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Testo dell'articoloVigente
Art. 19 C.d.S. – Distanze di sicurezza dalle strade
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l’uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464 .
3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 19 C.d.S.: distanze di sicurezza dalle strade per impianti pericolosi, con sanzione da 716 a 3.464 euro e obbligo di ripristino.
Ratio
L'articolo 19 Codice della Strada istituisce un sistema di protezione della pubblica incolumità e della sicurezza stradale attraverso distanze minime fra determinate infrastrutture pericolose e la sede stradale. La norma rimette al prefetto, sentito il parere tecnico di enti proprietari e vigili del fuoco, la determinazione delle distanze quando non disciplinate da leggi specifiche, riconoscendo la varietà dei rischi secondo la tipologia di installazione.
Analisi
La disposizione riguarda tiri a segno, opifici e depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, cave coltivate con esplosivo, stabilimenti che interessino sicurezza, salute pubblica o regolarità della circolazione. Le distanze sono determinate da leggi specifiche, ovvero in loro assenza dal prefetto previa consulenza tecnica dell'ANAS e dei vigili del fuoco. La violazione comporta sanzione amministrativa da 716 a 3.464 euro, oltre all'obbligo di ripristino a carico del trasgressore.
Quando si applica
La norma opera per infrastrutture e impianti a rischio elevato. È rilevante nella fase di autorizzazione di insediamenti industriali, stoccaggio di materiali pericolosi, esercitazioni di tiro. Interessa amministratori comunali, proprietari di tali impianti, imprenditori in fase di localizzazione di stabilimenti. Si applica anche in controversie su sanatoria di installazioni esistenti.
Connessioni
La norma si coordina con normative specifiche su esplosivi (D.P.R. 27/1955), impianti GPL (D.M. 1254/1985), cave (D.P.R. 128/1969). Il rinvio al prefetto come autorità competente la raccorda con la struttura amministrativa della prevenzione dei rischi. Collegata altresì con la disciplina del responsabile della sicurezza stradale e dell'ente proprietario della strada.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Casi pratici
Caso 1: Deposito di gas GPL in prossimità di una strada provinciale
Tizio, titolare di un'azienda di distribuzione di gas, costruisce un deposito di bombole GPL a soli 15 metri dal ciglio di una strada provinciale, senza verificare le distanze prescritte dalla normativa antincendio e senza alcun provvedimento prefettizio. A seguito di un sopralluogo dei Vigili del Fuoco, viene accertata la violazione dell'art. 19 C.d.S. Tizio riceve una sanzione di 1.500 euro e l'ordine di ripristino dei luoghi, con obbligo di demolire o ricollocare il deposito a proprie spese entro il termine indicato nel verbale.
Caso 2: Cava con uso di esplosivo a ridosso di una strada comunale
Caio gestisce una cava di pietra nel comune di X e inizia l'attività estrattiva con esplosivi a una distanza inferiore a quella prescritta dalle norme minerarie, senza aver ottenuto la valutazione prefettizia richiesta dall'art. 19 poiché la normativa di settore non copre espressamente quel tipo di materiale. Il comune, ente proprietario della strada, segnala la situazione alla prefettura. Il prefetto, acquisito il parere dei Vigili del Fuoco e dell'ente provinciale, emette un provvedimento che fissa la distanza minima. Caio è tenuto ad adeguarsi e, per il periodo di irregolarità, subisce la sanzione amministrativa e l'obbligo di ripristino dell'area stradale eventualmente danneggiata.
Caso 3: Tiro a segno in zona periurbana
Sempronio, presidente di un'associazione sportiva, fa costruire un poligono di tiro nelle immediate vicinanze di una strada statale, ritenendo sufficiente l'autorizzazione rilasciata dal questore per ragioni di ordine pubblico. L'ANAS, in qualità di ente proprietario della strada, verifica che le distanze di sicurezza previste dalla normativa speciale sui poligoni non sono rispettate e presenta denuncia all'autorità competente. Sempronio viene sanzionato ai sensi dell'art. 19 C.d.S. con il pagamento di 2.000 euro e con l'obbligo di adeguare la struttura alle distanze prescritte, sostenendo integralmente i costi dei lavori di modifica.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'articolo 19 del Codice della Strada?
L'art. 19 C.d.S. stabilisce che chi costruisce tiri a segno, depositi di esplosivi, gas o liquidi infiammabili, cave o altri stabilimenti pericolosi deve rispettare le distanze di sicurezza dalle strade previste dalla legge o, in mancanza, fissate dal prefetto con il parere degli enti stradali e dei Vigili del Fuoco.
Qual è la sanzione prevista dall'art. 19 Codice della Strada?
La violazione dell'art. 19 C.d.S. comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 716 a 2.867 euro, cui si aggiunge la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi a spese del trasgressore.
Cosa prevede l'art. 176 comma 19 del Codice della Strada?
L'art. 176 comma 19 C.d.S. è una norma distinta dall'art. 19: riguarda i comportamenti vietati sulle autostrade e strade extraurbane principali (come l'inversione di marcia, la retromarcia, l'accesso non autorizzato). Non va confuso con l'art. 19, che tratta invece le distanze di sicurezza per impianti pericolosi.
Chi stabilisce le distanze di sicurezza dalle strade in assenza di una legge specifica?
In assenza di disposizioni legislative di settore, la competenza spetta al prefetto, che fissa le distanze sentiti il parere tecnico dell'ente proprietario della strada e dei Vigili del Fuoco.
Cosa prevede la legge 727/78 in relazione all'art. 19 del Codice della Strada?
La Legge 727/1978 è un riferimento normativo previgente all'attuale Codice della Strada. L'art. 19 del D.Lgs. 285/1992 ha sostituito e aggiornato le previgenti disposizioni in materia di distanze di sicurezza, costituendo oggi la norma di riferimento vigente per questa materia.
Fonti consultate: 1 fonte verificate