Art. 129 CCII – Esercizio delle attribuzioni del curatore
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 198, 200, 203, 205 e 213. L’onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.
2. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e gli amministratori della società o dell’ente in liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del curatore.
In sintesi
Principio di personalità dell’incarico
L’art. 129 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza, di seguito CCII) enuncia con chiarezza il principio di personalità dell’ufficio del curatore: questi deve esercitare direttamente le proprie funzioni, poiché la nomina è conferita intuitu personae dal tribunale ai sensi dell’art. 128 CCII. Tale scelta riflette la centralità del curatore nell’architettura della liquidazione giudiziale, procedura che ha sostituito il fallimento in seguito all’abrogazione del R.D. 267/1942 disposta dall’art. 389 CCII, con effetto dal 15 luglio 2022.
La norma si pone in continuità con l’orientamento già affermato sotto la legge fallimentare, secondo cui la personalità dell’incarico non esclude forme di collaborazione esterna, purché circoscritte e autorizzate. Il CCII ha tuttavia irrigidito il meccanismo, richiedendo l’intervento preventivo del comitato dei creditori anche per la semplice delega operativa.
La delega di specifiche operazioni
Il comma 1 consente la delega a terzi di specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori. L’aggettivo «specifiche» è qualificante: non è ammessa una delega in bianco o generica, ma occorre individuare con precisione l’atto o la serie di atti delegati. In assenza di comitato dei creditori, ipotesi regolata dall’art. 140 CCII, le relative funzioni sono assunte dal giudice delegato.
Il delegato non acquisisce poteri propri: agisce in nome e per conto del curatore, che ne rimane pienamente responsabile verso la procedura. Il compenso del delegato, liquidato dal giudice delegato, è imputato al compenso del curatore: si tratta di un meccanismo di neutralità di costo per la massa, che non sopporta un aggravio ulteriore rispetto a quanto già riconosciuto al curatore.
Atti non delegabili
La norma elenca espressamente le attribuzioni escluse dalla delegabilità: gli artt. 198 (inventario e relazione sulla situazione patrimoniale), 200 (formazione dello stato passivo), 203 (programma di liquidazione), 205 (rendiconto della gestione) e 213 CCII (autorizzazioni per atti di straordinaria amministrazione). Si tratta di adempimenti che segnano momenti fondamentali della procedura, ricognizione del patrimonio, accertamento del passivo, pianificazione liquidatoria, chiusura, rispetto ai quali il legislatore ha ritenuto indispensabile la diretta responsabilità del curatore.
L’elenco è tassativo: ogni altro atto, in linea di principio, è delegabile, fermo il requisito dell’autorizzazione e della specificità della delega.
La coadiuzione da parte di tecnici e ausiliari
Il comma 2 prevede una figura distinta dalla delega: la coadiuzione. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori ad avvalersi di tecnici (periti, consulenti, professionisti specializzati) o di altre persone retribuite. Una previsione di particolare interesse pratico è quella che ammette, tra i possibili coadiutori, il debitore stesso e gli amministratori della società in liquidazione giudiziale: soggetti che, pur avendo perso la gestione dell’impresa, possono mettere a disposizione competenze tecniche e informazioni difficilmente reperibili altrove.
Il coadiutore non si sostituisce al curatore ma lo affianca; la responsabilità per gli atti compiuti con l’ausilio del coadiutore rimane integralmente in capo al curatore. Il compenso riconosciuto ai coadiutori rileva ai fini della liquidazione del compenso del curatore, secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale di riferimento.
Profili di responsabilità
Sia nell’ipotesi di delega che in quella di coadiuzione, il curatore risponde verso la procedura e i creditori degli atti compiuti dai soggetti da lui incaricati. La responsabilità del curatore per culpa in eligendo e in vigilando non viene meno per effetto dell’autorizzazione del comitato dei creditori, che ha carattere organizzativo-procedurale e non esonera il curatore dalle sue obbligazioni verso la massa. Orientamento prevalente della dottrina riconosce che la responsabilità del curatore è di natura professionale, soggetta alle regole generali della responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c.
Coordinamento con il sistema dei controlli
L’art. 129 va letto in combinato con l’art. 133 CCII (reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore) e con l’art. 136 CCII (revoca del curatore). Qualunque irregolarità nella gestione delle deleghe o della coadiuzione può essere oggetto di reclamo da parte del comitato dei creditori, del debitore o di ogni altro interessato. Il sistema mira a garantire che la struttura organizzativa interna alla procedura rimanga trasparente e controllabile dagli organi di vigilanza.
Domande frequenti
Il curatore può delegare qualsiasi atto della procedura?
No. La delega è ammessa solo per operazioni specifiche e con autorizzazione del comitato dei creditori; sono esclusi gli atti di cui agli artt. 198, 200, 203, 205 e 213 CCII.
Chi paga il compenso del delegato del curatore?
Il compenso del delegato, liquidato dal giudice delegato, è detratto dal compenso del curatore: la massa non sopporta un costo aggiuntivo.
Il debitore può collaborare con il curatore durante la liquidazione giudiziale?
Sì. Il comma 2 prevede espressamente che il curatore possa essere autorizzato ad avvalersi del debitore o degli ex amministratori come coadiutori retribuiti, sotto la propria responsabilità.
Cosa succede se non esiste il comitato dei creditori?
In assenza di comitato dei creditori le relative funzioni autorizzatorie spettano al giudice delegato, ai sensi dell’art. 140 CCII.