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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 6 L. Fall. – Iniziativa per la dichiarazione di fallimento
Iniziativa per la dichiarazione di fallimento
Vedi anche
→L. fall. art. 5 - Articolo 5 Legge Fallimentare→L. fall. art. 67 - Articolo 67 Legge Fallimentare→CCII art. 1 - Articolo 1 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza→Rev. legale art. 1 - Articolo 1 Revisione Legale→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 7 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 4 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 8 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 3 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 9 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 9 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)→Art. 9 ter L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 6 della Legge Fallimentare individuava i soggetti legittimati a presentare il ricorso per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore commerciale insolvente. Nella versione originaria del 1942 era previsto anche il fallimento d'ufficio, cioè la possibilita' che il tribunale dichiarasse il fallimento senza istanza di parte: istituto incompatibile con il principio dispositivo, abolito dalla riforma del 2006 (D.Lgs. 5/2006) in attuazione della legge delega 80/2005.
Riforma 2006 e principio dispositivo
Dopo la riforma, l'art. 6 prevede tre soli legittimati: il debitore stesso, uno o più creditori, il pubblico ministero. L'eliminazione del fallimento d'ufficio è coerente con l'evoluzione costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.) e impone al tribunale di non procedere ex officio, neppure quando l'insolvenza emerga incidentalmente in altri giudizi.
Iniziativa del debitore
Il debitore può chiedere l'auto-fallimento (oggi auto-istanza di liquidazione giudiziale) quando riconosce la propria insolvenza e intende avviare ordinatamente la procedura concorsuale. L'istanza deve essere accompagnata dai bilanci degli ultimi tre esercizi, dalle scritture contabili e da una situazione patrimoniale aggiornata (art. 14 L. Fall.). L'omessa o tardiva richiesta può aggravare la responsabilita' penale per bancarotta semplice (art. 217, n. 4, L. Fall.).
Iniziativa del creditore
Il creditore, anche per credito non ancora scaduto purchè liquido e accertato in giudizio o documentale, può chiedere il fallimento. La giurisprudenza ha escluso la legittimazione del creditore strumentale o emulativo: il ricorso non può essere usato come strumento di pressione esecutiva impropria. La soglia minima di esposizione complessiva del debitore (euro 30.000) costituisce limite all'apertura della procedura (art. 15 L. Fall.).
Iniziativa del pubblico ministero
Il PM è legittimato quando l'insolvenza risulti: (a) nel corso di un procedimento penale; (b) dalla segnalazione del giudice civile che la rilevi nel corso di un giudizio; (c) dalla fuga, irreperibilita' o latitanza dell'imprenditore; (d) dalla chiusura dei locali, trafugamento o sostituzione di attività rilevanti, oppure (e) da altri elementi acquisiti in sede di indagini.
Sostituzione con l'art. 37 CCII
L'art. 6 L. Fall. è stato abrogato e sostituito dall'art. 37 CCII, che con formulazione più moderna disciplina l'iniziativa per l'apertura della liquidazione giudiziale (la nuova denominazione del fallimento). I tre legittimati restano i medesimi (debitore, creditore, PM), con l'aggiunta della possibilita' che l'apertura sia richiesta anche dagli organi di controllo societario in casi specifici e dall'OCRI nell'ambito della composizione negoziata.
Disciplina transitoria
Per le istanze di fallimento depositate prima del 15 luglio 2022 continua ad applicarsi l'art. 6 L. Fall. (art. 390 CCII). La legittimazione e i poteri del PM in particolare restano governati dalla disciplina previgente per i giudizi già incardinati. L'individuazione del soggetto legittimato resta poi rilevante in sede di impugnazione della sentenza dichiarativa (reclamo ex art. 18 L. Fall., oggi art. 51 CCII).
Profili pratici per il commercialista
Il professionista che assiste l'imprenditore in crisi deve valutare con tempestivita' l'eventuale presentazione dell'auto-istanza, in quanto: (i) consente di prevenire iniziative aggressive di creditori e PM; (ii) attenua i profili di bancarotta semplice per ritardata richiesta; (iii) permette la nomina di un curatore di fiducia (oggi non più possibile, in quanto la nomina è rigorosamente turnaria). Sotto il vigore del CCII, l'alternativa principale resta l'accesso alla composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-quinquies CCII) come fase di filtro prima della liquidazione giudiziale.
Massime di Cassazione
Cass. , sent. n. /
Fonte ufficiale
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. /
Casi pratici
Caso 1: Autofallimento dell'imprenditore in crisi
Tizio, titolare di una piccola impresa edile, accumula 800.000 EUR di debiti tra fornitori e banca. Consapevole dell'impossibilita' di proseguire, ricorre all'art. 6 L. Fall. presentando istanza di autofallimento al Tribunale competente. Il Tribunale, verificata l'insolvenza, dichiara il fallimento. L'iniziativa diretta del debitore consentiva di anticipare l'apertura della procedura, limitando l'aggravamento del dissesto.
Caso 2: Istanza di fallimento da parte del creditore
Caio vanta un credito di 150.000 EUR verso una S.r.l. che ha protestato assegni e cessato i pagamenti da sei mesi. Dopo decreto ingiuntivo non opposto e pignoramento infruttuoso, Caio deposita ricorso ex art. 6 L. Fall. chiedendo il fallimento della debitrice. Il Tribunale, accertati i requisiti dimensionali e lo stato di insolvenza, accoglie l'istanza. La legittimazione del singolo creditore costituiva strumento di tutela del ceto creditorio.
Caso 3: Iniziativa del pubblico ministero
Sempronio, amministratore di una societa', viene indagato per bancarotta fraudolenta dopo segnalazione della Guardia di Finanza. Nel corso del procedimento penale emerge uno stato di insolvenza conclamato con distrazione di attivo. Il P.M. trasmette gli atti al Tribunale fallimentare richiedendo, ex art. 6 L. Fall., la dichiarazione di fallimento. Il Tribunale dichiara il fallimento, consentendo il recupero coordinato di beni e azioni risarcitorie.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 6 L. Fall. individuava tre legittimati: debitore, creditori, P.M. Con il CCII (D.Lgs. 14/2019) la disciplina e' confluita nell'art. 37, che regola l'apertura della liquidazione giudiziale mantenendo i medesimi soggetti ma rafforzando il ruolo del P.M. e introducendo filtri di merito sull'istanza creditoria. La continuita' normativa garantisce che la giurisprudenza previgente resti utile riferimento interpretativo.
Domande frequenti
Chi può chiedere il fallimento ex art. 6 L. Fall.?
Il debitore stesso, uno o più creditori titolari di credito certo e liquido, e il pubblico ministero nei casi tassativi previsti dalla norma.
Esiste ancora il fallimento d'ufficio?
No. È stato abolito dalla riforma 2006 (D.Lgs. 5/2006); il tribunale non può aprire la procedura ex officio. La regola è confermata dall'art. 37 CCII.
Quando interviene il pubblico ministero?
Quando l'insolvenza emerge in un procedimento penale, dalla fuga o irreperibilita' del debitore, dalla chiusura dei locali, o da segnalazione del giudice civile.
L'art. 6 L. Fall. si applica ancora?
Si', per le istanze di fallimento pendenti al 15 luglio 2022. Per le nuove istanze si applica l'art. 37 CCII (liquidazione giudiziale).
Il creditore può essere uno solo?
Si', basta un solo creditore con credito certo, liquido ed esigibile, purchè sussistano la soglia di indebitamento e l'insolvenza del debitore.