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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 349 CCII – Sostituzione dei termini fallimento e fallito

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonchè le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

In sintesi

In sintesi

  • L’art. 349 CCII detta una clausola generale di sostituzione terminologica nelle disposizioni normative vigenti.
  • I termini «fallimento», «procedura fallimentare» e «fallito» sono sostituiti, rispettivamente, con «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale».
  • La sostituzione si estende anche alle espressioni derivate dai medesimi termini.
  • È espressamente fatta salva la continuità delle fattispecie normative: il mutamento è solo lessicale e non sostanziale.
  • La norma evita la necessità di una novellazione capillare di tutte le leggi che richiamavano la terminologia previgente.
Funzione e ratio della clausola di sostituzione

L’art. 349 CCII introduce una clausola generale di adeguamento terminologico, finalizzata a rendere coerente con la nuova denominazione della procedura concorsuale liquidatoria l’intero corpus normativo previgente. La scelta di abbandonare il termine «fallimento» a favore di «liquidazione giudiziale» risponde, sul piano sistematico, alla volontà di sottolineare il carattere oggettivo e tecnico della procedura, eliminando la connotazione stigmatizzante e personalistica che il termine tradizionale aveva assunto nella percezione comune e talora anche nella prassi giudiziaria. La nuova denominazione, mutuata dall’esperienza francese del «redressement» e «liquidation judiciaire», intende valorizzare la dimensione regolatoria del procedimento, riducendone la valenza sanzionatoria nei confronti del debitore.

Ambito applicativo e tecnica normativa

La clausola opera su tutte le «disposizioni normative vigenti», ossia sull’intero ordinamento giuridico in vigore alla data di entrata in funzione del Codice. La tecnica della sostituzione automatica consente di evitare un’opera di novellazione capillare di centinaia di disposizioni di legge - dal codice civile al codice di procedura civile, dalle leggi tributarie a quelle bancarie e societarie - che avrebbe richiesto un intervento di proporzioni straordinarie. La sostituzione opera ope legis e si estende alle espressioni «derivate», categoria che ricomprende, ad esempio, gli aggettivi «fallimentare» (sostituito da «della liquidazione giudiziale» o «liquidatorio giudiziale»), le locuzioni «sentenza dichiarativa di fallimento» (sostituita da «sentenza di apertura della liquidazione giudiziale») e i sostantivi composti.

La clausola di salvezza della continuità delle fattispecie

Il legislatore ha avvertito l’esigenza di precisare che la sostituzione lessicale «fa salva la continuità delle fattispecie», ossia non introduce alcuna soluzione di continuità sul piano della disciplina sostanziale. Tale precisazione assume rilievo decisivo nell’interpretazione delle norme penali e processuali che richiamavano la terminologia previgente: i reati «fallimentari» del codice penale o di leggi speciali devono intendersi riferiti alla nuova procedura di liquidazione giudiziale, senza che ciò determini una successione di leggi penali nel tempo rilevante ai sensi dell’art. 2 c.p. La continuità normativa impedisce, in particolare, di invocare l’abolitio criminis per le condotte di bancarotta commesse sotto la vigenza della legge fallimentare e processualmente accertate dopo l’entrata in vigore del CCII, secondo l’orientamento prevalente della dottrina e della giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata sul punto.

Esempi applicativi e ambito residuo

Si consideri il richiamo, contenuto in numerose leggi speciali, alla «sentenza dichiarativa di fallimento» quale presupposto di effetti civilistici (ad esempio, scioglimento di rapporti, decadenza da incarichi, perdita di requisiti di onorabilità). In forza dell’art. 349 CCII, tale richiamo deve oggi intendersi riferito alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di cui all’art. 49 CCII. Analogamente, la qualificazione di Tizio come «fallito» ai fini dell’iscrizione in albi o elenchi professionali deve intendersi sostituita dalla qualificazione di «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale». Restano fuori dall’ambito di applicazione della clausola le norme che il Codice ha espressamente abrogato o modificato, nonché le disposizioni della legge fallimentare ancora vigenti per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del CCII (ai sensi della disciplina transitoria di cui all’art. 390 CCII).

Coordinamento e profili pratici

La clausola di sostituzione si coordina con l’intera disciplina transitoria del Titolo X CCII e, in particolare, con l’art. 390, che mantiene ferma l’applicabilità della legge fallimentare alle procedure aperte prima del 15 luglio 2022. Sul piano pratico, gli operatori del diritto - magistrati, professionisti, notai - devono prestare attenzione alla data di apertura della procedura per individuare la disciplina applicabile e la corrispondente terminologia, evitando confusioni nella redazione di atti e provvedimenti. La giurisprudenza di merito ha più volte chiarito che l’uso della terminologia previgente in atti relativi a procedure aperte sotto il CCII non determina nullità, configurandosi come mera irregolarità sanabile per equivalente in forza della clausola dell’art. 349.

Domande frequenti

Cosa prevede la clausola di sostituzione terminologica dell’art. 349 CCII?

I termini «fallimento», «procedura fallimentare» e «fallito» nelle disposizioni vigenti sono sostituiti rispettivamente con «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale», con salvezza della continuità delle fattispecie.

La sostituzione terminologica determina una successione di leggi penali nel tempo?

No: la clausola di salvezza della continuità delle fattispecie esclude l’abolitio criminis. I reati di bancarotta restano configurati come tali, secondo l’orientamento prevalente formatosi su questa materia.

La clausola di sostituzione si applica anche alle espressioni derivate dai termini fallimentari?

Sì, la sostituzione si estende espressamente alle «espressioni derivate», quali aggettivi e locuzioni composte (ad esempio «sentenza dichiarativa di fallimento» diviene «sentenza di apertura della liquidazione giudiziale»).

Si applica la nuova terminologia anche alle procedure aperte prima del CCII?

No: per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022 continua ad applicarsi la legge fallimentare, ai sensi dell’art. 390 CCII, con la conseguente sopravvivenza della terminologia previgente per quelle procedure.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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