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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 131 CCII – Deposito delle somme riscosse

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore.

2. Il mancato deposito nel termine è valutato dal tribunale ai fini dell’eventuale revoca del curatore.

3. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione «Fondo unico giustizia» del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a., in conformità a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazio- ni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

4. Il mandato è sottoscritto dal giudice delegato ed è comunicato telematicamente dal cancelliere al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

In sintesi

  • Tutte le somme riscosse a qualsiasi titolo dal curatore devono essere depositate entro dieci giorni su un conto corrente intestato alla procedura di liquidazione giudiziale.
  • Il conto è aperto presso un ufficio postale o una banca scelta dal curatore; la scelta deve rispondere a criteri di economicità per la massa.
  • Il mancato deposito nei dieci giorni è valutato dal tribunale come possibile causa di revoca del curatore.
  • Il prelievo delle somme avviene esclusivamente su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato, oppure, nel periodo di intestazione «Fondo unico giustizia», su disposizione di Equitalia Giustizia S.p.A.
  • Il mandato di pagamento è comunicato telematicamente dal cancelliere al depositario nel rispetto delle disposizioni sui documenti informatici.
Funzione della norma: segregazione patrimoniale delle somme della procedura

L’art. 131 CCII disciplina le modalità di custodia delle somme riscosse dal curatore nel corso della liquidazione giudiziale. La ratio è quella di garantire la segregazione patrimoniale delle risorse della procedura rispetto al patrimonio personale del curatore e di ogni altro soggetto, assicurando al contempo la tracciabilità e il controllo giudiziario dei flussi finanziari. La norma riproduce, con aggiornamenti di carattere tecnologico, il meccanismo già previsto dall’art. 34 l.fall., con l’aggiunta del riferimento al sistema del «Fondo unico giustizia» introdotto dal D.L. 143/2008, conv. dalla L. 181/2008.

L’obbligo di deposito entro dieci giorni (comma 1)

Il comma 1 impone al curatore di versare le somme riscosse «a qualunque titolo» sul conto corrente intestato alla procedura entro il termine perentorio di dieci giorni. L’espressione «a qualunque titolo» è volutamente onnicomprensiva: vi rientrano i proventi delle vendite dei beni aziendali, le somme recuperate in esito ad azioni revocatorie o di responsabilità, le somme incassate nell’esercizio provvisorio dell’impresa, i crediti riscossi e ogni altra entrata.

Il conto corrente deve essere intestato alla procedura di liquidazione giudiziale, non al curatore a titolo personale, ed è aperto presso un ufficio postale o una banca. La scelta tra ufficio postale e banca è rimessa al curatore, che deve orientarsi verso la soluzione più economica e funzionale agli interessi della massa, tenendo conto delle condizioni offerte e dei costi di gestione del conto.

La revoca del curatore come sanzione per il mancato deposito (comma 2)

Il comma 2 stabilisce che il mancato deposito entro il termine «è valutato dal tribunale ai fini dell’eventuale revoca del curatore». La formulazione è volutamente discrezionale: il tribunale non è tenuto automaticamente a revocare il curatore, ma deve considerare il ritardo come elemento negativo nell’ambito di una valutazione complessiva. In dottrina orientamento prevalente ritiene che la revoca sia obbligata in caso di ritardi reiterati o di importo rilevante, mentre un episodio isolato e di lieve entità potrebbe dar luogo a semplici rilievi formali.

La revoca del curatore è disciplinata in via generale dall’art. 136 CCII, che elenca tra le cause la violazione dei doveri del proprio ufficio. Il mancato deposito nei termini rientra pacificamente in tale categoria.

Le modalità di prelievo delle somme (commi 3 e 4)

Il prelievo delle somme depositate è rigidamente controllato. Il comma 3 prevede che avvenga su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato: nessuna uscita è possibile senza autorizzazione giudiziaria. Nei periodi in cui il conto è intestato al «Fondo unico giustizia» (regime introdotto dal D.L. 143/2008 per garantire la gestione centralizzata delle somme in custodia nelle procedure giudiziarie), il prelievo avviene su disposizione di Equitalia Giustizia S.p.A., che gestisce il fondo.

Il comma 4 adegua il sistema alla digitalizzazione del processo civile: il mandato di pagamento è sottoscritto digitalmente dal giudice delegato e trasmesso telematicamente dal cancelliere al depositario, nel rispetto della normativa sui documenti informatici. Tale previsione è coerente con il quadro della giustizia digitale delineato dal D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) e dai successivi decreti attuativi.

Rilevanza pratica per la gestione della liquidazione

In pratica, il sistema previsto dall’art. 131 CCII impone al curatore di organizzare una gestione finanziaria rigorosa e documentata. Ogni incasso deve essere annotato, depositato entro dieci giorni e rendicontato nei rapporti periodici di cui all’art. 130, comma 9. Il rispetto del termine di deposito è monitorato anche dal comitato dei creditori, che ha accesso agli estratti conto della procedura allegati ai rapporti riepilogativi. La violazione dell’art. 131 espone il curatore non solo alla revoca ma anche a responsabilità civile verso la procedura per i danni causati dal ritardo.

Domande frequenti

Entro quanto tempo il curatore deve depositare le somme riscosse?

Entro dieci giorni dalla riscossione, su conto corrente intestato alla procedura aperto presso un ufficio postale o una banca.

Cosa rischia il curatore se non deposita le somme nel termine?

Il mancato deposito è valutato dal tribunale come possibile causa di revoca del curatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 131 e 136 CCII.

Chi autorizza il prelievo delle somme dal conto della procedura?

Il prelievo avviene su mandato di pagamento del giudice delegato, trasmesso telematicamente dal cancelliere; in regime «Fondo unico giustizia» serve la disposizione di Equitalia Giustizia S.p.A.

Il curatore può scegliere liberamente la banca dove aprire il conto della procedura?

Sì, la scelta tra banca e ufficio postale spetta al curatore, che deve privilegiare la soluzione più economica e funzionale agli interessi della massa dei creditori.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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