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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 25 C.d.S. – Attraversamenti ed uso della sede stradale

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell’ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d’acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l’accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.

2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell’autorità competente di cui all’art. 26.

3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.

4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l’uso della sede stradale.

5. Chiunque realizza un’opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l’uso o ne mantiene l’esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716 a euro 2.867.

6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.

7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, a carico dell’autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all’attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Qualsiasi attraversamento o uso della sede stradale con impianti (condutture, linee elettriche, gasdotti, sovrappassi, ecc.) richiede la preventiva concessione dell'ente proprietario della strada.
  • Le concessioni vengono rilasciate solo in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente ai sensi dell'art. 26 CdS.
  • I cassonetti per i rifiuti urbani devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione.
  • Chi realizza o mantiene un impianto senza concessione rischia una sanzione amministrativa da euro 716 a euro 2.867.
  • Chi viola le prescrizioni della concessione o del regolamento è soggetto a sanzione da euro 357 a euro 1.433.
  • Le sanzioni accessorie comprendono la rimozione coattiva delle opere abusive a spese del trasgressore oppure la sospensione dell'attività fino al ripristino della conformità.

L'art. 25 CdS disciplina attraversamenti e uso della sede stradale: richiede concessione e prevede sanzioni fino a 2.867 euro.

Ratio

L'articolo 25 Codice della Strada disciplina gli attraversamenti della sede stradale e l'installazione di infrastrutture (corsi d'acqua, condutture, linee elettriche, sottopassi, gasdotti, serbatoi) che interferiscono con la proprietà stradale. La norma protegge l'integrità e la funzionalità della strada, imponendo che tali opere siano realizzate in modo da non intralciare la circolazione e da garantire accessibilità dalla fascia di pertinenza.

Analisi

Non possono essere effettuati attraversamenti od uso della sede stradale senza concessione dell'ente proprietario, inclusi corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e telecomunicazioni (aeree o sotterranee), sottopassi, sovrappassi, teleferiche, gasdotti, serbatoi di combustibili. Le opere devono essere realizzate senza intralciare la circolazione e garantendo accessibilità dalle fasce di pertinenza. Le concessioni sono rilasciate solo in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente. I cassonetti per rifiuti urbani non devono arrecare pericolo od intralcio. Il regolamento stabilisce norme per attraversamenti. Chi realizza opera senza concessione, ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza autorizzazione incorre in sanzione da 716 a 2.867 euro. Chi non osserva le prescrizioni della concessione incorre in sanzione da 357 a 1.433 euro. La violazione del primo tipo importa obbligo di rimozione dell'opera a carico del trasgressore e a proprie spese.

Quando si applica

La norma interessa gestori di servizi pubblici (acqua, energia, gas, telecomunicazioni), proprietari privati che intendano realizzare sottopassi o sovrappassi, amministrazioni comunali che autorizzano tali interventi. È rilevante in procedimenti di autorizzazione per reti di distribuzione, nella valutazione di impatto sulla circolazione, nella repressione di interventi abusivi su strade pubbliche.

Connessioni

La norma si integra con l'articolo 26 (autorità competente), le normative specifiche sui servizi di pubblica utilità (leggi su acquedotti, energia, gas), i regolamenti comunali su scavi e lavori stradali. La tutela dell'accessibilità dalle fasce di pertinenza correla la norma con l'articolo 24 (pertinenze stradali).

Domande frequenti

Cosa disciplina l'articolo 25 del Codice della Strada?

L'art. 25 CdS regola gli attraversamenti e l'uso della sede stradale da parte di soggetti terzi (privati, gestori di reti, enti). Stabilisce che qualsiasi opera o impianto che interessa la proprietà stradale — come condutture, linee elettriche, gasdotti o sovrappassi — richiede la preventiva concessione dell'ente proprietario della strada, rilasciata solo in caso di assoluta necessità.

Cosa prevede l'art. 25 comma 3 del Codice della Strada sui cassonetti?

Il comma 3 dell'art. 25 CdS impone che i cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, di qualsiasi tipo e natura, siano collocati in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione stradale. La responsabilità ricade principalmente sull'ente locale che dispone il posizionamento.

Qual è la sanzione prevista dall'art. 25 del Codice della Strada per chi opera senza concessione?

Chi realizza, varia o mantiene un impianto che attraversa o utilizza la sede stradale senza la prescritta concessione è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 716 a 2.867 euro (comma 5). In aggiunta, scatta la sanzione accessoria dell'obbligo di rimozione delle opere abusive a spese del trasgressore.

Cosa succede se si violano le prescrizioni della concessione ai sensi dell'art. 25 comma 6 CdS?

Chi non rispetta le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme regolamentari è soggetto a una sanzione da 357 a 1.433 euro. Come sanzione accessoria è prevista la sospensione di ogni attività fino all'adeguamento alle prescrizioni violate.

Qual è il rapporto tra gli artt. 22 e 25 del Codice della Strada?

L'art. 22 CdS disciplina gli accessi e le diramazioni dalla proprietà privata alla sede stradale, mentre l'art. 25 riguarda gli attraversamenti e l'uso della sede stradale con opere e impianti di terzi (reti tecnologiche, infrastrutture, ecc.). Entrambe le norme tutelano l'integrità della viabilità pubblica attraverso il regime concessorio, ma si applicano a fattispecie distinte per tipo di intervento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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