In sintesi
- L'art. 5 R.D. 267/1942 definiva lo stato di insolvenza come presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento.
- L'insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano l'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
- Va distinta dalla mera temporanea difficoltà finanziaria (c.d. illiquidità) e dallo squilibrio patrimoniale di natura non strutturale.
- La norma è stata abrogata dal Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019) e oggi corrisponde all'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, che ne riprende fedelmente la definizione.
- Continua ad applicarsi alle procedure aperte prima del 15 luglio 2022 ai sensi dell'art. 390 CCII.
- Resta cardine giurisprudenziale anche per i reati fallimentari ancora puniti dagli artt. 216 ss. L. Fall.
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Art. 5 L. Fall. – Stato d’insolvenza
Stato d’insolvenza
Stesso numero, altri codici
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- Articolo 5 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 5 Codice del Consumo: Obblighi generali
- Articolo 5 Codice della Strada: Regolamentazione della circolazione in generale
- Articolo 5 Codice di Procedura Civile: Momento determinante della giurisdizione e della competenza
- Articolo 5 Codice di Procedura Penale: Competenza della Corte di Assise
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
L'art. 5 della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) ha rappresentato per oltre ottant'anni la norma cardine del diritto concorsuale italiano, individuando nell'insolvenza il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento. Il testo originario stabilisce che «l'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito» e che «lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».
Insolvenza e nozione classica
La definizione del 1942 è rimasta sostanzialmente immutata anche dopo i correttivi del 2006 (D.Lgs. 5/2006) e del 2007 (D.Lgs. 169/2007), che pure hanno riscritto in profondita' altre parti della legge. La giurisprudenza ha consolidato una nozione oggettiva e prospettica dell'insolvenza: non un singolo inadempimento, ma un'incapacita' strutturale di adempiere regolarmente, cioè con mezzi normali (non straordinari come liquidazione di cespiti strategici, prestiti di favore, dilazioni anomale).
Insolvenza vs. crisi
Punto qualificante della disciplina è la distinzione fra insolvenza (presupposto del fallimento e della liquidazione giudiziale) e crisi (presupposto di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione ex art. 160 ss. L. Fall.). La crisi è uno stato di difficolta' economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza ma non è ancora insolvenza; la nozione è stata progressivamente chiarita dalla Cassazione e oggi codificata dall'art. 2 CCII.
Correttivi 2006-2007 e profili procedurali
Con la riforma del 2006-2007 sono state precisate le soglie quantitative di fallibilita' (art. 1 L. Fall., poi art. 2 CCII), l'iniziativa per la dichiarazione (art. 6 L. Fall.) e l'istruttoria prefallimentare (art. 15 L. Fall.). La nozione di insolvenza, però, è rimasta quella del 1942 perché considerata sufficientemente elastica per adattarsi alle diverse forme di crisi d'impresa.
Sostituzione con l'art. 2 CCII
Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14), in vigore dal 15 luglio 2022, ha abrogato l'art. 5 L. Fall. e ne ha trasferito il contenuto all'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, che definisce l'insolvenza come «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni». La continuita' lessicale è totale e la giurisprudenza formatasi sull'art. 5 L. Fall. è integralmente trasferibile al nuovo testo.
Disciplina transitoria (art. 390 CCII)
Ai sensi dell'art. 390 CCII, le procedure di fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e amministrazione straordinaria pendenti al 15 luglio 2022 continuano ad essere regolate dalla legge fallimentare. Anche i ricorsi per la dichiarazione di fallimento depositati prima di tale data restano disciplinati dal R.D. 267/1942. L'art. 5 conserva dunque rilievo applicativo per anni a venire, sia in sede civile (procedure pendenti) sia in sede penale (reati di bancarotta).
Casi pratici
La Cassazione ha ribadito che integrano insolvenza i ripetuti protesti cambiari, le procedure esecutive infruttuose, la chiusura dei conti correnti per scopertura, il mancato pagamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali per importi rilevanti, la perdita totale del capitale sociale non ricostituito. Non integrano insolvenza, di norma, un singolo inadempimento contestato di buona fede o l'attesa di un incasso certo (es. crediti verso la pubblica amministrazione già liquidati).
Rilievo penale
L'insolvenza accertata è presupposto per la configurabilita' dei reati fallimentari (artt. 216-223 L. Fall., oggi artt. 322-347 CCII). La sentenza dichiarativa di fallimento, oltre a costituire condizione obiettiva di punibilita' della bancarotta, definisce il perimetro temporale entro cui collocare gli atti distrattivi rilevanti per la responsabilita' penale del fallito.
Massime di Cassazione
Cass. , sent. n. /
Fonte ufficiale
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. /
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itDomande frequenti
Si applica ancora oggi l'art. 5 L. Fall.?
Si', limitatamente alle procedure aperte prima del 15 luglio 2022 (art. 390 CCII). Per le nuove istanze si applica l'art. 2, lett. b) CCII, che ne riproduce il testo.
Qual è la differenza tra insolvenza e crisi?
L'insolvenza è l'incapacita' attuale e strutturale di soddisfare le obbligazioni; la crisi è uno stato di difficolta' economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza (art. 2, lett. a, CCII).
Quali fatti esteriori dimostrano l'insolvenza?
Protesti, esecuzioni infruttuose, chiusura dei conti per scopertura, mancato pagamento di stipendi e contributi, perdita integrale del capitale, fuga del debitore, cessazione dell'attività senza pagare i creditori.
Un singolo inadempimento basta per il fallimento?
No. Serve un'incapacita' strutturale e non temporanea di adempiere; un singolo inadempimento contestato in buona fede o compensabile non integra di per sè insolvenza.
Cosa succede alla giurisprudenza pre-2022 sull'art. 5?
Resta integralmente applicabile, sia perché la definizione è trasmigrata identica nell'art. 2 CCII, sia perché continua a regolare le procedure ancora pendenti.