Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 13 C.d.S. – Norme per la costruzione e la gestione delle strade

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all’art. 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi …

. Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell’ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, che viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge.

2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per specifiche situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.

3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due anni dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all’articolo 2, comma 2.

4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell’articolo 2 devono avere, per l’intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.

5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4.

Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all’articolo 2, comma 2.

6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.

7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l’acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita all’anno nonché per adempiere agli obblighi assunti dall’Italia in sede internazionale.

8. Ai fini dell’attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui all’art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell’intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.

In sintesi

  • Il Ministro delle infrastrutture emana le norme funzionali e geometriche per costruzione, controllo e collaudo delle strade, escluse quelle militari.
  • Le norme devono garantire la sicurezza di tutti gli utenti e ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico a tutela degli edifici adiacenti.
  • La deroga alle norme tecniche è ammessa solo in presenza di condizioni locali, ambientali, paesaggistiche o archeologiche eccezionali, purché sia salvaguardata la sicurezza stradale.
  • Le norme tecniche sono soggette ad aggiornamento obbligatorio ogni tre anni.
  • Entro due anni dall'entrata in vigore del Codice, il Ministro emana le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive e funzionali.
  • Le strade di nuova costruzione di tipo C, D, E ed F devono essere dotate di pista ciclabile adiacente per l'intero sviluppo, salvo comprovati problemi di sicurezza.
Indice dei contenuti

Art. 13 CdS: il Ministro fissa le norme tecniche per costruzione e gestione delle strade, con aggiornamento triennale e obbligo di piste ciclabili.

Ratio

L'articolo 13 del Codice della Strada attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il compito di emanare norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, degli impianti e servizi (escluse strade di esclusivo uso militare). Le norme devono essere improntate a sicurezza della circolazione, riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico, rispetto dell'ambiente e degli immobili di pregio. Le norme sono aggiornate ogni tre anni e deroghe sono consentite solo per specifiche situazioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche, purché assicurata la sicurezza stradale.

Analisi

La disposizione stabilisce un framework normativo dinamico, fondato su una consultazione tra il Ministro, il Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti e il CNR. I criteri di sicurezza hanno carattere primario, mentre le dimensioni ambientali e di tutela paesaggistica sono contemporaneamente garantite. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio deve essere sentito in concerto per questioni relative a inquinamento acustico e atmosferico. L'aggiornamento triennale garantisce l'adeguamento del quadro normativo alle evoluzioni tecniche e alle migliori pratiche internazionali. Le deroghe, pur ammesse, rimangono eccezioni: devono essere motivate, situazionali e non compromettere la sicurezza complessiva.

Quando si applica

Si applica a tutte le progettazioni e realizzazioni stradali da parte di enti pubblici e soggetti privati concessionari. Il Ministro ha, entro due anni dalla data di entrata in vigore, il compito di classificare le strade esistenti secondo le medesime criteri. L'aggiornamento normativo è ciclico (ogni tre anni).

Connessioni

Integrato dai decreti ministeriali che emanano le norme tecniche specifiche e dal regolamento di esecuzione. Correlato all'articolo 2 (classificazione) e all'articolo 14 (compiti degli enti proprietari). Richiede coordinamento con la normativa ambientale nazionale e comunitaria e con le disposizioni in materia di paesaggio e beni culturali.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Deroga per centro storico

Il Comune di Valdimonte avvia la riqualificazione di una strada extraurbana secondaria che attraversa un borgo medievale vincolato. L'ufficio tecnico riscontra l'impossibilità di rispettare le larghezze minime previste dalle norme tecniche ministeriali a causa della conformazione degli edifici storici. Avvalendosi del comma 2 dell'art. 13, il Comune presenta una relazione tecnica che attesta le condizioni paesaggistiche e architettoniche eccezionali e adotta soluzioni alternative per garantire la sicurezza, come l'istituzione del senso unico alternato con semafori. La deroga viene concessa e i lavori procedono nel rispetto del vincolo monumentale.

Caso 2: Obbligo di pista ciclabile su strada di nuova costruzione

Tizio, responsabile del procedimento presso una Provincia, coordina il progetto di una nuova strada di categoria F che collegherà due frazioni. In fase di progettazione preliminare, un tecnico propone di omettere la pista ciclabile per contenere i costi. Tizio, applicando il comma 4-bis dell'art. 13, impone l'inserimento della pista ciclabile nel progetto, verificando preventivamente che sia prevista nel programma pluriennale delle opere pubbliche dell'ente. L'omissione avrebbe esposto l'ente a responsabilità e possibile illegittimità del provvedimento di approvazione del progetto.

Caso 3: Declassificazione di una strada comunale

Caio, dirigente dell'ufficio viabilità di un Comune, constata che una strada classificata come urbana di quartiere (categoria E) ha subito nel tempo una progressiva riduzione della carreggiata a causa di occupazioni abusive e mancanza di manutenzione, perdendo i requisiti tecnici minimi. In applicazione del comma 5 dell'art. 13, Caio avvia il procedimento di declassificazione, con adozione di delibera consiliare e conseguente aggiornamento del catasto delle strade comunali, al fine di allineare la classificazione ufficiale alle caratteristiche costruttive reali della strada.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'articolo 13 del Codice della Strada?

L'art. 13 CdS attribuisce al Ministro delle infrastrutture il compito di emanare le norme tecniche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade pubbliche, con l'obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione e ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico. Le norme vengono aggiornate ogni tre anni.

Cos'è l'articolo 13-bis del Codice della Strada?

L'art. 13-bis CdS disciplina la classificazione delle strade militari, escludendole dall'ambito applicativo delle norme tecniche ordinarie emanate dal Ministro delle infrastrutture. Le strade di esclusivo uso militare sono soggette a una normativa tecnica separata gestita dal Ministero della Difesa.

Il nuovo Codice della Strada ha modificato l'art. 13?

Le recenti modifiche al Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) non hanno stravolto l'impianto dell'art. 13, che rimane invariato nel suo nucleo essenziale. L'aggiornamento più rilevante è l'introduzione del comma 4-bis, che ha reso obbligatoria la pista ciclabile sulle strade di nuova costruzione di categoria C, D, E ed F.

Il regolamento del Codice della Strada prevede norme specifiche per l'art. 13?

Il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992) integra le disposizioni dell'art. 13 con norme attuative relative alla classificazione delle strade e alle procedure di collaudo. Le specifiche tecniche di dettaglio sono contenute nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 13, comma 1.

Quando è obbligatoria la pista ciclabile su una nuova strada?

In base all'art. 13, comma 4-bis CdS, è obbligatoria su tutte le strade di nuova costruzione classificate come strade extraurbane secondarie (C), urbane di scorrimento (D), urbane di quartiere (E) e locali (F), purché l'opera sia prevista nei programmi pluriennali degli enti locali e non sussistano comprovati problemi di sicurezza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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