← Torna a Codice della Strada
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 27 C.d.S. – Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell’A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all’ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell’A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.

2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all’ente proprietario della strada.

3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall’impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.

4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l’obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l’occupazione o per l’uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L’autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

6. La durata dell’occupazione di suolo stradale per l’impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l’ultimazione dei relativi lavori.

7. La somma dovuta per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall’ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.

8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l’oggetto principale dell’impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l’utente ne ricava.

9. L’autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.

10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell’occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell’art. 12.

11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 28*6.

12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, a carico dell’autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Le domande per concessioni e autorizzazioni su strade statali vanno presentate all'ANAS o all'ente concessionario, che le trasmette con proprio parere all'ANAS.
  • Per strade non statali, la domanda si presenta direttamente all'ente proprietario della strada.
  • Il richiedente deve sostenere tutte le spese di sopralluogo e istruttoria, con eventuale deposito cauzionale.
  • Le concessioni e autorizzazioni sono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi e con obbligo di riparare i danni derivanti dalle opere autorizzate.
  • La durata massima della concessione è di 29 anni; l'autorità può revocarla o modificarla in qualsiasi momento per pubblico interesse o sicurezza stradale, senza indennizzo.
  • Il corrispettivo per l'uso o l'occupazione della strada è determinato considerando le soggezioni arrecate, il valore economico dell'autorizzazione e il vantaggio per l'utente.

Art. 27 C.d.S.: formalità per ottenere concessioni e autorizzazioni stradali, competenza ANAS, durata massima 29 anni e revoca per pubblico interesse.

Ratio

L'articolo 27 Codice della Strada fissa le procedure amministrative per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni disciplinate dal titolo, predeterminando i passaggi, la documentazione richiesta, le competenze territoriali e i criteri di durata e revoca. La norma assicura trasparenza e prevedibilità nei procedimenti, riconoscendo la centralità dell'Anas per le strade statali e della molteplicità degli enti proprietari per strade non statali.

Analisi

Le domande di concessione e autorizzazione per strade statali sono presentate all'ANAS (o al concessionario che le trasmette all'ANAS con parere proprio, se le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di decidere autonomamente). Per strade non statali, le domande si rivolgono all'ente proprietario. La documentazione deve includere relazione tecnica e impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e istruttoria, con eventuale deposito di cauzioni. I provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con obbligo del titolare di riparare i danni derivanti dalle opere autorizzate. I provvedimenti, rinnovabili alla scadenza, indicano condizioni tecnico-amministrative, importo dovuto, durata non eccedente 29 anni. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o tutela della sicurezza stradale, senza indennizzo.

Quando si applica

La norma riguarda tutti i soggetti che intendano ottenere concessioni o autorizzazioni per occupazioni, attraversamenti, accessi previsti dal titolo. È rilevante in procedimenti amministrativi di istanza di concessione (area di servizio, parcheggio, accesso, cantiere), nella valutazione della documentazione tecnica, nella gestione della scadenza e del rinnovo delle autorizzazioni.

Connessioni

La norma funge da procedura generale riferibile agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 del Codice della Strada. Il rinvio all'ente proprietario e all'ANAS riflette la distinzione fra strade statali e non statali. La limitazione della durata a 29 anni è rilevante per la pianificazione infrastrutturale a medio termine. La facoltà di revoca senza indennizzo rispecchia la subordinazione delle concessioni all'interesse pubblico.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'articolo 27 del Codice della Strada?

L'art. 27 C.d.S. stabilisce le formalità procedurali per ottenere concessioni e autorizzazioni relative all'uso e all'occupazione delle strade, individuando le autorità competenti (ANAS per le strade statali, ente proprietario per le strade non statali), gli obblighi del richiedente, la durata massima dei titoli (29 anni) e i criteri per determinare il corrispettivo dovuto.

Cosa prevedono i commi 7 e 8 dell'art. 27 del Codice della Strada?

Il comma 7 consente all'ente proprietario della strada di stabilire il corrispettivo per l'uso o l'occupazione in unica soluzione oppure in annualità. Il comma 8 fissa i criteri di quantificazione: si tiene conto delle soggezioni arrecate alla strada, del valore economico del provvedimento e del vantaggio concreto che l'utente ne ricava.

Cosa stabilisce il comma 5 dell'art. 27 C.d.S. sulla revoca delle concessioni?

Il comma 5 attribuisce all'autorità competente il potere di revocare o modificare concessioni e autorizzazioni in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di sicurezza stradale, senza obbligo di corrispondere alcun indennizzo al concessionario. La durata massima del titolo non può comunque superare i 29 anni.

Qual è il rapporto tra l'art. 26 e l'art. 27 del Codice della Strada?

L'art. 26 C.d.S. individua i tipi di attività soggette a concessione o autorizzazione stradale (accessi, passi carrabili, depositi, impianti ecc.), mentre l'art. 27 disciplina il procedimento per ottenerle: chi presenta la domanda, a chi, con quale documentazione, a quali condizioni e con quali corrispettivi. I due articoli sono dunque complementari: il primo definisce il 'cosa', il secondo il 'come'.

Chi deve sostenere le spese di istruttoria per ottenere un'autorizzazione stradale?

Secondo l'art. 27, comma 3, è il richiedente a dover sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, con possibile obbligo di versare cauzioni preventive. Inoltre, il titolare dell'autorizzazione o concessione è tenuto a riparare qualsiasi danno derivante dalle opere, occupazioni o depositi autorizzati (comma 4).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.