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Art. 350 CCII – Modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole «del luogo in cui essa ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: «competente ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell’insolvenza»;
2. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n. 39, le parole «del luogo in cui ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: «competente ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell’insolvenza».
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In sintesi
Inquadramento e ratio del coordinamento normativo
L’art. 350 CCII interviene su due testi normativi storici della disciplina italiana dell’insolvenza delle grandi imprese: il d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (cosiddetta legge Prodi-bis sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza) e il d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 (cosiddetta legge Marzano, dettata in occasione del dissesto del gruppo Parmalat per le imprese di maggiori dimensioni). La novella interviene sui criteri di competenza territoriale, sostituendo il tradizionale riferimento al «luogo in cui essa ha la sede principale» con il rinvio dinamico al «tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell’insolvenza». La ratio è duplice: assicurare uniformità di criteri di competenza tra le diverse procedure concorsuali applicabili alle grandi imprese e valorizzare il ruolo delle sezioni specializzate in materia di impresa istituite dal d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168.
Le procedure interessate dalla novella
Il d.lgs. 270/1999 disciplina la procedura di amministrazione straordinaria delle imprese commerciali in stato di insolvenza che presentano determinati requisiti dimensionali (numero di dipendenti non inferiore a 200 nell’anno anteriore e debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi sia del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, sia dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo esercizio). Il d.l. 347/2003 detta una procedura speciale, di accesso più rapido, per le imprese che superano soglie dimensionali ulteriormente più elevate (almeno 500 dipendenti e debiti pari ad almeno 300 milioni di euro). Entrambe le procedure costituiscono alternative alla liquidazione giudiziale e perseguono la finalità di conservazione del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.
Il criterio di competenza dell’art. 27, comma 1, CCII
L’art. 27, comma 1, CCII, richiamato dalla novella, attribuisce la competenza per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza delle imprese di rilevante dimensione e dei gruppi di imprese di rilevante dimensione al tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese individuata avendo riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (cosiddetto COMI). La nozione di «impresa di rilevante dimensione» è ricavabile dalla disciplina europea (direttiva 2013/34/UE) e ricomprende le società che, alla chiusura del bilancio, superano i limiti di due dei seguenti parametri: totale dell’attivo 20 milioni di euro, ricavi netti 40 milioni di euro, numero medio dei dipendenti 250. Per le grandi imprese in amministrazione straordinaria, che superano abbondantemente tali soglie, la competenza si concentra dunque presso le sezioni specializzate dei tribunali individuati dall’art. 4 del d.lgs. 168/2003, garantendo specializzazione e maggiore omogeneità delle decisioni.
Esempio operativo e profili pratici
Si consideri il caso del gruppo Gamma S.p.A., società operante nel settore manifatturiero con sede legale a Verona, stabilimenti produttivi in più regioni e oltre 800 dipendenti, che presenti i requisiti per accedere alla procedura ex d.l. 347/2003. Prima della novella, il tribunale competente sarebbe stato individuato presso la sede principale; per effetto del rinvio all’art. 27 CCII, la competenza si radica presso la sezione specializzata in materia di imprese, individuabile tendenzialmente nel tribunale di Venezia in funzione del COMI del debitore. La determinazione del COMI segue i criteri dell’art. 3 del regolamento (UE) 2015/848, secondo la giurisprudenza prevalente: si presume coincidere con la sede legale, salvo prova contraria desumibile dal luogo di effettiva direzione amministrativa.
Coordinamento sistematico e profili di disciplina transitoria
La modifica si coordina con l’intero impianto del CCII e, in particolare, con l’art. 27 CCII e con la disciplina della giurisdizione e competenza nelle procedure transfrontaliere di cui agli artt. 26 e 28 CCII. Sul piano della disciplina transitoria, la nuova competenza opera per le procedure di amministrazione straordinaria avviate dopo l’entrata in vigore del CCII, mentre per quelle già pendenti si applica il principio della perpetuatio iurisdictionis, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale. Il professionista che assiste l’impresa di rilevanti dimensioni in stato di crisi o insolvenza deve quindi verificare con attenzione il tribunale competente al momento del deposito della domanda, anche al fine di individuare il giudice naturale per eventuali strumenti di regolazione preliminari, quali il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, che possono confluire o essere alternativi all’amministrazione straordinaria.
Domande frequenti
Quale modifica introduce l’art. 350 CCII alla disciplina dell’amministrazione straordinaria?
Sostituisce il criterio di competenza territoriale fondato sul «luogo della sede principale» con il rinvio al tribunale competente ex art. 27, comma 1, CCII, sia nel d.lgs. 270/1999 (Prodi-bis) sia nel d.l. 347/2003 (Marzano).
Qual è il tribunale competente per le procedure di amministrazione straordinaria dopo la novella?
Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese individuato avendo riguardo al COMI del debitore, ai sensi dell’art. 27, comma 1, CCII e dell’art. 4 del d.lgs. 168/2003.
Quali imprese accedono alle procedure di amministrazione straordinaria interessate dalla modifica?
Le grandi imprese commerciali insolventi con almeno 200 dipendenti (Prodi-bis, d.lgs. 270/1999) e quelle di maggiori dimensioni con almeno 500 dipendenti e 300 milioni di debiti (Marzano, d.l. 347/2003).
La nuova competenza si applica anche alle procedure di amministrazione straordinaria già pendenti?
No: secondo il principio della perpetuatio iurisdictionis e l’orientamento prevalente, la nuova competenza opera per le procedure avviate dopo l’entrata in vigore del CCII, mentre quelle pendenti restano radicate presso il tribunale originariamente adito.