Art. 13 C.d.S. – Norme per la costruzione e la gestione delle strade
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all’art. 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell’ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, che viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge.
2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per specifiche situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.
3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due anni dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all’articolo 2, comma 2.
4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell’articolo 2 devono avere, per l’intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.
5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all’articolo 2, comma 2.
6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana sentiti il Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.
7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l’acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita all’anno nonché per adempiere agli obblighi assunti dall’Italia in sede internazionale.
8. Ai fini dell’attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui all’art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell’intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.
In sintesi
Art. 13 CdS: il Ministro fissa le norme tecniche per costruzione e gestione delle strade, con aggiornamento triennale e obbligo di piste ciclabili.
Ratio
L'articolo 13 del Codice della Strada attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il compito di emanare norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, degli impianti e servizi (escluse strade di esclusivo uso militare). Le norme devono essere improntate a sicurezza della circolazione, riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico, rispetto dell'ambiente e degli immobili di pregio. Le norme sono aggiornate ogni tre anni e deroghe sono consentite solo per specifiche situazioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche, purché assicurata la sicurezza stradale.
Analisi
La disposizione stabilisce un framework normativo dinamico, fondato su una consultazione tra il Ministro, il Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti e il CNR. I criteri di sicurezza hanno carattere primario, mentre le dimensioni ambientali e di tutela paesaggistica sono contemporaneamente garantite. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio deve essere sentito in concerto per questioni relative a inquinamento acustico e atmosferico. L'aggiornamento triennale garantisce l'adeguamento del quadro normativo alle evoluzioni tecniche e alle migliori pratiche internazionali. Le deroghe, pur ammesse, rimangono eccezioni: devono essere motivate, situazionali e non compromettere la sicurezza complessiva.
Quando si applica
Si applica a tutte le progettazioni e realizzazioni stradali da parte di enti pubblici e soggetti privati concessionari. Il Ministro ha, entro due anni dalla data di entrata in vigore, il compito di classificare le strade esistenti secondo le medesime criteri. L'aggiornamento normativo è ciclico (ogni tre anni).
Connessioni
Integrato dai decreti ministeriali che emanano le norme tecniche specifiche e dal regolamento di esecuzione. Correlato all'articolo 2 (classificazione) e all'articolo 14 (compiti degli enti proprietari). Richiede coordinamento con la normativa ambientale nazionale e comunitaria e con le disposizioni in materia di paesaggio e beni culturali.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'articolo 13 del Codice della Strada?
L'art. 13 CdS attribuisce al Ministro delle infrastrutture il compito di emanare le norme tecniche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade pubbliche, con l'obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione e ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico. Le norme vengono aggiornate ogni tre anni.
Cos'è l'articolo 13-bis del Codice della Strada?
L'art. 13-bis CdS disciplina la classificazione delle strade militari, escludendole dall'ambito applicativo delle norme tecniche ordinarie emanate dal Ministro delle infrastrutture. Le strade di esclusivo uso militare sono soggette a una normativa tecnica separata gestita dal Ministero della Difesa.
Il nuovo Codice della Strada ha modificato l'art. 13?
Le recenti modifiche al Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) non hanno stravolto l'impianto dell'art. 13, che rimane invariato nel suo nucleo essenziale. L'aggiornamento più rilevante è l'introduzione del comma 4-bis, che ha reso obbligatoria la pista ciclabile sulle strade di nuova costruzione di categoria C, D, E ed F.
Il regolamento del Codice della Strada prevede norme specifiche per l'art. 13?
Il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992) integra le disposizioni dell'art. 13 con norme attuative relative alla classificazione delle strade e alle procedure di collaudo. Le specifiche tecniche di dettaglio sono contenute nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 13, comma 1.
Quando è obbligatoria la pista ciclabile su una nuova strada?
In base all'art. 13, comma 4-bis CdS, è obbligatoria su tutte le strade di nuova costruzione classificate come strade extraurbane secondarie (C), urbane di scorrimento (D), urbane di quartiere (E) e locali (F), purché l'opera sia prevista nei programmi pluriennali degli enti locali e non sussistano comprovati problemi di sicurezza.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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