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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 230 C.d.S. – Educazione stradale

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con i Ministri dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell’Automobile Club d’Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all’uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti.

2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l’ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l’ordinanza può prevedere l’istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all’attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.

2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • I Ministri delle infrastrutture e dell'istruzione predispongono programmi obbligatori di educazione stradale per tutte le scuole, dalle materne alle superiori.
  • I programmi riguardano la conoscenza delle strade, della segnaletica, delle norme di condotta e delle regole di comportamento degli utenti della strada.
  • Viene promosso e incentivato l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile.
  • Il Ministro dell'istruzione disciplina con ordinanza le modalità di svolgimento, anche con l'ausilio della polizia municipale e di personale esperto.
  • È prevista la possibilità di istituire appositi corsi di formazione per i docenti coinvolti nell'attuazione dei programmi.
  • Il Ministro delle infrastrutture predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L'art. 230 C.d.S. impone programmi obbligatori di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, promuovendo sicurezza e uso della bicicletta.

Ratio

L'articolo 230 del Codice della Strada costituisce una delle disposizioni più lungimiranti dell'intero impianto normativo del D.Lgs. 285/1992, poiché riconosce esplicitamente che la prevenzione degli incidenti stradali non può fondarsi esclusivamente su sanzioni e controlli, ma richiede un investimento strutturale nella cultura della sicurezza stradale, da avviare sin dalla più giovane età. La ratio legis della norma è duplice: da un lato, formare cittadini consapevoli e responsabili nell'utilizzo degli spazi pubblici di circolazione; dall'altro, integrare la promozione della mobilità sostenibile — in particolare ciclistica — all'interno del sistema scolastico, trasformando la scuola nel principale vettore di diffusione di una cultura della strada che sia al contempo sicura e rispettosa dell'ambiente.

Il legislatore del 1992 ha compiuto una scelta di politica legislativa chiara: affidare a due ministeri chiave — quello delle infrastrutture e dei trasporti e quello dell'istruzione — la responsabilità congiunta di programmare e attuare percorsi formativi obbligatori. Tale scelta riflette la consapevolezza che la sicurezza stradale è un tema trasversale, che tocca ambiti di competenza istituzionale diversi e che richiede un coordinamento inter-ministeriale stabile. Non si tratta, dunque, di una disposizione programmatica priva di effetti concreti, bensì di una norma che impone obblighi procedimentali precisi, la cui attuazione è affidata a strumenti amministrativi tipici quali ordinanze ministeriali e piani finanziari.

Vi è inoltre una finalità di promozione della mobilità dolce che anticipa di molti anni il dibattito attuale sulla sostenibilità ambientale dei trasporti. L'incentivazione dell'uso della bicicletta inserita in una norma del 1992 dimostra una visione prospettica che colloca l'Italia tra i Paesi europei più attenti all'integrazione tra sicurezza stradale e mobilità alternativa, anche se l'attuazione concreta di tale visione ha richiesto decenni di interventi normativi successivi.

Analisi

Il comma 1 dell'articolo 230 delinea l'architettura istituzionale della programmazione dell'educazione stradale scolastica. I soggetti responsabili della predisposizione dei programmi sono il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che agiscono d'intesa con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Questo meccanismo di concertazione inter-ministeriale garantisce che i programmi riflettano una visione integrata della sicurezza stradale che comprende aspetti infrastrutturali, educativi, di ordine pubblico e ambientali.

Per la predisposizione dei programmi, i ministeri si avvalgono di soggetti qualificati: l'Automobile Club d'Italia (ACI), da sempre protagonista nella cultura automobilistica e nella sicurezza stradale in Italia; le associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (la legge istitutiva del Ministero dell'ambiente); le società sportive ciclistiche; gli enti e le associazioni con comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Quest'ultima categoria è particolarmente significativa perché introduce un meccanismo di accreditamento ministeriale che seleziona i soggetti privati abilitati a collaborare con le istituzioni pubbliche nell'ambito dell'educazione stradale.

I programmi devono essere corredati da un piano finanziario, elemento che rivela l'attenzione del legislatore alla sostenibilità economica delle iniziative previste. Il piano finanziario deve indicare le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi, che il comma 2 riconduce agli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate, escludendo quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

I programmi sono obbligatori e devono svolgersi in tutte le scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne. L'esplicita menzione delle scuole materne è di grande rilievo sistematico: il legislatore ha inteso estendere l'educazione stradale anche alla fascia d'età prescolare, riconoscendo che la formazione di comportamenti sicuri deve iniziare già nei primi anni di vita, quando si formano abitudini e attitudini destinate a consolidarsi nel tempo. Il contenuto dei programmi abbraccia la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, delle strade e della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli — con particolare riferimento all'uso della bicicletta — e delle regole di comportamento degli utenti della strada.

Il comma 2 attribuisce al Ministro dell'istruzione il potere di disciplinare con propria ordinanza le modalità di svolgimento dei programmi nelle scuole. L'ordinanza ministeriale è lo strumento normativo appropriato per regolare nel dettaglio aspetti organizzativi che richiedono flessibilità e possibilità di aggiornamento periodico. La norma prevede che i programmi possano essere attuati anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale — che svolgono tradizionalmente un ruolo importante nell'educazione stradale dei più giovani — nonché di personale esperto appartenente alle istituzioni pubbliche e private già menzionate. L'ordinanza può inoltre prevedere l'istituzione di corsi di formazione per i docenti, riconoscendo implicitamente che l'educazione stradale richiede competenze specifiche che non fanno necessariamente parte del bagaglio formativo degli insegnanti.

Il comma 2-bis, aggiunto in sede di modifica successiva, introduce un obbligo annuale a carico del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: la predisposizione di un programma informativo sulla sicurezza stradale, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali il Ministro riferisce anche sui risultati ottenuti. Questa disposizione introduce un meccanismo di accountability parlamentare che rafforza il controllo democratico sull'attuazione delle politiche di sicurezza stradale, imponendo una rendicontazione periodica che consente al Parlamento di valutare l'efficacia delle misure adottate.

Sul piano del diritto scolastico, l'obbligatorietà dei programmi di educazione stradale si inserisce nel quadro più ampio delle attività didattiche obbligatorie previste dall'ordinamento, e richiede un raccordo con i curricoli scolastici nazionali. La distinzione tra la responsabilità programmatica (affidata ai due ministeri congiuntamente) e quella organizzativa-attuativa (affidata al solo Ministro dell'istruzione) riflette una logica di separazione delle competenze che valorizza l'autonomia del sistema scolastico nella definizione delle modalità concrete di implementazione.

Quando si applica

L'articolo 230 C.d.S. trova applicazione ogni volta che si ponga la questione della legittimità, della doverosità o delle modalità di svolgimento dei programmi di educazione stradale nelle scuole. In termini pratici, la norma rileva in diverse situazioni concrete che è utile analizzare separatamente.

Ambito scolastico. L'obbligatorietà dei programmi si impone a tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, dalle scuole dell'infanzia (ex scuole materne) alle scuole secondarie di secondo grado, inclusi gli istituti tecnici, i licei, gli istituti professionali e gli istituti di istruzione artistica. Le scuole paritarie, che rientrano nel sistema nazionale di istruzione ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono anch'esse destinatarie dell'obbligo, in quanto il testo della norma non opera distinzioni tra scuole statali e paritarie. L'obbligo non si estende, invece, alle università e alle istituzioni di istruzione superiore non scolastica, che non rientrano nell'ambito applicativo della disposizione.

Ambito soggettivo dei collaboratori. La norma individua tassativamente i soggetti che possono collaborare all'attuazione dei programmi: ACI, associazioni ambientaliste riconosciute, società sportive ciclistiche, enti e associazioni accreditate con decreto ministeriale. Un soggetto privato che non rientra in queste categorie non può rivendicare il diritto di accesso alle scuole per svolgere attività di educazione stradale in base a questa norma, anche se potrebbe trovare accesso attraverso altri strumenti giuridici (convenzioni, accordi con le istituzioni scolastiche).

Ambito procedimentale. La norma si applica ogniqualvolta le amministrazioni competenti debbano adottare atti amministrativi in materia di educazione stradale: predisposizione dei programmi, emanazione delle ordinanze ministeriali, redazione dei piani finanziari, predisposizione del programma informativo annuale. In questi casi, l'articolo 230 C.d.S. costituisce la base normativa che legittima l'azione amministrativa e ne definisce i limiti.

Responsabilità delle amministrazioni. L'omessa predisposizione dei programmi da parte dei ministeri competenti, o la mancata attuazione da parte delle scuole, potrebbe in astratto rilevare sotto il profilo della responsabilità amministrativa per inattività, sebbene in concreto l'azionabilità di tale obbligo da parte dei singoli sia controversa in assenza di specifici meccanismi di enforcement. La norma ha tuttavia un rilievo politico-istituzionale significativo, potendo fondare interpellanze parlamentari, atti di sindacato ispettivo e, in casi limite, ricorsi per silenzio-inadempimento da parte di associazioni portatori di interessi collettivi.

Coordinamento con il Codice della Strada riformato. La riforma del Codice della Strada introdotta dalla legge 25 novembre 2024, n. 177 ha rafforzato l'attenzione verso la sicurezza stradale senza modificare la struttura dell'articolo 230, che rimane quindi il pilastro normativo dell'educazione stradale scolastica. Le nuove disposizioni in materia di sicurezza stradale si affiancano, senza sostituire, il quadro delineato dall'articolo 230.

Connessioni

L'articolo 230 C.d.S. si colloca in un sistema normativo più ampio che include disposizioni del Codice della Strada, dell'ordinamento scolastico e del diritto ambientale. Le principali connessioni sistematiche possono essere così articolate.

Connessioni interne al Codice della Strada. L'articolo 230 va letto in collegamento con l'articolo 227 C.d.S., che istituisce il Piano nazionale della sicurezza stradale, e con l'articolo 228, che disciplina il Comitato interministeriale per la sicurezza stradale (CISS). Questi articoli, insieme all'art. 230, formano il Titolo VI del Codice dedicato alla sicurezza stradale e all'educazione alla sicurezza stradale, delineando un sistema integrato in cui l'educazione scolastica si inserisce in una strategia più ampia di prevenzione degli incidenti. L'articolo 229, che riguarda la formazione degli adulti alla sicurezza stradale, completa il quadro affiancando all'educazione scolastica iniziative rivolte alla popolazione adulta.

Connessioni con il diritto scolastico. L'obbligatorietà dei programmi di educazione stradale si raccorda con il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 e con il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, che disciplinano i curricoli della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, e con i successivi decreti sulle Indicazioni Nazionali per il curricolo. L'autonomia scolastica sancita dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 garantisce alle singole istituzioni scolastiche la flessibilità necessaria per integrare i programmi di educazione stradale nei propri piani dell'offerta formativa (POF, oggi PTOF), nel rispetto degli indirizzi ministeriali. La legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. Buona Scuola) ha ulteriormente valorizzato l'inclusione di tematiche trasversali — tra cui la sicurezza stradale — nei percorsi formativi scolastici.

Connessioni con il diritto ambientale. Il richiamo all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 — che disciplina il riconoscimento delle associazioni di protezione ambientale da parte del Ministero dell'ambiente — connette l'educazione stradale al più ampio sistema del diritto ambientale italiano. Le associazioni riconosciute ai sensi di tale disposizione, tra cui si annoverano Legambiente, il WWF Italia e altre organizzazioni, possono collaborare ai programmi di educazione stradale portando la loro expertise in materia di mobilità sostenibile e promozione della bicicletta.

Connessioni con la normativa ciclistica. La promozione dell'uso della bicicletta prevista dall'articolo 230 si raccorda con la legge 11 gennaio 2018, n. 2 (c.d. Legge Bici), che ha introdotto importanti novità in materia di infrastrutture e sicurezza ciclistica, e con il D.Lgs. 22 giugno 2020, n. 75, che ha recepito direttive europee in materia di infrastrutture stradali sicure. Il Piano Generale della Mobilità Ciclistica, adottato ai sensi della legge n. 2/2018, completa il quadro normativo relativo alla promozione dell'uso della bicicletta, che l'articolo 230 C.d.S. aveva già anticipato con lungimiranza nel 1992.

Connessioni con il diritto europeo. A livello europeo, l'educazione stradale è oggetto di attenzione da parte dell'Unione Europea, che attraverso programmi come l'European Road Safety Charter e le comunicazioni della Commissione in materia di sicurezza stradale (da ultimo il Piano d'azione europeo per la sicurezza stradale 2021-2030 "Vision Zero") ha promosso l'adozione di misure formative sistematiche in tutti gli Stati membri. L'articolo 230 C.d.S. si inserisce in questo contesto europeo, rappresentando la declinazione nazionale dell'impegno per la sicurezza stradale attraverso l'educazione.

Connessioni con la Polizia Locale. Il coinvolgimento degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale nell'attuazione dei programmi scolastici di educazione stradale si raccorda con la legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e con i successivi interventi normativi regionali in materia. La polizia locale svolge tradizionalmente un ruolo fondamentale nell'educazione stradale dei più giovani, e l'articolo 230 C.d.S. formalizza e valorizza questo ruolo in modo esplicito, creando una sinergia istituzionale tra sistema scolastico e forze dell'ordine locali che ha trovato concreta realizzazione in numerose convenzioni stipulate tra comuni e istituti scolastici su tutto il territorio nazionale.

Domande frequenti

Cosa prevede l'articolo 230 del Codice della Strada?

L'articolo 230 C.d.S. stabilisce l'obbligo di svolgere programmi di educazione stradale in tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalle scuole materne alle scuole superiori. I programmi sono predisposti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'istruzione, con il coinvolgimento di ACI, associazioni ambientaliste, società ciclistiche ed enti accreditati, e riguardano la conoscenza della segnaletica, delle norme di condotta, dell'uso della bicicletta e delle regole di comportamento degli utenti della strada.

L'educazione stradale è obbligatoria nelle scuole italiane?

Sì. Ai sensi dell'art. 230 C.d.S., i programmi di educazione stradale devono essere svolti come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne (oggi scuole dell'infanzia). Le modalità di svolgimento sono disciplinate dal Ministro dell'istruzione con propria ordinanza.

Chi può tenere lezioni di educazione stradale nelle scuole?

Oltre agli insegnanti, l'art. 230, comma 2, C.d.S. prevede che i programmi possano essere attuati con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale e di personale esperto appartenente alle istituzioni pubbliche e private coinvolte. Tra i soggetti qualificati a collaborare vi sono l'ACI, le associazioni ambientaliste riconosciute, le società sportive ciclistiche e gli enti accreditati con decreto ministeriale.

L'art. 230 Codice della Strada prevede sanzioni per le scuole che non svolgono l'educazione stradale?

La norma non prevede sanzioni pecuniarie dirette per le scuole che non attuano i programmi di educazione stradale. Tuttavia, l'obbligatorietà dell'attività è sancita dalla legge e la mancata attuazione potrebbe rilevare sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli organi scolastici competenti. Sul piano pratico, il rispetto dell'obbligo è verificabile attraverso gli strumenti di vigilanza del Ministero dell'istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Cosa dice l'art. 230 C.d.S. sulla bicicletta?

L'articolo 230 C.d.S. include esplicitamente la promozione e l'incentivazione dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto tra le finalità dell'educazione stradale scolastica. I programmi devono prevedere contenuti specifici sull'uso della bicicletta, con particolare riferimento alle norme generali per la condotta dei ciclisti. La norma riflette una visione integrata della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile che anticipa il successivo sviluppo della normativa ciclistica italiana.

Quale ministero è responsabile dell'educazione stradale nelle scuole?

La responsabilità è condivisa tra più ministeri. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispongono congiuntamente i programmi, d'intesa con i Ministri dell'interno e dell'ambiente. Il Ministro dell'istruzione disciplina poi con ordinanza le modalità di svolgimento nelle scuole. Il Ministro delle infrastrutture predispone inoltre annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale da sottoporre alle Commissioni parlamentari competenti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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