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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 23 C.d.S. – Pubblicità sulle strade e sui veicoli

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. È vietata l’apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell’attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

3. [Lungo le strade, nell’ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari] (abrogato).

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un’altra strada appartenente ad ente diverso, l’autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest’ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell’interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall’ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall’ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall’ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell’anno.

9. Per l’adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all’atto dell’entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell’osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto. Decorso il suddetto termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro *4.000 a euro 1*6.000; nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

13-ter. [Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e legge 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394] (periodo abrogato). In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.

13-quater. Nel caso in cui l’installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l’ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l’ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

13-quinquies. Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • È vietato collocare lungo le strade o in vista di esse cartelli, insegne, impianti pubblicitari o sorgenti luminose che possano confondersi con la segnaletica, ridurne la visibilità o distrarre gli utenti con pericolo per la circolazione.
  • Sono vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che producono abbagliamento; sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è proibita qualsiasi installazione diversa dalla segnaletica prescritta.
  • Sui veicoli è vietata la pubblicità luminosa; sono ammesse scritte rifrangenti solo nei limiti regolamentari, escluso ogni rischio di abbagliamento o distrazione.
  • La collocazione di qualsiasi mezzo pubblicitario è soggetta ad autorizzazione dell'ente proprietario della strada; nei centri abitati la competenza è dei Comuni, salvo nulla osta tecnico dell'ente proprietario per strade statali, regionali o provinciali.
  • Quando un impianto è visibile da una strada di ente diverso, occorre il preventivo nulla osta di quest'ultimo; i cartelli visibili dalla strada ma posti lungo sedi ferroviarie sono autorizzati da RFI previo nulla osta dell'ente stradale.
  • Le violazioni comportano sanzioni amministrative da €422 a €1.686 e la sanzione accessoria della rimozione dell'impianto abusivo.

Art. 23 CdS vieta pubblicità stradale che distrae o confonde con segnaletica; richiede autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

Ratio

L'articolo 23 Codice della Strada tutela la sicurezza e l'ordine della circolazione stradale vietando insegne, cartelli e impianti pubblicitari che possano confondere con la segnaletica stradale, disturbare visivamente gli utenti, produrre abbagliamenti o distrarre l'attenzione. La norma riconosce che la percezione visiva è fattore critico della sicurezza stradale e che la proliferazione incontrollata di messaggi pubblicitari crea rischi specifici.

Analisi

È vietato collocare lungo le strade insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità che per dimensioni, forma, colori, ubicazione possono confondere con la segnaletica stradale, renderne difficile la comprensione, ridurne la visibilità o l'efficacia, arrecare disturbo visivo o distrarre l'attenzione con pericolo per la circolazione. Vietati cartelli e mezzi pubblicitari rifrangenti e sorgenti luminose che producono abbagliamento. Sulle isole di traffico è vietata qualsiasi installazione diversa dalla segnaletica prescritta. È vietata l'apposizione di scritte pubblicitarie luminose su veicoli; è consentita quella di scritte rifrangenti nei limiti e condizioni regolamentari, escluso rischio di abbagliamento o distrazione. Una precedente disposizione su vincoli paesaggistici è abrogata. Sanzione amministrativa secondo il regolamento.

Quando si applica

La norma riguarda proprietari di terreni lungo le strade, esercenti che installano segnaletica pubblicitaria, gestori di flotte di veicoli commerciali, comuni che autorizzano installazioni. È rilevante nella fase di approvazione di cartellonistica pubblica e privata, nella valutazione dell'impatto di insegne commerciali sulla sicurezza, nella repressione di pubblicità abusiva.

Connessioni

La norma si integra con la disciplina della segnaletica stradale (Allegato I del Codice della Strada), i piani urbanistici, il Testo Unico sulla Pubblicità, le normative in materia di inquinamento visivo. La precedente disciplina su vincoli paesaggistici è confluita in altre sezioni del codice, pur restando rilevante per le autorizzazioni in zone tutelate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Domande frequenti

Cosa vieta l'articolo 23 del Codice della Strada?

L'art. 23 CdS vieta di collocare lungo le strade o in vista di esse cartelli, insegne, impianti pubblicitari, sorgenti luminose o scritte che possano confondersi con la segnaletica stradale, ridurne la visibilità o distrarre gli utenti della strada, compromettendo la sicurezza della circolazione. Sono vietati in assoluto i mezzi rifrangenti o luminosi che producono abbagliamento e qualsiasi installazione sulle isole di traffico delle intersezioni.

Qual è la sanzione prevista dall'art. 23 Codice della Strada?

La violazione dell'art. 23 CdS comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €422 a €1.686 (importi aggiornati alla rivalutazione ISTAT). È prevista inoltre la sanzione accessoria della rimozione coattiva dell'impianto abusivo a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione, l'ente proprietario della strada può procedere d'ufficio recuperando le spese sostenute.

Chi rilascia l'autorizzazione per la pubblicità stradale secondo l'art. 23 comma 4 CdS?

L'autorizzazione è rilasciata dall'ente proprietario della strada. Nelle strade fuori dai centri abitati, la competenza spetta ad ANAS (strade statali), alla Regione (strade regionali) o alla Provincia/Città metropolitana (strade provinciali). All'interno dei centri abitati la competenza è sempre del Comune, ma per le strade statali, regionali o provinciali è necessario acquisire preventivamente il nulla osta tecnico dell'ente proprietario superiore.

Come si applica l'art. 23 comma 4 CdS quando un cartello è visibile da strade di enti diversi?

Il comma 5 dell'art. 23 CdS stabilisce che, quando un impianto pubblicitario collocato su una strada è visibile anche da un'altra strada appartenente a un ente diverso, l'autorizzazione può essere rilasciata solo dopo aver ottenuto il preventivo nulla osta di quest'ultimo ente. Il meccanismo garantisce che ciascun gestore della viabilità possa valutare l'impatto sulla sicurezza della propria strada, anche se l'impianto non insiste fisicamente su di essa.

Qual è la giurisprudenza rilevante sull'art. 23 Codice della Strada?

La giurisprudenza amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) ha precisato che il provvedimento di rimozione di un impianto abusivo ha natura vincolata: una volta accertata la violazione, l'amministrazione non può esimersi dall'ordinare la rimozione né esercitare discrezionalità al riguardo. Il Consiglio di Stato ha inoltre affermato che il concetto di 'visibilità dalla strada' va interpretato in senso oggettivo, prescindendo dall'effettiva pericolosità concreta dell'impianto nel caso specifico. Non risultano pronunce della Corte Costituzionale specificamente dedicate all'art. 23 CdS.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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