Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 21 C.d.S. – Opere, depositi e cantieri stradali
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all’articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464 .
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell’autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 21 CdS vieta opere, depositi e cantieri stradali senza autorizzazione, con sanzioni da 716 a 3.464 euro.
Ratio
L'articolo 21 Codice della Strada disciplina il regime autorizzativo per gli interventi sulla sede stradale e sulle pertinenze, presidiando la sicurezza della circolazione durante i lavori. La norma subordina all'autorizzazione dell'ente proprietario ogni operazione (esecuzione di opere, depositi, cantieri), sia permanenti che temporanei, sulle strade, fasce di rispetto e aree di visibilità, riconoscendo il diritto dell'ente di controllo sulla qualità e l'efficacia dei dispositivi di protezione.
Analisi
È vietato senza preventiva autorizzazione o concessione eseguire opere, depositi e cantieri stradali su strade e pertinenze, fasce di rispetto e aree di visibilità. Chi esegue lavori deve adottare accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione, mantenerli in perfetta efficienza giorno e notte, rendere visibile il personale esposto al traffico. Il regolamento fissa norme su delimitazione, segnalazione, visibilità del personale, regolazione del traffico e modalità di svolgimento. Violazione comporta sanzione amministrativa da 716 a 3.464 euro, oltre all'obbligo di rimozione delle opere a carico del trasgressore e a proprie spese.
Quando si applica
La norma riguarda imprese costruttive, gestori di infrastrutture, comuni e amministrazioni comunali che approvano varianti. È rilevante nei cantieri stradali, negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, negli scavi per reti sotterranee. Si applica in controversie sulla legittimità di cantieri abusivi e sulla responsabilità per incidenti conseguenti a protezioni insufficienti.
Connessioni
La norma si integra con il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), i regolamenti comunali sui cantieri, le norme sulla segnaletica stradale (Allegato I del Codice della Strada). Correlata alla disciplina dell'ente proprietario della strada (articolo 26). La responsabilità per danni derivanti da cantieri abusivi rientra nel regime di illecito amministrativo e penale.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Casi pratici
Caso 1: Cantiere abusivo su strada provinciale
Tizio, titolare di un'impresa edile, avvia lavori di posa di tubazioni sul margine di una strada provinciale senza richiedere alcuna autorizzazione all'ente proprietario. La Polizia Locale effettua un controllo e accerta l'assenza del titolo abilitativo. Tizio viene sanzionato con una multa di 1.500 euro e riceve l'ordine di rimozione immediata del cantiere e del materiale depositato, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
Caso 2: Omessa segnalazione notturna del cantiere
Caio, responsabile di cantiere per conto di un'impresa stradale, dispone la segnalazione del cantiere solo con coni stradali privi di dispositivi rifrangenti, omettendo le lampade di segnalazione notturna prescritte dal regolamento. Un agente della Polizia Stradale effettua un controllo nelle ore serali e contesta la violazione del comma 2 e delle norme regolamentari. Caio è soggetto alla sanzione pecuniaria e deve provvedere nell'immediatezza all'adeguamento della segnaletica, pena l'ordine di sospensione dei lavori.
Caso 3: Deposito temporaneo di materiali non autorizzato
Sempronio, proprietario di un negozio prospiciente una strada comunale, deposita temporaneamente sul marciapiede antistante alcune pedane di legno in attesa di una consegna, ostruendo parzialmente il passaggio pedonale. Pur non trattandosi di un cantiere in senso stretto, l'occupazione di un'area destinata alla circolazione dei pedoni senza autorizzazione integra la violazione dell'art. 21 CdS. Sempronio riceve una sanzione amministrativa e l'ordine di rimuovere immediatamente il materiale.
Domande frequenti
Cosa vieta l'articolo 21 del Codice della Strada?
L'art. 21 CdS vieta di eseguire opere, depositi e cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, pertinenze, fasce di rispetto e aree di visibilità senza aver ottenuto preventiva autorizzazione o concessione dall'autorità competente ai sensi dell'art. 26 CdS.
Qual è il testo aggiornato dell'art. 21 del Codice della Strada?
L'articolo 21 è in vigore nella sua formulazione originaria dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992). Le sanzioni pecuniarie sono aggiornate periodicamente per adeguamento ISTAT: attualmente la multa va da 716 a 2.867 euro. Il testo integrale è consultabile sul portale Normattiva.
Quali sono le sanzioni previste dall'art. 21 CdS?
Chi viola l'art. 21 CdS è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 716 a 2.867 euro. Si aggiunge la sanzione accessoria dell'obbligo di rimozione delle opere abusive a carico e a spese del trasgressore, secondo le procedure del Titolo VI del Codice della Strada.
Quali sono gli orientamenti giurisprudenziali sull'art. 21 CdS?
La giurisprudenza amministrativa e di legittimità ha chiarito che: (1) la temporaneità del cantiere non esime dall'obbligo di autorizzazione; (2) le prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio hanno valore vincolante e la loro inosservanza è autonomamente sanzionabile; (3) la sanzione accessoria della rimozione ha carattere reale e segue l'opera indipendentemente da chi risulti poi proprietario del bene.
Come si ottiene l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice della Strada?
L'autorizzazione si richiede all'ente proprietario della strada (Comune, Provincia, Città Metropolitana, ANAS o Regione) secondo le procedure dell'art. 26 CdS. La domanda deve indicare la tipologia di opera, la durata, le misure di sicurezza previste e il responsabile del cantiere. L'ente può rilasciare l'autorizzazione con prescrizioni specifiche vincolanti per il richiedente.
Fonti consultate: 1 fonte verificate