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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 19 C.d.S. – Distanze di sicurezza dalle strade

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l’uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716 a euro 2.867.

3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

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In sintesi

  • L'art. 19 C.d.S. disciplina le distanze minime di sicurezza che devono essere rispettate nella costruzione di impianti pericolosi in prossimità delle strade pubbliche.
  • Gli impianti soggetti alla norma includono tiri a segno, opifici o depositi di esplosivi, gas o liquidi infiammabili, cave coltivate con esplosivo e stabilimenti che incidono sulla sicurezza pubblica o sulla circolazione.
  • Le distanze sono fissate dalle disposizioni di legge specifiche di settore; in assenza di tali norme, la competenza spetta al prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei Vigili del Fuoco.
  • Chi viola le prescrizioni sulle distanze è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 716 a 2.867 euro.
  • Alla sanzione pecuniaria si affianca la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi a spese del responsabile, secondo le norme del Capo I, Sezione II, Titolo VI del Codice.

Art. 19 C.d.S.: distanze di sicurezza dalle strade per impianti pericolosi, con sanzione da 716 a 2.867 euro e obbligo di ripristino.

Ratio

L'articolo 19 Codice della Strada istituisce un sistema di protezione della pubblica incolumità e della sicurezza stradale attraverso distanze minime fra determinate infrastrutture pericolose e la sede stradale. La norma rimette al prefetto, sentito il parere tecnico di enti proprietari e vigili del fuoco, la determinazione delle distanze quando non disciplinate da leggi specifiche, riconoscendo la varietà dei rischi secondo la tipologia di installazione.

Analisi

La disposizione riguarda tiri a segno, opifici e depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, cave coltivate con esplosivo, stabilimenti che interessino sicurezza, salute pubblica o regolarità della circolazione. Le distanze sono determinate da leggi specifiche, ovvero in loro assenza dal prefetto previa consulenza tecnica dell'ANAS e dei vigili del fuoco. La violazione comporta sanzione amministrativa da 716 a 2.867 euro, oltre all'obbligo di ripristino a carico del trasgressore.

Quando si applica

La norma opera per infrastrutture e impianti a rischio elevato. È rilevante nella fase di autorizzazione di insediamenti industriali, stoccaggio di materiali pericolosi, esercitazioni di tiro. Interessa amministratori comunali, proprietari di tali impianti, imprenditori in fase di localizzazione di stabilimenti. Si applica anche in controversie su sanatoria di installazioni esistenti.

Connessioni

La norma si coordina con normative specifiche su esplosivi (D.P.R. 27/1955), impianti GPL (D.M. 1254/1985), cave (D.P.R. 128/1969). Il rinvio al prefetto come autorità competente la raccorda con la struttura amministrativa della prevenzione dei rischi. Collegata altresì con la disciplina del responsabile della sicurezza stradale e dell'ente proprietario della strada.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'articolo 19 del Codice della Strada?

L'art. 19 C.d.S. stabilisce che chi costruisce tiri a segno, depositi di esplosivi, gas o liquidi infiammabili, cave o altri stabilimenti pericolosi deve rispettare le distanze di sicurezza dalle strade previste dalla legge o, in mancanza, fissate dal prefetto con il parere degli enti stradali e dei Vigili del Fuoco.

Qual è la sanzione prevista dall'art. 19 Codice della Strada?

La violazione dell'art. 19 C.d.S. comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 716 a 2.867 euro, cui si aggiunge la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi a spese del trasgressore.

Cosa prevede l'art. 176 comma 19 del Codice della Strada?

L'art. 176 comma 19 C.d.S. è una norma distinta dall'art. 19: riguarda i comportamenti vietati sulle autostrade e strade extraurbane principali (come l'inversione di marcia, la retromarcia, l'accesso non autorizzato). Non va confuso con l'art. 19, che tratta invece le distanze di sicurezza per impianti pericolosi.

Chi stabilisce le distanze di sicurezza dalle strade in assenza di una legge specifica?

In assenza di disposizioni legislative di settore, la competenza spetta al prefetto, che fissa le distanze sentiti il parere tecnico dell'ente proprietario della strada e dei Vigili del Fuoco.

Cosa prevede la legge 727/78 in relazione all'art. 19 del Codice della Strada?

La Legge 727/1978 è un riferimento normativo previgente all'attuale Codice della Strada. L'art. 19 del D.Lgs. 285/1992 ha sostituito e aggiornato le previgenti disposizioni in materia di distanze di sicurezza, costituendo oggi la norma di riferimento vigente per questa materia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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