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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'art. 6 L. Fall. disciplinava i soggetti legittimati a richiedere la dichiarazione di fallimento del debitore insolvente.
  • Iniziativa riconosciuta al debitore stesso, ai creditori e al pubblico ministero (con presupposti specifici introdotti dal D.Lgs. 5/2006).
  • Eliminato il fallimento d'ufficio, retaggio del 1942, in attuazione del principio dispositivo.
  • Sostituito dall'art. 37 CCII, che disciplina la legittimazione a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale.
  • Continua ad applicarsi alle istanze di fallimento pendenti al 15 luglio 2022 ex art. 390 CCII.
  • Norma cardine per individuare la corretta titolarita' del ricorso prefallimentare.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 6 L. Fall. – Iniziativa per la dichiarazione di fallimento

Iniziativa per la dichiarazione di fallimento

L'art. 6 della Legge Fallimentare individuava i soggetti legittimati a presentare il ricorso per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore commerciale insolvente. Nella versione originaria del 1942 era previsto anche il fallimento d'ufficio, cioè la possibilita' che il tribunale dichiarasse il fallimento senza istanza di parte: istituto incompatibile con il principio dispositivo, abolito dalla riforma del 2006 (D.Lgs. 5/2006) in attuazione della legge delega 80/2005.

Riforma 2006 e principio dispositivo

Dopo la riforma, l'art. 6 prevede tre soli legittimati: il debitore stesso, uno o più creditori, il pubblico ministero. L'eliminazione del fallimento d'ufficio è coerente con l'evoluzione costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.) e impone al tribunale di non procedere ex officio, neppure quando l'insolvenza emerga incidentalmente in altri giudizi.

Iniziativa del debitore

Il debitore può chiedere l'auto-fallimento (oggi auto-istanza di liquidazione giudiziale) quando riconosce la propria insolvenza e intende avviare ordinatamente la procedura concorsuale. L'istanza deve essere accompagnata dai bilanci degli ultimi tre esercizi, dalle scritture contabili e da una situazione patrimoniale aggiornata (art. 14 L. Fall.). L'omessa o tardiva richiesta può aggravare la responsabilita' penale per bancarotta semplice (art. 217, n. 4, L. Fall.).

Iniziativa del creditore

Il creditore, anche per credito non ancora scaduto purchè liquido e accertato in giudizio o documentale, può chiedere il fallimento. La giurisprudenza ha escluso la legittimazione del creditore strumentale o emulativo: il ricorso non può essere usato come strumento di pressione esecutiva impropria. La soglia minima di esposizione complessiva del debitore (euro 30.000) costituisce limite all'apertura della procedura (art. 15 L. Fall.).

Iniziativa del pubblico ministero

Il PM è legittimato quando l'insolvenza risulti: (a) nel corso di un procedimento penale; (b) dalla segnalazione del giudice civile che la rilevi nel corso di un giudizio; (c) dalla fuga, irreperibilita' o latitanza dell'imprenditore; (d) dalla chiusura dei locali, trafugamento o sostituzione di attività rilevanti, oppure (e) da altri elementi acquisiti in sede di indagini.

Sostituzione con l'art. 37 CCII

L'art. 6 L. Fall. è stato abrogato e sostituito dall'art. 37 CCII, che con formulazione più moderna disciplina l'iniziativa per l'apertura della liquidazione giudiziale (la nuova denominazione del fallimento). I tre legittimati restano i medesimi (debitore, creditore, PM), con l'aggiunta della possibilita' che l'apertura sia richiesta anche dagli organi di controllo societario in casi specifici e dall'OCRI nell'ambito della composizione negoziata.

Disciplina transitoria

Per le istanze di fallimento depositate prima del 15 luglio 2022 continua ad applicarsi l'art. 6 L. Fall. (art. 390 CCII). La legittimazione e i poteri del PM in particolare restano governati dalla disciplina previgente per i giudizi già incardinati. L'individuazione del soggetto legittimato resta poi rilevante in sede di impugnazione della sentenza dichiarativa (reclamo ex art. 18 L. Fall., oggi art. 51 CCII).

Profili pratici per il commercialista

Il professionista che assiste l'imprenditore in crisi deve valutare con tempestivita' l'eventuale presentazione dell'auto-istanza, in quanto: (i) consente di prevenire iniziative aggressive di creditori e PM; (ii) attenua i profili di bancarotta semplice per ritardata richiesta; (iii) permette la nomina di un curatore di fiducia (oggi non più possibile, in quanto la nomina è rigorosamente turnaria). Sotto il vigore del CCII, l'alternativa principale resta l'accesso alla composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-quinquies CCII) come fase di filtro prima della liquidazione giudiziale.

Massime di Cassazione

Cass. , sent. n. /

Fonte ufficiale

Pronunce della Corte Costituzionale

Domande frequenti

Chi può chiedere il fallimento ex art. 6 L. Fall.?

Il debitore stesso, uno o più creditori titolari di credito certo e liquido, e il pubblico ministero nei casi tassativi previsti dalla norma.

Esiste ancora il fallimento d'ufficio?

No. È stato abolito dalla riforma 2006 (D.Lgs. 5/2006); il tribunale non può aprire la procedura ex officio. La regola è confermata dall'art. 37 CCII.

Quando interviene il pubblico ministero?

Quando l'insolvenza emerge in un procedimento penale, dalla fuga o irreperibilita' del debitore, dalla chiusura dei locali, o da segnalazione del giudice civile.

L'art. 6 L. Fall. si applica ancora?

Si', per le istanze di fallimento pendenti al 15 luglio 2022. Per le nuove istanze si applica l'art. 37 CCII (liquidazione giudiziale).

Il creditore può essere uno solo?

Si', basta un solo creditore con credito certo, liquido ed esigibile, purchè sussistano la soglia di indebitamento e l'insolvenza del debitore.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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