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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 347 CCII – Costituzione di parte civile

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore, il commissario speciale di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, l’amministratore straordinario di cui all’articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23 e l’amministratore temporaneo di cui al regolamento (UE) 2021/23 possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro l’imprenditore in liquidazione giudiziale.

2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale, quando non sia stato nominato il liquidatore giudiziale o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.

In sintesi

In sintesi

  • Il curatore, il liquidatore giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati fallimentari, anche contro l’imprenditore in liquidazione giudiziale.
  • La legittimazione si estende al commissario speciale ex art. 37 d.lgs. 180/2015 (BRRD) e all’amministratore straordinario e temporaneo previsti dal regolamento UE 2021/23 sulle controparti centrali.
  • I creditori possono costituirsi parte civile per bancarotta fraudolenta in via residuale, quando manchi la costituzione degli organi della procedura o non sia stato nominato il liquidatore giudiziale.
  • I creditori possono inoltre costituirsi quando intendano far valere un titolo di azione propria personale.
  • La norma riproduce, con ampliamenti soggettivi, l’art. 240 della legge fallimentare.
Inquadramento e ratio della disciplina

L’art. 347 CCII disciplina la costituzione di parte civile nel procedimento penale per i reati previsti dal Titolo IX del Codice della crisi, attribuendo la relativa legittimazione, in via principale, agli organi della procedura concorsuale e, in via residuale, ai singoli creditori. La ratio della disposizione risponde a una duplice esigenza: da un lato, concentrare in capo all’organo della procedura la tutela risarcitoria della massa dei creditori, evitando una pluralità di iniziative individuali potenzialmente confliggenti; dall’altro, garantire ai creditori una via residuale di tutela quando l’organo della procedura non si attivi o non possa attivarsi. La norma ricalca l’impianto dell’art. 240 della legge fallimentare, ampliandone significativamente l’ambito soggettivo.

Legittimazione attiva degli organi della procedura

Il comma 1 individua un ampio novero di soggetti legittimati a costituirsi parte civile: il curatore della liquidazione giudiziale, il liquidatore giudiziale del concordato preventivo liquidatorio, il commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa, il commissario speciale di cui all’art. 37 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (recante attuazione della direttiva BRRD sulla risoluzione degli enti creditizi), nonché l’amministratore straordinario e l’amministratore temporaneo di cui al regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al risanamento e alla risoluzione delle controparti centrali. L’estensione ai soggetti del diritto bancario e finanziario europeo costituisce una novità rispetto alla previgente disciplina e riflette l’intento di coordinare il diritto interno della crisi con la cornice unionale della risoluzione degli intermediari finanziari. La costituzione di parte civile è ammessa anche contro l’imprenditore in liquidazione giudiziale, superando le perplessità che in passato erano state sollevate in dottrina circa la compatibilità tra la rappresentanza dei creditori e l’azione contro il fallito stesso.

Legittimazione residuale dei creditori

Il comma 2 disciplina la costituzione di parte civile dei singoli creditori, limitandola alle ipotesi di bancarotta fraudolenta. La legittimazione opera in via sussidiaria: i creditori possono costituirsi quando manchi la costituzione del curatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale, ovvero quando non sia stato nominato il liquidatore giudiziale. La giurisprudenza di legittimità, in orientamento prevalente formatosi sull’art. 240 l.fall., ha chiarito che la mera inerzia degli organi della procedura non è di per sé sufficiente a fondare la legittimazione del singolo creditore, occorrendo una vera e propria mancata costituzione formale. È invece sempre ammessa, indipendentemente dalla condotta degli organi della procedura, la costituzione del creditore che intenda far valere un «titolo di azione propria personale», ossia un danno specifico e individuale, distinto dal pregiudizio collettivo della massa.

Esempio operativo e profili processuali

Si consideri il caso della Beta S.r.l. assoggettata a liquidazione giudiziale, il cui amministratore Tizio sia imputato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di un immobile aziendale. Il curatore Caio si costituisce parte civile a tutela della massa per ottenere la condanna al risarcimento del danno cagionato all’attivo. Sempronio, fornitore creditore, può costituirsi parte civile a titolo personale soltanto se vanta un danno proprio, distinto da quello della massa: ad esempio, se la condotta distrattiva ha colpito un bene gravato da garanzia reale a suo favore, ovvero se vanta un titolo di responsabilità extracontrattuale autonomo. Diversamente, la sua pretesa risarcitoria confluisce nell’azione del curatore. Quanto al quantum, l’orientamento prevalente liquida il danno alla massa in misura corrispondente al pregiudizio arrecato al patrimonio dell’imprenditore, con possibilità di provvisionale ex art. 539 c.p.p.

Coordinamento con il diritto comune e profili recenti

La disciplina si coordina con gli artt. 74 ss. c.p.p. in materia di costituzione di parte civile e con gli artt. 185 c.p. e 2043 c.c. quanto ai presupposti sostanziali della responsabilità civile da reato. Il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (terzo correttivo al CCII) non ha modificato l’art. 347, mantenendo ferma la disciplina vigente. Sul piano operativo, il curatore deve munirsi di apposita autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’art. 128 CCII per la costituzione di parte civile, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione. La sentenza penale di condanna, anche se passata in giudicato, non esonera comunque dalla necessità di un autonomo accertamento del nesso causale e del quantum nel giudizio civile di rinvio, ove non si proceda a liquidazione contestuale.

Domande frequenti

Chi è legittimato a costituirsi parte civile nel procedimento penale per reati fallimentari?

Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore, il commissario speciale ex art. 37 d.lgs. 180/2015 e l’amministratore straordinario o temporaneo ex regolamento UE 2021/23, anche contro l’imprenditore in liquidazione giudiziale.

Quando i creditori possono costituirsi parte civile per bancarotta fraudolenta?

In via residuale, quando manchi la costituzione del curatore o del commissario liquidatore, ovvero quando non sia stato nominato il liquidatore giudiziale, oppure quando intendano far valere un titolo di azione propria personale.

Il curatore deve essere autorizzato per costituirsi parte civile nel processo penale?

Sì, secondo l’orientamento prevalente la costituzione di parte civile è atto di straordinaria amministrazione e richiede l’autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’art. 128 CCII.

Cosa si intende per «titolo di azione propria personale» del creditore?

Un danno specifico e individuale del creditore, distinto dal pregiudizio della massa: ad esempio, lesione di una garanzia reale a suo favore o un titolo autonomo di responsabilità extracontrattuale, non coincidente con il danno collettivo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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