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Testo dell'articoloVigente
Art. 9-bis C.d.S. – Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell’articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 9-bis C.d.S.: reclusione da 1 a 3 anni per chi organizza o partecipa a gare non autorizzate in velocità con veicoli a motore.
Ratio
La norma intende prevenire e sanzionare fenomeni di street racing e competizioni clandestine, che rappresentano pericoli gravissimi per la sicurezza pubblica stradale. Le gare non autorizzate ricorrono sovente in orari notturni, in assenza di presidi di sicurezza, con equipaggiamenti inadeguati, generando rischi di incidenti mortali. La ratio è duplice: prima, deterrenza generale mediante pene certe e significative (reclusione fino a tre anni); seconda, protezione del bene della sicurezza della circolazione stradale. L'inclusione della partecipazione alla gara come autonomo reato (non solo l'organizzazione) mira a responsabilizzare i conducenti che, sebbene non organizzatori, si prestano comunque a comportamenti pericolosi.
Analisi
L'art. 9-bis distingue molteplici fattispecie: a) organizzazione, promozione, direzione o agevolazione di competizioni non autorizzate (pena: reclusione 1-3 anni e multa 25.000-100.000 euro); b) partecipazione alla gara non autorizzata (stessa pena della lettera a); c) se dalla competizione deriva morte di una o più persone (pena aggravata: reclusione 6-12 anni); d) se ne derivano lesioni personali (pena intermedia: reclusione 3-6 anni); e) se la manifestazione è a fine di lucro o per scommesse clandestine oppure vi partecipano minori (pena aumentata fino a un anno); f) scommesse sulle gare (reclusione 3 mesi-1 anno, multa 5.000-25.000 euro). Il comma 5 prevede inoltre la sospensione della patente per 1-3 anni per i partecipanti; la patente è revocata ove dalle gare derivino lesioni gravi/gravissime o morte. Prevede infine la confisca dei veicoli dei partecipanti (salvo che appartengano a terzo estraneo al reato e non affidato a tale scopo).
Quando si applica
La norma opera in molteplici contesti: competizioni informali tra conducenti su strade pubbliche notturne; manifestazioni clandestine di tuning e modding su circuiti non autorizzati; scommesse illegittime su gare improvvisate; organizzazione di gare online con partecipanti che poi conducono sui circuiti cittadini. Le fattispecie sono assai comuni in zone periferiche urbane e in orari notturni. L'applicazione è in capo alla polizia stradale, alla polizia municipale e alle forze dell'ordine genericamente.
Connessioni
L'art. 9-bis si coordina con l'art. 9 CdS (competizioni autorizzate), l'art. 142 CdS (eccesso di velocità generico), l'art. 230 CdS (violazioni sulla guida sotto l'effetto di alcol/droga). Rilevanti inoltre i reati comuni quali rissa (art. 588 c.p.), lesioni (artt. 582-590 c.p.), omicidio stradale (art. 589-bis c.p.). La giurisprudenza penale ha confermato che le competizioni non autorizzate costituiscono reato indipendentemente dalla configurazione come «gara» in senso formale; anche informali «sfide» tra conducenti rientono nella fattispecie ove sussista elemento della velocità e della non autorizzazione.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 88/2013
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Polizia di Stato
Casi pratici
Caso 1: L'organizzatore occulto
Tizio, appassionato di motori, organizza tramite un gruppo privato sui social network una gara notturna su una strada provinciale deserta, raccogliendo le iscrizioni e stabilendo il percorso. Pur non prendendo egli stesso parte alla corsa, viene identificato dalla polizia stradale come promotore e direttore dell'evento. In assenza di qualsiasi autorizzazione ex art. 9 C.d.S., Tizio risponde del reato di cui al comma 1 dell'art. 9-bis, con pena della reclusione da 1 a 3 anni e multa fino a 100.000 euro. Poiché la gara era organizzata anche per raccogliere scommesse tra i presenti, si applica l'aggravante del comma 3.
Caso 2: Il partecipante e l'evento mortale
Caio e Sempronio si sfidano con le rispettive autovetture su un tratto urbano di notte. Durante la corsa, Caio perde il controllo del veicolo e travolge un pedone che attraversava la carreggiata, causandone la morte. Entrambi rispondono del reato base di cui al comma 1; per Caio, autore materiale del sinistro, si configura l'aggravante del comma 2 (morte derivante dalla competizione), con pena della reclusione da 6 a 12 anni. I veicoli di entrambi sono confiscati e le patenti revocate.
Caso 3: Lo scommettitore
Mevia, spettatrice di una corsa clandestina tra motociclette organizzata da altri, effettua scommesse in denaro sull'esito della gara consegnando il denaro a un bookmaker improvvisato presente sul posto. Pur non essendo organizzatrice né partecipante alla gara, Mevia risponde autonomamente ai sensi del comma 4 dell'art. 9-bis, con la reclusione da 3 mesi a 1 anno e la multa da 5.000 a 25.000 euro.
Domande frequenti
Cosa prevede l'articolo 9-bis del Codice della Strada?
L'art. 9-bis C.d.S. punisce con la reclusione da 1 a 3 anni e la multa da 25.000 a 100.000 euro chiunque organizzi o partecipi a competizioni in velocità con veicoli a motore senza la prescritta autorizzazione. Le pene aumentano significativamente se dalla gara derivano lesioni o la morte di persone.
Qual è la differenza tra l'art. 9 e l'art. 9-bis del Codice della Strada?
L'art. 9 C.d.S. disciplina le competizioni sportive autorizzate su strada, stabilendo le condizioni e le procedure per ottenere il permesso. L'art. 9-bis, invece, sanziona penalmente le competizioni svolte in assenza di tale autorizzazione, configurando un reato con pene detentive e pecuniarie rilevanti.
L'art. 9-bis si applica anche alle corse tra motociclette o solo alle auto?
Sì, la norma si applica a tutte le competizioni in velocità con «veicoli a motore», categoria che include automobili, motociclette e qualsiasi altro veicolo motorizzato. Non è limitata alle sole autovetture.
Qual è la pena per chi partecipa a una gara clandestina in cui muore qualcuno?
Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, se dalla competizione non autorizzata deriva la morte di una o più persone, si applica la reclusione da 6 a 12 anni. Se ne derivano lesioni personali la pena è della reclusione da 3 a 6 anni. In entrambi i casi la patente è revocata e il veicolo confiscato.
Chi effettua scommesse su una corsa clandestina rischia conseguenze penali?
Sì. Il comma 4 dell'art. 9-bis punisce espressamente chi effettua scommesse sulle gare non autorizzate con la reclusione da 3 mesi a 1 anno e la multa da 5.000 a 25.000 euro, anche se il soggetto non ha organizzato né partecipato alla competizione.
Fonti consultate: 2 fontei verificate