Art. 128 CCII – Gestione della procedura
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite.
2. Egli non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.
3. La nomina dei difensori spetta al curatore. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale. Il curatore può tuttavia assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica nei giudizi avanti al giudice tributario quando ciò è funzionale ad un risparmio per la massa.
In sintesi
Il ruolo gestorio del curatore: perimetro e limiti
L’art. 128 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) definisce le coordinate fondamentali della gestione della liquidazione giudiziale affidata al curatore. La norma si articola in tre commi che regolano, rispettivamente, l’ambito generale dell’amministrazione patrimoniale, il regime autorizzatorio per la partecipazione ai giudizi e la posizione del curatore avvocato nel contenzioso della procedura.
Il comma 1 stabilisce che il curatore «ha l’amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale». L’espressione riprende quasi letteralmente l’art. 31 della legge fallimentare abrogata, ma va letta in coordinamento con l’intero sistema del CCII: il patrimonio «compreso» nella procedura è quello individuato ai sensi degli artt. 142 e ss. CCII, che disciplinano gli effetti del provvedimento di apertura sulla disponibilità dei beni del debitore. Il curatore non è proprietario dei beni ma ne è amministratore nell’interesse della massa, con tutti i doveri di diligenza, imparzialità e tutela del valore patrimoniale che tale posizione comporta.
La vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori
L’amministrazione del curatore non è autonoma in senso assoluto: il comma 1 subordina esplicitamente l’attività gestoria alla vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni attribuite a ciascuno di questi organi. Il giudice delegato esercita il controllo di legalità e di opportunità sulle operazioni della procedura, mentre il comitato dei creditori svolge una funzione di indirizzo e controllo di merito sulle scelte economiche del curatore.
Tale struttura a doppio controllo riflette la natura plurale della liquidazione giudiziale: non si tratta di una semplice procedura esecutiva individuale in mano a un creditore, ma di un procedimento collettivo che mira al soddisfacimento proporzionale di tutti i creditori ammessi, sotto la supervisione di un organo giurisdizionale. La vigilanza non è quindi solo un limite all’autonomia del curatore, ma anche una garanzia che ne legittima l’operato nei confronti di tutti gli stakeholder della procedura.
Il regime autorizzatorio per la partecipazione ai giudizi
Il comma 2 disciplina la capacità processuale del curatore, stabilendo che egli non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato, salvo nei casi seguenti, tassativamente elencati:
La ratio del regime autorizzatorio risiede nell’esigenza di evitare che il curatore intraprenda iniziative giudiziarie costose e rischiose senza il consenso dell’organo di controllo. Ogni giudizio comporta costi per la procedura (spese legali, rischio di soccombenza) che incidono sulla soddisfazione dei creditori: è pertanto ragionevole che il giudice delegato effettui una valutazione costi-benefici prima di autorizzare la lite.
Le eccezioni al regime autorizzatorio sono giustificate dalla natura urgente o dalla semplicità degli affari: le contestazioni sui crediti sono strettamente connesse all’attività di verifica del passivo, che è un compito primario del curatore; le impugnazioni degli atti degli organi della procedura sono necessarie per garantire la correttezza interna del procedimento; i giudizi in cui non occorre il ministero del difensore non comportano rischi professionali che giustifichino un controllo preventivo.
La nomina dei difensori e il divieto di autodifesa
Il comma 3 attribuisce al curatore la facoltà, e al tempo stesso il dovere, di nominare i difensori della procedura. Questo profilo è stato dibattuto in dottrina: la nomina del difensore da parte del curatore è un atto di gestione ordinaria che non richiede, in sé, l’autorizzazione del giudice delegato, anche se la decisione di intraprendere o proseguire un giudizio rientra nel regime autorizzatorio del comma 2.
La norma stabilisce con nettezza che il curatore «non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale». Il divieto è assoluto per i giudizi ordinari e ha una duplice giustificazione: evitare conflitti di interesse tra la funzione pubblica del curatore e l’interesse economico del professionista al compenso professionale; garantire che la procedura si avvalga di difensori che non abbiano alcun interesse personale nell’esito del giudizio, diverso da quello della massa dei creditori.
Il divieto conosce una sola eccezione, introdotta nell’ultima parte del comma 3: il curatore in possesso della qualifica di avvocato può assumere la veste di difensore nei giudizi avanti al giudice tributario, ma esclusivamente «quando ciò è funzionale a un risparmio per la massa». La disposizione è di carattere eccezionale e va interpretata restrittivamente: la convenienza economica per la procedura non è una valutazione rimessa alla discrezionalità del curatore, ma deve essere verificabile e documentabile. L’orientamento prevalente suggerisce che il curatore che intenda esercitare la difesa in sede tributaria debba darne comunicazione al giudice delegato, pur in assenza di un obbligo autorizzatorio espresso.
Domande frequenti
Il curatore può stare in giudizio senza autorizzazione del giudice delegato?
Solo nei casi tassativi del comma 2: contestazioni sui crediti, impugnazioni di atti degli organi della procedura e giudizi che non richiedono il ministero di un difensore.
Il curatore avvocato può difendere la procedura in un giudizio ordinario?
No: l’art. 128, comma 3, CCII vieta al curatore di assumere la veste di avvocato nei giudizi ordinari che riguardano la liquidazione giudiziale.
In quale caso il curatore avvocato può difendere la procedura in giudizio?
Solo avanti al giudice tributario, se ciò è funzionale a un risparmio per la massa dei creditori, come previsto dall’art. 128, comma 3, ultima parte, CCII.
Chi vigila sull’attività gestoria del curatore nella liquidazione giudiziale?
Il giudice delegato (controllo di legalità) e il comitato dei creditori (controllo di merito), nell’ambito delle rispettive funzioni previste dal CCII.