Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 15 C.d.S. – Atti vietati

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;

b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;

c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;

d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;

e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l’osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;

f) fuori dai casi di cui all’articolo 20, insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti;

f-bis) fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento;

g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;

i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.

3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 216 ad euro 866.

3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204.

4. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

In sintesi

  • Vieta di danneggiare opere, impianti, piantagioni e segnaletica stradale o alterarne la forma.
  • Proibisce di impedire il deflusso delle acque nei fossi laterali e nei terreni sottostanti.
  • Vieta di gettare rifiuti, imbrattare la strada o scaricare materiali nei fossi senza concessione.
  • Proibisce di far circolare bestiame sulle strade, salvo eccezioni locali con le dovute cautele.
  • Sanzione da 21 a 85 euro per le violazioni meno gravi (lettere c, d, e, f, h, i) e da 35 a 143 euro per quelle più gravi (lettere a, b, g).
  • In tutti i casi si aggiunge la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi a proprie spese.
Indice dei contenuti

L'art. 15 C.d.S. elenca gli atti vietati su strade e pertinenze, con sanzioni da 21 a 173 euro e obbligo di ripristino.

Ratio

L'articolo 15 del Codice della Strada vieta una serie di comportamenti sulla strada e relative pertinenze, finalizzati a proteggere l'integrità fisica della strada, la segnaletica, il deflusso idrico, la conduzione di animali, la pulizia, il drenaggio e la sicurezza della circolazione. Le violazioni sono soggette a sanzioni amministrative graduate in funzione della gravità e della tipologia di comportamento vietato.

Analisi

I divieti ricadono in due categorie sanzionatorie principali: (a) danneggiamenti, spostamenti, rimozioni di segnaletica o creazione di pericolo (euro 42-143) con obbligo di ripristino; (b) impedimento al deflusso idrico, circolazione di bestiame, getto di rifiuti, insudiciamento, scarico non autorizzato (euro 26-85) sempre con ripristino a carico del violatore. Particolare rilevanza ha il divieto di gettare qualsiasi cosa dai veicoli in movimento (comma 1, lettera i), misura cardine per la pulizia della strada. Alle sanzioni segue l'obbligo di ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo termini stabiliti dall'amministrazione.

Quando si applica

Si applica a chiunque compia uno dei comportamenti vietati su qualunque strada e sue pertinenze. La natura amministrativa della sanzione (non penale) non esclude la possibilità di rilevanza penale qualora i comportamenti costituiscano altri reati (disastro ambientale, inquinamento, ecc.).

Connessioni

Correlato all'articolo 14 (compiti degli enti proprietari di manutenzione e pulizia) e al sistema sanzionatorio generale del Codice della Strada. I divieti integrano la disciplina della responsabilità civile per danni (codice civile) e richiamano obblighi ambientali di livello nazionale e regionale.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Lo spargimento di fango da cantiere

Tizio è titolare di un'impresa edile che opera su un terreno privato adiacente a una strada provinciale. I camion che entrano ed escono dal cantiere depositano sistematicamente fango e detriti sulla carreggiata. Una pattuglia della Polizia Stradale accerta la situazione: Tizio viene sanzionato ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera g), con una multa da 35 a 143 euro, e gli viene imposto di provvedere immediatamente alla pulizia della sede stradale a proprie spese. Qualora Tizio non ottemperi, il ripristino verrà effettuato d'ufficio dall'ente gestore con recupero forzoso delle spese.

Caso 2: Rifiuti abbandonati sul ciglio della strada

Caio, durante un trasloco, deposita sul margine di una strada comunale alcuni sacchi di immondizia e materiale di risulta, ritenendo che il Comune provvederà alla raccolta. Gli agenti della Polizia Locale, risalendo al trasgressore tramite documentazione rinvenuta tra i rifiuti, contestano a Caio la violazione dell'art. 15, comma 3, lettera f). Caio è tenuto al pagamento della sanzione da 21 a 85 euro e all'asportazione dei rifiuti a proprie spese, con ripristino del ciglio stradale.

Caso 3: Manomissione di segnaletica stradale

Sempronio, infastidito dal segnale di divieto di sosta che impedisce la sosta davanti alla sua abitazione, rimuove il cartello e lo nasconde. L'episodio viene segnalato da un testimone. Sempronio risponde della violazione dell'art. 15, comma 2, lettera b), con sanzione da 35 a 143 euro e obbligo di ripristino. A seconda delle modalità della condotta, la rimozione intenzionale della segnaletica potrebbe inoltre integrare gli estremi del reato di danneggiamento ai sensi dell'art. 635 c.p., con conseguente denuncia in sede penale.

Domande frequenti

Cosa vieta l'articolo 15 del Codice della Strada?

L'art. 15 C.d.S. vieta una serie di condotte lesive dell'integrità delle strade e delle loro pertinenze: danneggiare opere e impianti, manomettere la segnaletica, ostruire fossi, abbandonare rifiuti, spargere fango, far circolare bestiame, scaricare materiali senza concessione e gettare oggetti dai veicoli in movimento.

Qual è la sanzione prevista dall'art. 15 del Codice della Strada?

Le sanzioni variano in base alla gravità della condotta: da 35 a 143 euro per le violazioni più gravi (danneggiamento di opere, manomissione della segnaletica, spargimento di fango); da 21 a 85 euro per le violazioni meno gravi (ostruzione fossi, rifiuti, scarichi abusivi, getto di oggetti dai veicoli). In entrambi i casi è previsto anche l'obbligo di ripristino dei luoghi a proprie spese.

L'articolo 15 del Codice della Strada è aggiornato?

L'art. 15 del D.Lgs. 285/1992 è in vigore dal 1° gennaio 1993. Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono stati aggiornati nel tempo tramite rivalutazioni periodiche. La struttura normativa di base, divieti, sanzioni principali e sanzione accessoria del ripristino, è rimasta invariata. È sempre consigliabile verificare la versione vigente su fonti ufficiali come Normattiva.

Cosa prevede l'articolo 15 comma 2 del Codice della Strada?

Il comma 2 dell'art. 15 C.d.S. stabilisce che chi viola i divieti di cui alle lettere a) (danneggiamento di opere e impianti), b) (manomissione della segnaletica) e g) (spargimento di fango a mezzo di veicoli) è soggetto alla sanzione amministrativa da 35 a 143 euro, oltre all'obbligo di ripristino dei luoghi.

Gettare rifiuti sulla strada è una violazione dell'art. 15 C.d.S.?

Sì. L'art. 15, comma 1, lettera f) vieta espressamente di gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie sulla strada e sulle sue pertinenze. La sanzione prevista è da 21 a 85 euro (comma 3) con l'obbligo di ripristino a proprie spese. In alcuni casi, l'abbandono di rifiuti può comportare anche responsabilità ai sensi della normativa ambientale (D.Lgs. 152/2006).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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