Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 9-ter C.d.S. – Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.

3. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

Domande rapide

Cosa vieta l'art. 9-ter C.d.S.?
Le gare di velocita non autorizzate con veicoli a motore su strade pubbliche. Punisce chi le organizza, promuove, dirige, e anche chi vi partecipa come pilota. Reato introdotto dalla l. 41/2016 contro le corse clandestine in citta.
Qual e la pena per gare clandestine?
Reclusione da 6 mesi a 3 anni nell'ipotesi base. Aggravata: reclusione 1-5 anni se dalle gare derivano lesioni a persone; reclusione 6-12 anni se deriva la morte. Sanzioni accessorie: confisca veicoli, sospensione patente prolungata.
Si applica anche ai semplici spettatori?
No, ai soli organizzatori, promotori, direttori e partecipanti attivi. Spettatori passivi non sono punibili ex art. 9-ter, salvo che concorrano nel reato (es. aiuto materiale all'organizzazione, finanziamento, complicita logistica).
Cosa succede al veicolo usato in gara clandestina?
Confisca obbligatoria del veicolo utilizzato (anche se appartenente a terzo, salvo prova di estraneita assoluta del proprietario). Sequestro immediato con consegna al custode giudiziario in attesa della pronuncia definitiva, con possibilita di distruzione successiva.
La sospensione patente e prevista?
Si. Sanzione accessoria della sospensione della patente da tre mesi a un anno per la fattispecie base, fino a tre anni per quelle aggravate. Per i recidivi: revoca della patente con divieto di ottenerne una nuova per cinque anni dalla revoca.

In sintesi

  • Chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore fuori dai casi dell'art. 9-bis è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e la multa da 5.000 a 20.000 euro.
  • Se dalla competizione deriva la morte di una o più persone, la pena è la reclusione da sei a dieci anni.
  • Se dalla competizione derivano lesioni personali, la pena è la reclusione da due a cinque anni.
  • Sanzione accessoria automatica: sospensione della patente da uno a tre anni; revoca obbligatoria in caso di lesioni gravi, gravissime o morte.
  • Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo appartengano a terzi estranei al reato.
Indice dei contenuti

Art. 9-ter C.d.S.: chi gareggia in velocità con veicoli a motore rischia la reclusione da sei mesi a un anno e la multa fino a 20.000 euro.

Ratio

L'articolo 9-ter del Codice della Strada incrimina il comportamento di chi gareggia in velocità con veicoli a motore fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis. La norma prevede una sanzione penale principale (reclusione 6 mesi-1 anno, multa 5.000-20.000 euro) e aggravamenti per conseguenze lesive: reclusione 6-10 anni se muore una o più persone, 2-5 anni se vi sono lesioni personali.

Analisi

La disposizione tutela la sicurezza stradale mediante la criminalizzazione di comportamenti pericolosi. Le pene accessorie includono la sospensione della patente da 1 a 3 anni e, in caso di lesioni gravi/gravissime o morte, la revoca della patente. È sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a terzo estraneo che non li abbia affidati consapevolmente. La struttura sanzionatoria è graduata in funzione delle conseguenze dannose, incentivando il massimo controllo del rischio.

Quando si applica

Si applica a chiunque gareggia in velocità con motore su strada senza autorizzazione secondo l'articolo 9. Rileva indipendentemente dal verificarsi di danni concreti: il reato consuma per il solo comportamento di gara (reato di pericolo). Gli aggravamenti scattano in caso di effettive conseguenze lesive o mortali derivanti dalla competizione.

Connessioni

Correlato all'articolo 9 (autorizzazione competizioni) e all'articolo 9-bis (gare autorizzate in velocità). Rientra nel quadro più ampio delle sanzioni penali per violazioni gravi del Codice della Strada (articoli 160 ss.). La confisca del veicolo collega alla disciplina generale delle misure di sicurezza (articolo 223).

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Gara spontanea tra amici

Tizio e Caio, di notte su un rettilineo extraurbano privo di traffico, decidono spontaneamente di «darsi gas» per vedere chi dei due raggiunge il paese più velocemente. Un pattugliamento dei Carabinieri li individua durante la corsa. Entrambi vengono denunciati ai sensi dell'art. 9-ter, comma 1: nessuna autorizzazione è stata rilasciata, la condotta integra già il reato-base. Ciascuno rischia la reclusione fino a un anno, la multa fino a 20.000 euro e la sospensione della patente fino a tre anni, con sequestro immediato dei veicoli in vista della confisca.

Caso 2: Investimento di un pedone durante la gara

Sempronio partecipa a una gara clandestina organizzata in periferia. Durante la competizione perde il controllo dell'auto e investe un passante, causandogli una frattura esposta alla gamba classificata come lesione grave. A Sempronio si applica il comma 2 dell'art. 9-ter: la pena è la reclusione da due a cinque anni. La patente è revocata obbligatoriamente e il veicolo è confiscato con la sentenza. L'organizzatore dell'evento risponde in concorso.

Caso 3: Morte di uno dei concorrenti

Tizio e Caio gareggiano abusivamente in un circuito industriale dismesso. Caio perde il controllo dell'auto e muore sul colpo. Tizio, nonostante non abbia materialmente causato l'incidente, è imputato ai sensi del comma 2 per la morte derivata dallo svolgimento della competizione: la pena prevista è la reclusione da sei a dieci anni. La patente è revocata e l'auto di Tizio è confiscata. I familiari di Caio potranno agire in sede civile per il risarcimento del danno.

Domande frequenti

Cosa rischia chi gareggia in velocità su strada?

Chi gareggia in velocità con veicoli a motore senza autorizzazione rischia la reclusione da sei mesi a un anno e una multa da 5.000 a 20.000 euro, ai sensi dell'art. 9-ter del Codice della Strada. Se dalla gara derivano lesioni la pena sale fino a cinque anni, fino a dieci in caso di morte, con confisca del veicolo.

Cosa prevede l'articolo 9-ter del Codice della Strada?

L'art. 9-ter C.d.S. punisce chiunque gareggi in velocità con veicoli a motore senza autorizzazione, con la reclusione da sei mesi a un anno e la multa da 5.000 a 20.000 euro. Se dalla gara derivano lesioni o la morte di persone, le pene aumentano significativamente, fino a dieci anni di reclusione in caso di decesso.

Qual è la differenza tra art. 9-bis e art. 9-ter del Codice della Strada?

L'art. 9-bis disciplina le gare su strada autorizzate dall'autorità competente e ne regola le condizioni di svolgimento. L'art. 9-ter, invece, sanziona penalmente le gare di velocità non autorizzate: fuori dai casi consentiti dall'art. 9-bis, la partecipazione a qualsiasi competizione abusiva costituisce reato.

Si rischia il carcere per una gara abusiva in auto?

Sì. Il reato-base (comma 1) prevede la reclusione da sei mesi a un anno. Se dalla gara deriva la morte di qualcuno, la pena arriva fino a dieci anni; in caso di lesioni personali, fino a cinque anni. Si tratta di pene detentive che il giudice può sospendere condizionalmente solo al ricorrere dei presupposti di legge.

Quando viene revocata la patente per art. 9-ter C.d.S.?

La patente è sospesa obbligatoriamente (da uno a tre anni) per qualsiasi condanna ex art. 9-ter. La revoca definitiva scatta invece quando dalla competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime, oppure la morte di una o più persone: in questi casi il giudice non ha discrezionalità.

Viene confiscato il veicolo in caso di gara abusiva?

Sì, la confisca del veicolo è obbligatoria con la sentenza di condanna per tutti i partecipanti alla gara. L'unica eccezione riguarda i veicoli appartenenti a persone estranee al reato, a condizione che questi non li abbiano consapevolmente affidati per la gara: in tal caso il mezzo non è confiscato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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