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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 16 C.d.S. – Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:

a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;

b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;

c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all’articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere l’area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza e all’interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Vieta ai proprietari confinanti con strade extraurbane di aprire canali, costruire edifici o impiantare alberi/siepi nelle fasce di rispetto laterali.
  • Le distanze esatte sono fissate dal regolamento in base alla classificazione stradale ex art. 2, comma 2 CdS.
  • Nelle intersezioni a raso si aggiunge l'area di visibilità, definita da un triangolo con lati pari al doppio delle distanze regolamentari.
  • All'interno degli svincoli è vietata qualsiasi costruzione in elevazione; le rampe esterne seguono le fasce della strada di minore categoria.
  • La violazione comporta una sanzione pecuniaria da 143 a 573 euro e l'obbligo di ripristino dei luoghi a spese del trasgressore.
  • Restano ferme le distanze minime per le piantagioni previste dagli artt. 892 e 893 del codice civile.

L'art. 16 CdS vieta costruzioni, scavi e piantagioni nelle fasce di rispetto stradali fuori dai centri abitati, con sanzioni fino a 573 euro.

Ratio

L'articolo 16 del Codice della Strada protegge le strade mediante l'imposizione di fasce di rispetto ai proprietari dei fondi confinanti con proprietà stradali fuori dei centri abitati. I divieti includono: apertura di canali e fossi, costruzione e ampliamento di edificazioni, impianto di alberi, siepi vive e recinzioni. Le distanze dal confine stradale sono determinate dal regolamento in relazione alla tipologia stradale e agli strumenti urbanistici locali.

Analisi

La norma crea un cordone protettivo intorno alla strada per tutelare la sicurezza della circolazione e l'integrità strutturale. Nelle intersezioni stradali a raso è prevista un'area di visibilità ulteriore, costituita da un triangolo con due lati sugli allineamenti delle fasce di rispetto e lunghezza pari al doppio delle distanze previste dal regolamento. Il terzo lato è il segmento congiungente i punti estremi. All'interno degli svincoli è vietata qualunque costruzione in elevazione e le fasce relative alle rampe esterne seguono la categoria di strada minore. Rimangono salve le disposizioni del codice civile (articoli 892-893) su distanze legali.

Quando si applica

Si applica su tutte le strade fuori dai centri abitati. Una disciplina particolare riguarda le aree edificabili o trasformabili secondo gli strumenti urbanistici comunali. Le distanze sono determinate dal regolamento per ogni tipologia stradale secondo la classificazione di cui all'articolo 2.

Connessioni

Correlato all'articolo 2 (classificazione strade), al regolamento di esecuzione e al codice civile (articoli 892-893 su distanze legali). Integra la disciplina sulla manutenzione (articolo 14) e sui poteri degli enti proprietari. Collegato alle disposizioni urbanistiche locali e alla tutela del paesaggio.

Domande frequenti

Cosa vieta l'articolo 16 del Codice della Strada?

L'art. 16 CdS vieta ai proprietari di fondi confinanti con strade fuori dai centri abitati di aprire canali o eseguire scavi, costruire o ampliare edifici e impiantare alberi, siepi o recinzioni all'interno delle fasce di rispetto laterali, le cui distanze sono fissate dal regolamento in base alla categoria della strada.

Quali sono le distanze previste dall'art. 16 e dal regolamento del Codice della Strada?

Le distanze non sono indicate direttamente nell'art. 16, ma nel D.P.R. 495/1992: per le autostrade il divieto di costruzione vale fino a 60 m dal confine stradale, per le strade statali extraurbane principali fino a 40 m, per le secondarie fino a 30 m e per le strade locali fino a 20 m. Distanze inferiori possono valere nelle zone edificabili previste dagli strumenti urbanistici.

Cos'è l'art. 16 bis del Codice della Strada?

Il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) non prevede un articolo 16 bis nella sua versione vigente. È possibile che il riferimento riguardi disposizioni del regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) o norme di altri testi legislativi. Per chiarimenti specifici è opportuno verificare la fonte normativa citata.

Qual è la sanzione per chi viola l'art. 16 del Codice della Strada?

Chi viola l'art. 16 CdS è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 143 a 573 euro. In aggiunta, scatta la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del Titolo VI del Codice della Strada.

Cosa prevede l'art. 16 CdS in relazione all'art. 148 sul sorpasso?

Gli articoli 16 e 148 del Codice della Strada sono distinti e indipendenti: l'art. 16 disciplina le fasce di rispetto e le aree di visibilità nelle strade extraurbane, mentre l'art. 148 regolamenta il sorpasso. Tuttavia esiste un collegamento indiretto: le aree di visibilità tutelate dall'art. 16 nelle intersezioni contribuiscono a garantire la sicurezza delle manovre di sorpasso nelle strade fuori dai centri abitati.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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