si pensi all’osservatorio sulla giustizia civile presso la Cassazione).

Oggetto del monitoraggio

Il comma 1 individua due aree di indagine. La prima riguarda «le misure e gli strumenti previsti dal titolo II», ossia la composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII), gli strumenti di allerta e il sistema delle segnalazioni qualificate (artt. 25-octies CCII e segg.). La seconda, di portata più ampia, abbraccia tutti «gli strumenti di regolazione della crisi d'impresa e dell’insolvenza», dal piano attestato di risanamento (art. 56) agli accordi di ristrutturazione (artt. 57-64), dal concordato preventivo (artt. 84-120) alla liquidazione giudiziale (artt. 121-272), fino alle procedure di sovraindebitamento del consumatore e del piccolo imprenditore (artt. 65-83). L’ampiezza dell’oggetto consente all’osservatorio di restituire una fotografia complessiva della tenuta del sistema, con particolare attenzione al tasso di successo degli strumenti negoziali rispetto alle soluzioni liquidatorie.

Strumento normativo e governance

L’organismo è istituito con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy). La triplice concertazione segnala la natura trasversale della materia: profili giudiziari, finanziari e di politica industriale convergono nella regolazione della crisi. Il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del codice, originariamente previsto, è stato superato dai differimenti che hanno interessato l’efficacia dello stesso CCII (15 luglio 2022). La composizione concreta dell’osservatorio è demandata al decreto ministeriale, che individua rappresentanti della magistratura, del Ministero, degli ordini professionali (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro) e del mondo accademico.

Gratuità dell’incarico e principio di invarianza finanziaria

Il comma 2 sancisce la gratuità assoluta dell’attività dei componenti: nessun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. La previsione, coerente con il principio di invarianza finanziaria che innerva l’intera riforma, riconduce l’osservatorio al novero degli organismi consultivi a costo zero per la finanza pubblica. Sotto il profilo applicativo, ciò comporta che la partecipazione si configura come munus honorificum legato alla qualifica professionale o istituzionale rivestita, con possibili riflessi in termini di selezione dei componenti, tipicamente individuati tra soggetti già strutturati (magistrati, dirigenti ministeriali, rappresentanti di ordini).

Coordinamento con la relazione al Parlamento e portata pratica

L’art. 353 va letto in stretto coordinamento con l’art. 355 CCII, che impone al Ministro della giustizia di presentare al Parlamento una relazione dettagliata sull’applicazione del codice (entro due anni in sede di prima applicazione e poi ogni tre anni) sulla base dei dati elaborati dall’osservatorio. Si delinea così un circuito virtuoso: l’osservatorio raccoglie ed elabora i dati di campo, il Ministro li trasmette al Parlamento, il Parlamento può intervenire con correttivi normativi. Per i professionisti del settore (curatori, commissari, attestatori) e per gli operatori economici, l’attività dell’osservatorio assume rilievo indiretto ma significativo: le sue elaborazioni costituiscono la base conoscitiva su cui si formano i futuri interventi legislativi. Caio, attestatore designato in un piano di risanamento, e Sempronio, imprenditore che valuta l’accesso alla composizione negoziata, troveranno utilità nelle relazioni periodiche per orientare le proprie scelte sulla base dei tassi di successo statisticamente rilevati.

Domande frequenti

Cos'è l’osservatorio permanente previsto dall’art. 353 CCII e quali compiti svolge?

È un organismo istituito presso il Ministero della giustizia che monitora l’efficacia degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, raccogliendo dati che alimentano la relazione triennale al Parlamento ex art. 355 CCII.

Chi nomina i componenti dell’osservatorio e con quale atto viene istituito?

L’organismo è istituito con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico (oggi MIMIT), che ne disciplina anche la composizione concreta.

I componenti dell’osservatorio percepiscono compensi o gettoni di presenza per l’attività svolta?

No. Il comma 2 dell’art. 353 CCII esclude espressamente compensi, gettoni, rimborsi spese e altri emolumenti, in coerenza con il principio di invarianza finanziaria della riforma.

Quali strumenti di regolazione della crisi sono oggetto del monitoraggio dell’osservatorio?

Sia gli strumenti del titolo II (composizione negoziata, segnalazioni d'allerta) sia tutti gli altri strumenti di regolazione: piani attestati, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, liquidazione giudiziale e procedure di sovraindebitamento.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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