Art. 6 C.d.S. – Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale.
4. L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell’ufficio periferico dell’A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell’ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all’ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.
7. Nell’ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all’uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell’ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.
8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l’autorità competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all’art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all’articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell’ente proprietario della strada che ha la precedenza.
10. L’ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l’obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l’ente deve stabilire l’obbligo di dare la precedenza ovvero anche l’obbligo di arrestarsi all’intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l’accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.
Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l’agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi.
In sintesi
L'art. 6 C.d.S. disciplina i poteri di regolamentazione del traffico sulle strade fuori dai centri abitati.
Ratio
La norma equilibra due esigenze: garantire sicurezza della circolazione in ambito extraurbano (ove le velocità sono generalmente elevate) e preservare la flessibilità amministrativa per adattare la regolamentazione a situazioni locali e contingenti. Il Prefetto è investito di compiti di coordinamento a livello provinciale in materia di sicurezza pubblica; l'ente proprietario della strada (Stato, Regione, Provincia) esercita un controllo più prossimale sulla propria infrastruttura. La norma consente sospensioni temporanee di circolazione per motivi di sicurezza e militari, non contemplabili con flessibilità nei centri urbani ove vigono le ordinanze sindacali.
Analisi
L'art. 6 si articola in quattro commi. Il comma 1 attribuisce al Prefetto il potere di sospendere temporaneamente la circolazione (totale o parziale per categorie di veicoli) per motivi di sicurezza pubblica, sicurezza della circolazione, tutela della salute, esigenze militari. Consente inoltre la sospensione della circolazione di veicoli adibiti al trasporto merci nei giorni festivi. Il comma 2 attribuisce al Prefetto il compito di determinare modalità di transito di armenti (greggi, mandrie) stabilendo itinerari, spazi e intervalli temporali. Il comma 3 rimanda ai comandanti di regioni militari l'esercizio dei poteri prefettizi per le strade militari. Il comma 4 attribuisce all'ente proprietario della strada ampi poteri ordinanziali: sospensione temporanea per incolumità pubblica, stabilimento di obblighi e divieti permanenti o temporanei, riservazione di corsie per specifiche categorie di veicoli (trasporto pubblico, veicoli ecologici, etc.). La giurisprudenza amministrativa ha confermato che tali poteri devono essere esercitati con logica della proporzionalità e senza eccedere il necessario.
Quando si applica
La norma opera nelle seguenti situazioni pratiche: sospensione della circolazione su strade extraurbane durante condizioni meteorologiche critiche (neve, ghiaccio); vietamento della circolazione di automezzi per il trasporto merci in giorni festivi al fine di ridurre congestione e inquinamento; riservazione di corsie di sorpasso per autocarri lenti al fine di migliorare la fluidità del traffico; restrictor di circolazione di veicoli non catalizzati in zone di qualità dell'aria compromessa; estensione temporanea della circolazione di greggi secondo itinerari storici (transumanza).
Connessioni
L'art. 6 si coordina con l'art. 7 (competenze sindacali nei centri abitati), l'art. 5 (ente proprietario e ordinanze), l'art. 141 (limiti di velocità). Rilevante inoltre il coordinamento con le disposizioni europee sulla mobilità sostenibile e con i piani regionali per la qualità dell'aria. La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato sent. 3819/2010 e seg.) ha affermato che le ordinanze di sospensione della circolazione devono essere motivate, proporzionate e pubblicate con adeguato preavviso ai cittadini. Le ordinanze che eccedono tali limiti sono suscettibili di ricorso e annullamento.
Domande frequenti
Chi ha il potere di imporre l'obbligo di pneumatici invernali o catene da neve?
L'ente proprietario della strada, mediante ordinanza ex art. 6, comma 4, lett. e): ANAS per le statali e autostrade, la Regione per le regionali, la Provincia per le provinciali, il Comune (fuori centro abitato) per le comunali. Il prefetto può intervenire per ragioni di sicurezza pubblica.
Quando scatta il divieto di circolazione per i veicoli merci nei giorni festivi?
Il divieto opera nelle date stabilite annualmente con calendario dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il prefetto lo applica su strade o tratti specifici fuori dai centri abitati; normalmente riguarda veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 t.
Cosa può disporre ANAS sulle autostrade di propria competenza?
Il capo dell'ufficio periferico dell'ANAS può emettere ordinanze per sospendere la circolazione, riservare corsie, regolamentare la sosta, imporre limitazioni di velocità o di categoria di veicoli, prescrivere gomme invernali o catene, per incolumità pubblica o urgenti esigenze tecniche.
Chi emette le ordinanze di limitazione per le strade provinciali fuori dai centri abitati?
Il dirigente dell'ufficio provinciale competente, ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett. c). Per le strade comunali fuori dal centro abitato è invece competente il sindaco, mentre per le statali e autostrade provvede l'ANAS.
Quando è obbligatorio il preavviso di 48 ore per il divieto temporaneo di sosta?
L'art. 6, comma 4, lett. f) impone il preavviso di almeno 48 ore ogni volta che l'ente proprietario dispone un divieto temporaneo di sosta per esigenze tecniche o di pulizia della strada. Senza tale preavviso, la rimozione del veicolo sarebbe illegittima.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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