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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 134 CCII – Revoca del curatore

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d’ufficio, revocare il curatore.

2. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

3. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell’istanza di revoca del curatore è ammesso il reclamo alla corte di appello previsto dall’articolo 124. Il reclamo non sospende l’efficacia del decreto.

In sintesi

  • Il tribunale può revocare il curatore in qualsiasi momento della procedura di liquidazione giudiziale.
  • L’iniziativa spetta al giudice delegato, al comitato dei creditori o può essere assunta d'ufficio.
  • Il provvedimento assume la forma del decreto motivato, previa audizione del curatore e del comitato.
  • Avverso il decreto è ammesso reclamo alla corte di appello ex art. 124 CCII, senza effetto sospensivo.
Inquadramento sistematico

L’art. 134 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza, di seguito CCII) disciplina la revoca del curatore nell’ambito della liquidazione giudiziale, istituto che ha sostituito il fallimento a seguito dell’abrogazione del R.D. 267/1942 disposta dall’art. 389 CCII con effetto dal 15 luglio 2022. La norma si colloca nella Sezione I del Capo I, Titolo V, dedicato agli organi preposti alla procedura, e si affianca all’art. 135 (sostituzione) e all’art. 136 (responsabilità) in un microsistema coerente volto a garantire la corretta gestione del patrimonio del debitore insolvente nell’interesse dei creditori.

Legittimazione e presupposti della revoca

Il comma 1 attribuisce al tribunale un potere di revoca esercitabile «in ogni tempo», locuzione che riflette la natura fiduciaria dell’incarico e la necessità di assicurare la continuità e l’efficienza della procedura. La legittimazione attiva è tripartita: può promuovere la revoca il giudice delegato, quale organo di vigilanza diretta sull’operato del curatore; il comitato dei creditori, che rappresenta gli interessi collettivi della massa; oppure il tribunale può agire d'ufficio, senza necessità di sollecitazione esterna. Quest'ultima ipotesi è particolarmente significativa, poiché consente all’organo giurisdizionale di intervenire anche in assenza di segnalazioni formali, ad esempio a seguito delle relazioni periodiche presentate dal curatore medesimo ai sensi dell’art. 130 CCII.

Il CCII non elenca tassativamente le cause di revoca, a differenza di quanto avveniva con l’art. 37 L.F. che faceva riferimento generico a «gravi irregolarità o inattività». L’impostazione attuale, coerente con la maggiore discrezionalità riconosciuta al tribunale, consente di valorizzare qualsiasi elemento sintomatico di inadeguatezza gestionale: ritardi ingiustificati nell’accertamento del passivo, mancata esecuzione del programma di liquidazione approvato ex art. 213 CCII, conflitti di interessi sopravvenuti, condotte lesive degli interessi dei creditori o dello stesso debitore.

Il procedimento: decreto motivato e contraddittorio

Il comma 2 impone che il tribunale provveda con decreto motivato, previa audizione sia del curatore sia del comitato dei creditori. Il contraddittorio è dunque garantito nella fase decisoria, anche se il procedimento mantiene natura camerale e non richiede la forma del giudizio contenzioso. L’obbligo di motivazione tutela il curatore da revoche arbitrarie e consente alla corte di appello, in sede di reclamo, un controllo effettivo sulla proporzionalità e ragionevolezza del provvedimento. L’orientamento prevalente ritiene che il tribunale debba indicare in modo specifico le irregolarità o le inidoneità riscontrate, non essendo sufficiente un rinvio generico a valutazioni di opportunità.

Il reclamo e la sua portata

Il comma 3 rinvia all’art. 124 CCII per la disciplina del reclamo alla corte di appello, proponibile avverso il decreto di revoca ovvero avverso il decreto di rigetto dell’istanza di revoca. La norma precisa espressamente che il reclamo non sospende l’efficacia del decreto: ciò significa che, in caso di revoca, il curatore cessa immediatamente le proprie funzioni e il nuovo curatore nominato subentra senza soluzione di continuità, evitando paralisi della procedura. Solo in via eccezionale la corte di appello potrebbe, nell’esercizio dei poteri cautelari impliciti, disporre misure conservative nelle more della decisione.

Il reclamo avverso il rigetto dell’istanza di revoca è parimenti ammesso: si tratta di uno strumento di tutela per il comitato dei creditori che, pur avendo segnalato irregolarità gravi, abbia visto respinta la propria richiesta. In tal caso il reclamo assume funzione non già difensiva ma propulsiva, volta a sollecitare l’intervento del giudice di secondo grado.

Coordinamento con la revoca dell’incarico professionale

La revoca ex art. 134 CCII non va confusa con la decadenza automatica o con la sostituzione consensuale di cui all’art. 135. Essa rappresenta un provvedimento sanzionatorio-organizzativo, adottato nell’interesse oggettivo della procedura, e non implica necessariamente l’accertamento di responsabilità civile del curatore: quest'ultima resta disciplinata dall’art. 136, comma 3, CCII, che rimette al nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, la scelta se promuovere l’azione risarcitoria. Il curatore revocato conserva il diritto alla liquidazione del compenso per l’attività legittimamente svolta, con le modalità proporzionali di cui all’art. 137, comma 3, CCII.

Domande frequenti

Chi può chiedere la revoca del curatore nella liquidazione giudiziale?

La revoca può essere proposta dal giudice delegato, dal comitato dei creditori o disposta d'ufficio dal tribunale in qualsiasi momento della procedura (art. 134, co. 1, CCII).

Il reclamo contro il decreto di revoca sospende i suoi effetti?

No. Il comma 3 dell’art. 134 CCII stabilisce espressamente che il reclamo alla corte di appello non sospende l’efficacia del decreto di revoca.

Il curatore revocato ha diritto al compenso per l’attività svolta?

Sì. La revoca non estingue il diritto al compenso per l’attività legittimamente svolta; la liquidazione avviene in modo proporzionale secondo l’art. 137, co. 3, CCII.

Qual è la forma del provvedimento con cui il tribunale revoca il curatore?

Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, come previsto dall’art. 134, co. 2, CCII.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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