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Testo dell'articoloVigente
Art. 25 C.d.S. – Attraversamenti ed uso della sede stradale
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell’ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d’acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l’accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.
1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l’obbligatorietà della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano l’opera d’arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità, ai fini della loro realizzazione e manutenzione anche straordinaria, dell’ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall’articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente.
1-ter. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico:
a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all’attraversamento;
b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell’ente proprietario della strada di tipo A;
c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata nell’atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l’ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell’atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l’ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell’atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.
1-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter in relazione agli enti titolari delle strutture delle opere d’arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, gli enti proprietari e i gestori delle strade interessate dall’attraversamento a livello sfalsato provvedono a disciplinare mediante appositi atti convenzionali le modalità e gli oneri di realizzazione e manutenzione delle predette strutture.
1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarità delle opere d’arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti proprietari, nonché i gestori dei medesimi procedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
1-sexies. Nel caso in cui l’attraversamento comporti un’altezza libera inferiore a quella minima prevista dalle norme per le costruzioni, il segnalamento, realizzato secondo le modalità previste dal regolamento, deve essere definito con apposita convenzione tra gli enti proprietari delle infrastrutture interessate dall’attraversamento stesso
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell’autorità competente di cui all’art. 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l’uso della sede stradale.
5. Chiunque realizza un’opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l’uso o ne mantiene l’esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464.
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, a carico dell’autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all’attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 25 CdS disciplina attraversamenti e uso della sede stradale: richiede concessione e prevede sanzioni fino a 3.464 euro.
Ratio
L'articolo 25 Codice della Strada disciplina gli attraversamenti della sede stradale e l'installazione di infrastrutture (corsi d'acqua, condutture, linee elettriche, sottopassi, gasdotti, serbatoi) che interferiscono con la proprietà stradale. La norma protegge l'integrità e la funzionalità della strada, imponendo che tali opere siano realizzate in modo da non intralciare la circolazione e da garantire accessibilità dalla fascia di pertinenza.
Analisi
Non possono essere effettuati attraversamenti od uso della sede stradale senza concessione dell'ente proprietario, inclusi corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e telecomunicazioni (aeree o sotterranee), sottopassi, sovrappassi, teleferiche, gasdotti, serbatoi di combustibili. Le opere devono essere realizzate senza intralciare la circolazione e garantendo accessibilità dalle fasce di pertinenza. Le concessioni sono rilasciate solo in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente. I cassonetti per rifiuti urbani non devono arrecare pericolo od intralcio. Il regolamento stabilisce norme per attraversamenti. Chi realizza opera senza concessione, ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza autorizzazione incorre in sanzione da 716 a 3.464 euro. Chi non osserva le prescrizioni della concessione incorre in sanzione da 357 a 1.731 euro. La violazione del primo tipo importa obbligo di rimozione dell'opera a carico del trasgressore e a proprie spese.
Quando si applica
La norma interessa gestori di servizi pubblici (acqua, energia, gas, telecomunicazioni), proprietari privati che intendano realizzare sottopassi o sovrappassi, amministrazioni comunali che autorizzano tali interventi. È rilevante in procedimenti di autorizzazione per reti di distribuzione, nella valutazione di impatto sulla circolazione, nella repressione di interventi abusivi su strade pubbliche.
Connessioni
La norma si integra con l'articolo 26 (autorità competente), le normative specifiche sui servizi di pubblica utilità (leggi su acquedotti, energia, gas), i regolamenti comunali su scavi e lavori stradali. La tutela dell'accessibilità dalle fasce di pertinenza correla la norma con l'articolo 24 (pertinenze stradali).
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Casi pratici
Caso 1: Gasdotto abusivo di Tizio
Tizio, titolare di un'azienda agricola, necessita di collegare un impianto di riscaldamento a un gasdotto esistente che attraversa una strada provinciale. Senza richiedere la preventiva concessione alla Provincia, fa eseguire i lavori nottetempo. L'ente stradale, a seguito di un sopralluogo, accerta l'attraversamento abusivo e irroga a Tizio la sanzione amministrativa di 2.000 euro, disponendo altresì la rimozione del raccordo a sue spese entro 30 giorni, con l'avvertenza che in caso di inadempienza procederà in via coattiva con rivalsa dei costi.
Caso 2: Linea in fibra ottica di Caio
Caio, gestore di una società di telecomunicazioni, ottiene regolare concessione dal Comune per posare un cavo in fibra ottica sotterraneo che attraversa una via comunale. Tuttavia, durante i lavori il cantiere supera i limiti di ingombro prescritti nella concessione, ostruendo una corsia di marcia per più giorni rispetto al termine autorizzato. La Polizia Locale contesta a Caio la violazione del comma 6, irrogando una sanzione di 500 euro e ordinando la sospensione dei lavori fino al rispetto delle prescrizioni concordate.
Caso 3: Cassonetti di Sempronio
Il Comune guidato da Sempronio, assessore ai lavori pubblici, dispone il posizionamento di nuovi cassonetti condominiali per la raccolta differenziata in una strada secondaria con carreggiata ridotta. I cassonetti vengono collocati in modo tale da restringere eccessivamente la sede stradale, impedendo il transito ai mezzi di soccorso. A seguito di un esposto di residenti, la Prefettura richiama il Comune ai sensi del comma 3, imponendo la ricollocazione immediata dei contenitori in apposita area di sosta attrezzata, pena l'applicazione delle norme sanzionatorie nei confronti dei responsabili del procedimento.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'articolo 25 del Codice della Strada?
L'art. 25 CdS regola gli attraversamenti e l'uso della sede stradale da parte di soggetti terzi (privati, gestori di reti, enti). Stabilisce che qualsiasi opera o impianto che interessa la proprietà stradale, come condutture, linee elettriche, gasdotti o sovrappassi, richiede la preventiva concessione dell'ente proprietario della strada, rilasciata solo in caso di assoluta necessità.
Cosa prevede l'art. 25 comma 3 del Codice della Strada sui cassonetti?
Il comma 3 dell'art. 25 CdS impone che i cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, di qualsiasi tipo e natura, siano collocati in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione stradale. La responsabilità ricade principalmente sull'ente locale che dispone il posizionamento.
Qual è la sanzione prevista dall'art. 25 del Codice della Strada per chi opera senza concessione?
Chi realizza, varia o mantiene un impianto che attraversa o utilizza la sede stradale senza la prescritta concessione è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 716 a 2.867 euro (comma 5). In aggiunta, scatta la sanzione accessoria dell'obbligo di rimozione delle opere abusive a spese del trasgressore.
Cosa succede se si violano le prescrizioni della concessione ai sensi dell'art. 25 comma 6 CdS?
Chi non rispetta le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme regolamentari è soggetto a una sanzione da 357 a 1.433 euro. Come sanzione accessoria è prevista la sospensione di ogni attività fino all'adeguamento alle prescrizioni violate.
Qual è il rapporto tra gli artt. 22 e 25 del Codice della Strada?
L'art. 22 CdS disciplina gli accessi e le diramazioni dalla proprietà privata alla sede stradale, mentre l'art. 25 riguarda gli attraversamenti e l'uso della sede stradale con opere e impianti di terzi (reti tecnologiche, infrastrutture, ecc.). Entrambe le norme tutelano l'integrità della viabilità pubblica attraverso il regime concessorio, ma si applicano a fattispecie distinte per tipo di intervento.
Fonti consultate: 1 fonte verificate