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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 132 CCII – Integrazione dei poteri del curatore

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l’accettazione di eredità e donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore, previa l’autorizzazione del comitato dei creditori.

2. Nel richiedere l’autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.

3. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell’articolo 213, comma 7.

4. Il limite di cui al comma 3 può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.

In sintesi

  • Gli atti di straordinaria amministrazione elencati al comma 1 (transazioni, rinunzie, cancellazione di ipoteche, accettazione di eredità, ecc.) richiedono la preventiva autorizzazione del comitato dei creditori.
  • Il curatore, nel richiedere l’autorizzazione, deve formulare le proprie conclusioni sulla convenienza dell’atto proposto.
  • Per atti di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il giudice delegato deve essere previamente informato, salvo previa autorizzazione ex art. 213, comma 7.
  • Il limite di cinquantamila euro può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia, per tenere conto dell’evoluzione economica.
Ratio della norma: tutela della massa dei creditori negli atti dispositivi

L’art. 132 CCII disciplina i cosiddetti atti di straordinaria amministrazione del curatore, ossia quegli atti che incidono in misura significativa sul patrimonio della procedura e che, per questo, richiedono un controllo rafforzato da parte del comitato dei creditori e, per gli atti di maggior valore o per le transazioni, del giudice delegato. La norma si inserisce nel sistema dei controlli interni alla liquidazione giudiziale, bilanciando l’esigenza di speditezza gestionale con quella di tutela degli interessi della massa.

Rispetto alla corrispondente disposizione della legge fallimentare (art. 35 l.fall.), il CCII non ha introdotto modifiche sostanziali, confermando la centralità del comitato dei creditori come organo di vigilanza e co-decisione.

Il catalogo degli atti di straordinaria amministrazione (comma 1)

Il comma 1 elenca le tipologie di atti soggetti all’autorizzazione del comitato dei creditori:

- Riduzioni di crediti: rinunzia parziale a crediti vantati dalla procedura (ad es. riduzione del credito verso un cliente del debitore nell’ambito di un accordo stragiudiziale).
- Transazioni: accordi diretti a definire controversie in essere, con reciproche concessioni. Le transazioni sono soggette a una disciplina rafforzata anche per importi inferiori a cinquantamila euro, in ragione del loro carattere tipicamente dispositivo.
- Compromessi: accordi di devoluzione delle controversie ad arbitri.
- Rinunzie alle liti: abbandono di giudizi in corso.
- Ricognizioni di diritti di terzi: atti con cui la procedura riconosce diritti di soggetti esterni (ad es. proprietà di beni in possesso del debitore).
- Cancellazione di ipoteche: atti di liberazione di beni gravati da garanzie reali.
- Restituzione di pegni: restituzione di beni dati in pegno al relativo titolare.
- Svincolo di cauzioni: liberazione di somme depositate a titolo di garanzia.
- Accettazione di eredità e donazioni: atti di acquisto a titolo gratuito che possono tuttavia comportare l’assunzione di debiti ereditari.
- Altri atti di straordinaria amministrazione: clausola aperta che consente di ricondurre alla disciplina dell’art. 132 ulteriori atti non espressamente nominati, purché abbiano natura straordinaria per il loro impatto sul patrimonio della procedura.

L’obbligo del curatore di formulare le proprie conclusioni (comma 2)

Il comma 2 stabilisce che, nel richiedere l’autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore è tenuto a formulare le proprie conclusioni sulla convenienza dell’atto. Non si tratta di un mero adempimento formale: il curatore deve svolgere un’analisi costi-benefici, illustrando perché l’atto proposto è nell’interesse della massa. Il comitato dei creditori, sulla base di tale valutazione, esprime o nega l’autorizzazione. Il mancato adempimento dell’obbligo informativo da parte del curatore può determinare l’invalidità dell’autorizzazione eventualmente concessa ovvero la responsabilità del curatore qualora l’atto risulti pregiudizievole per la massa.

La soglia dei cinquantamila euro e il coinvolgimento del giudice delegato (commi 3 e 4)

Per gli atti di valore superiore a cinquantamila euro, e in ogni caso per le transazioni, indipendentemente dal valore, il curatore deve informare previamente il giudice delegato, salvo che l’atto sia già stato autorizzato dal medesimo ai sensi dell’art. 213, comma 7 CCII. Si noti che la norma non richiede l’autorizzazione del giudice delegato (che spetta al comitato dei creditori), ma la sua informativa preventiva: il giudice delegato ha la possibilità di formulare rilievi o richiedere approfondimenti prima che l’atto sia compiuto.

Il comma 4 prevede che la soglia di cinquantamila euro possa essere adeguata con decreto del Ministro della giustizia, meccanismo flessibile che consente di aggiornare il valore soglia senza necessità di intervento legislativo. Alla data di entrata in vigore del CCII (15 luglio 2022) non risulta che siano stati emessi decreti ministeriali di adeguamento; la soglia rimane quindi quella originaria.

Conseguenze del compimento di atti non autorizzati

Orientamento prevalente in dottrina ritiene che gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal curatore in assenza dell’autorizzazione del comitato dei creditori siano inefficaci nei confronti della massa, fermo restando che il terzo in buona fede potrebbe in ipotesi invocare tutele risarcitorie verso il curatore. Sul piano disciplinare, la violazione dell’art. 132 rileva ai fini della revoca del curatore ex art. 136 CCII.

Domande frequenti

Quali atti richiedono l’autorizzazione del comitato dei creditori ai sensi dell’art. 132 CCII?

Transazioni, rinunzie alle liti, riduzioni di crediti, cancellazione di ipoteche, restituzione di pegni, svincolo di cauzioni, accettazioni di eredità e altri atti di straordinaria amministrazione.

Quando il giudice delegato deve essere informato prima del compimento dell’atto?

Quando il valore dell’atto supera cinquantamila euro oppure si tratta di una transazione, in ogni caso salvo previa autorizzazione ex art. 213, comma 7 CCII.

Il curatore deve motivare la proposta di atti straordinari al comitato dei creditori?

Sì. Il comma 2 impone al curatore di formulare le proprie conclusioni sulla convenienza dell’atto, consentendo al comitato di esprimere un’autorizzazione informata.

La soglia di cinquantamila euro prevista dall’art. 132 può essere modificata?

Sì. Il comma 4 prevede che tale limite possa essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia, senza necessità di intervento legislativo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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