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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 30 C.d.S. – Fabbricati, muri e opere di sostegno

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.

2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito l’ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.

3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l’autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d’ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.

4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell’ente proprietario della strada.

5. La spesa si divide in ragione dell’interesse quando l’opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ufficio periferico dell’A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.

6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell’ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l’obbligo e l’onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.

7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.

8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • I proprietari di fabbricati e muri prospicienti le strade devono mantenerli in condizioni di sicurezza per l'incolumità pubblica e l'integrità stradale.
  • Il prefetto, previa diffida e sentito l'ente proprietario, può ordinare demolizione o consolidamento a spese del privato inadempiente.
  • In caso di inerzia del proprietario, l'autorità competente interviene d'ufficio addebitando le spese al responsabile.
  • Le opere di sostegno a difesa dei fondi adiacenti sono a carico dei proprietari privati; quelle per la stabilità della strada sono a carico dell'ente proprietario.
  • Quando l'opera ha scopo promiscuo, la spesa si ripartisce in proporzione all'interesse di ciascuna parte, con decreto ministeriale o presidenziale.
  • La violazione degli obblighi di conservazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da 357 a 1.433 euro.

L'art. 30 C.d.S. disciplina gli obblighi di conservazione di fabbricati e muri stradali e le opere di sostegno fondiario.

Ratio

L'articolo 30 del Codice della Strada attribuisce ai proprietari di fabbricati e muri fronteggianti strade l'obbligo di conservazione strutturale al fine di evitare compromissioni dell'incolumità pubblica e danni alla strada e alle relative pertinenze. La norma riconosce anche il potere del prefetto (o del sindaco in casi contingibili e urgenti) di ordinare demolizione o consolidamento a spese del proprietario negligente. La ratio è di equilibrio tra diritto di proprietà e sicurezza pubblica: la proprietà comporta responsabilità manutentiva verso la collettività.

Analisi

Il primo comma impone ai proprietari l'obbligo di mantenere fabbricati e muri fronteggianti strade in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e non arrecare danno alla strada o pertinenze. È obbligo di manutenzione ordinaria e di prevenzione del danno. Il secondo comma disciplina i poteri di intervento amministrativo: il prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario della strada, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese del proprietario se il fabbricato minaccia rovina, previa diffida rimasta inascoltata. Il sindaco dispone di poteri di intervento immediato in casi contingibili e urgenti a tutela dell'incolumità pubblica, senza necessità di diffida preventiva. Il terzo comma prevede l'esecuzione d'ufficio: qualora il proprietario non adempie nel termine fissato, l'autorità competente procede d'ufficio e addebita le spese al proprietario. I commi 4-6 disciplinano le opere di sostegno: se servono unicamente a proteggere il fondo adiacente, l'onere è del proprietario del fondo; se servono anche alla stabilità stradale, l'onere è dell'ente proprietario della strada. Se l'opera ha scopo promiscuo, la spesa si divide secondo decreto ministeriale (strade statali) o decretale regionale (altri casi).

Quando si applica

L'articolo 30 si applica in pratica quando edifici storici o muri mostrano segni di cedimento strutturale, crepe, inclinazioni. Gli enti proprietari (comuni per strade comunali, province/regioni per altre strade) comunicano formalmente l'ingiunzione di consolidamento o demolizione. È norma di applicazione diffusa in centri storici e aree montane. Si applica anche in procedimenti di esecuzione forzata d'ufficio dopo inadempienza del proprietario.

Connessioni

Strettamente collegata agli articoli 29 (piantagioni), 31 (manutenzione ripe), 32 (condotta acque), e al diritto civile di proprietà. Rimanda alle procedure di esecuzione amministrativa, al potere di polizia del sindaco e del prefetto, e alla disciplina della responsabilità civile per danno alla cosa altrui. Correlata altresì al diritto urbanistico-edilizio e alle normative su sicurezza strutturale di edifici.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'articolo 30 del Codice della Strada?

L'art. 30 C.d.S. impone ai proprietari di fabbricati e muri prospicienti le strade l'obbligo di mantenerli in sicurezza, e regola le opere di sostegno dei fondi adiacenti, definendo chi deve sostenerne i costi tra privati ed ente stradale.

Quali poteri ha il prefetto in base all'art. 30 C.d.S.?

Il prefetto, sentito l'ente proprietario della strada, può ordinare al proprietario inadempiente la demolizione o il consolidamento delle strutture pericolanti. Se il proprietario non esegue i lavori entro il termine fissato, l'autorità interviene d'ufficio addebitando le spese al responsabile.

Esiste giurisprudenza rilevante sull'art. 30 C.d.S.?

Non risultano pronunce della Corte Costituzionale specificamente riferite all'art. 30 C.d.S. La giurisprudenza amministrativa e di legittimità ha invece chiarito che la diffida preventiva al proprietario è condizione di legittimità del provvedimento prefettizio, e che il potere sindacale d'urgenza prescinde da tale formalità quando il pericolo è immediato.

Cosa prevede l'art. 30 comma 7 del Codice della Strada?

Il comma 7 dell'art. 30 C.d.S. stabilisce che, se i proprietari dei fondi adiacenti non eseguono le opere di loro competenza (manutenzione e riparazione delle opere di sostegno), si applica nei loro confronti la stessa procedura coattiva prevista dai commi 2 e 3: diffida, intervento d'ufficio e addebito delle spese.

Qual è il rapporto tra l'art. 30 e l'art. 31 del Codice della Strada?

L'art. 30 si occupa della sicurezza dei fabbricati, muri e opere di sostegno fronteggianti le strade, mentre l'art. 31 riguarda gli accessi e i passi carrabili. Entrambe le disposizioni tutelano la sicurezza stradale imponendo obblighi ai proprietari frontisti, ma con oggetti e procedimenti parzialmente differenti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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