Art. 32 C.d.S. – Condotta delle acque
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all’ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell’art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d’acqua hanno l’obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d’arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l’esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all’atto di concessione rilasciato dall’ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. L’irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l’irrigazione.
4. L’ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l’esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d’ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall’obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.
In sintesi
Art. 32 C.d.S.: obblighi di chi conduce acque nei fossi stradali o attraversa strade con corsi d'acqua. Sanzione da 143 a 573 euro.
Ratio
L'articolo 32 del Codice della Strada disciplina la complessa materia della condotta di acque attraverso o in prossimità di strade, allocando responsabilità manutentive e costruttive tra enti proprietari di strade e soggetti titolari di diritti idraulici. La ratio è di proteggere il corpo stradale dall'erosione, dalle infiltrazioni, dai danni dovuti al deflusso d'acqua, e di garantire la stabilità infrastrutturale mediante una distribuzione chiara di oneri tra il proprietario della strada e chi fruisce del diritto di condotta.
Analisi
Il primo comma riguarda il caso di fossi stradali utilizzati per la condotta di acque: chi ha diritto di condurre acque nei fossi deve mantenere il fosso in stato di conservazione, altrimenti deve corrispondere all'ente proprietario i costi di manutenzione e riparazione (esclusi i danni causati da terzi). Il secondo comma disciplina il caso di attraversamento di strada con corsi d'acqua: chi ha diritto di attraversare deve costruire e mantenere ponti e opere necessarie per il passaggio, nonché tutte le altre opere d'arte (monti e valle della strada) idonee all'esercizio della concessione. Queste opere devono rispettare le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare di concessione, sotto sorveglianza dell'ente proprietario. Il terzo comma affronta l'irrigazione di terreni laterali: l'irrigazione deve essere regolata affinché le acque non cadano sulla sede stradale né intersechino la strada. Gli aventi diritto sui terreni laterali devono provvedere a questa regolamentazione per evitare danni e pericoli. Il quarto comma attribuisce poteri di ingiunzione all'ente proprietario: se i soggetti obbligati non adempiono, l'ente ingiunge l'esecuzione delle opere; in caso di inottemperanza, provvede d'ufficio e addebita i costi.
Quando si applica
L'articolo 32 si applica nella pratica amministrativa relativa agli interventi di irrigazione in ambito agricolo confinante con strade, nella gestione consortile di acque, nei procedimenti di autorizzazione di condotte irrigue, nelle controversie tra enti proprietari di strade e consorzi di bonifica. È particolarmente rilevante in zone rurali dove la viabilità interseca canali e corsi d'acqua. Si applica anche nella disciplina urbanistica relativa ai sottoservizi idrici.
Connessioni
Strettamente connessa agli articoli 31 (manutenzione ripe), 33 (canali artificiali), e alle normative sulla bonifica, i consorzi di bonifica, e la disciplina delle acque pubbliche. Rimanda al diritto idraulico e alla servitù di passaggio di acque. Correlata inoltre alle disposizioni su danni e responsabilità civile per infiltrazioni e cedimenti di corpo stradale.
Domande frequenti
Cosa prevede l'articolo 32 del Codice della Strada?
L'art. 32 C.d.S. disciplina gli obblighi di chi conduce acque nei fossi stradali, di chi attraversa la strada con corsi o condotte d'acqua e di chi irriga terreni laterali alla strada. Stabilisce che queste persone devono mantenere le opere necessarie e non arrecare danni alla sede stradale, a pena di sanzione amministrativa da 143 a 573 euro.
Qual è la sanzione per violazione dell'art. 32 del Codice della Strada?
Chi viola le norme dell'art. 32 C.d.S. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 143 a 573 euro, ai sensi del comma 6 della medesima disposizione.
Chi è responsabile della manutenzione del fosso stradale usato per la condotta d'acqua?
Il soggetto che ha il diritto di condurre acque nel fosso stradale è tenuto a conservarlo e mantenerlo. Se non provvede, deve rimborsare all'ente proprietario della strada le spese di manutenzione e di riparazione dei danni non causati da terzi.
L'ente stradale può eseguire i lavori al posto del privato inadempiente?
Sì. Il comma 4 dell'art. 32 C.d.S. attribuisce all'ente proprietario della strada il potere di ingiungere l'esecuzione delle opere e, in caso di inottemperanza, di provvedervi d'ufficio addebitando le spese al soggetto obbligato. Analoga facoltà spetta al prefetto per gli obblighi di cui al comma 1.
È consentito irrigare i campi vicino alla strada se l'acqua raggiunge l'asfalto?
No. Il comma 3 dell'art. 32 C.d.S. vieta che le acque irrigue cadano sulla sede stradale o intersechino la strada e le sue pertinenze. Chi irriga in modo tale da bagnare la carreggiata viola la norma, rischia la sanzione amministrativa e può essere ritenuto responsabile civilmente per gli eventuali incidenti causati.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.