Art. 35 C.d.S. – Competenze
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente ad impartire direttive per l’organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade, eccetto quelle di esclusivo uso militare, in ordine alle quali è competente il comando militare territoriale. Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme del regolamento per l’esecuzione del presente codice alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia. Analogamente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui all’art. 44.
3. L’Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. All’Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.
In sintesi
L'art. 35 CdS attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le competenze in materia di circolazione, segnaletica e pianificazione del traffico.
Ratio
L'articolo 35 del Codice della Strada attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il ruolo di coordinamento normativo e di indirizzo sulla circolazione, sulla segnaletica stradale e sulla pianificazione del traffico. La norma riconosce al Ministro poteri di adeguamento delle norme regolamentari alle direttive comunitarie e agli accordi internazionali. Infine, definisce la struttura amministrativa (Ispettorato generale per la circolazione) come centro di competenza funzionale del Ministero. La ratio è di centralizzazione tecnica e normativa in materia di viabilità, con flessibilità per l'adeguamento al contesto internazionale.
Analisi
Il primo comma attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della segnaletica stradale su tutte le strade, eccetto quelle di uso esclusivo militare (competenza del comando militare territoriale). Il Ministero deve sentire il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza. Inoltre, stabilisce i criteri di pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari di strade, coordinandoli nei casi e nei modi previsti dal regolamento e quando necessario. Il secondo comma autorizza il Ministro a adeguare, mediante propri decreti, le norme del regolamento di esecuzione del Codice della Strada alle direttive comunitarie (oggi direttive europee) e agli accordi internazionali. Medesima facoltà per le norme regolamentari relative alle segnalazioni (art. 44). Questo meccanismo consente una certa elasticità normativa. Il terzo comma istituisce l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale (già denominato Ispettorato circolazione e traffico): è posto alle dirette dipendenze del Ministro, assumendo autonomia funzionale e operativa. All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre competenze del Ministero previste nel Codice.
Quando si applica
L'articolo 35 si applica nella pratica normativa e amministrativa relativa a: emissione di circolari del Ministero su modalità di segnaletica, adeguamento degli standard di traffico, coordinamento tra enti stradali su questioni di viabilità interregionale. È applicazione frequente negli interventi di adeguamento della segnaletica ai nuovi standard europei, nei procedimenti di approvazione di piani di traffico comunali (che devono conformarsi ai criteri ministeriali), e nelle sedi di coordinamento fra enti proprietari di strade.
Connessioni
Collegata a tutti gli articoli precedenti del Titolo I (26-34) che disciplinano competenze specifiche di enti proprietari e concessionari. Rimanda alla struttura amministrativa dello Stato italiano (Ministeri competenti), alla disciplina delle competenze amministrative regionali e locali (le guide che enti proprietari devono seguire), e al diritto amministrativo della segnaletica stradale. Correlata inoltre alle direttive europee sulla sicurezza stradale e agli accordi internazionali sulla circolazione (Convenzione di Vienna).
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'articolo 35 del Codice della Strada?
L'art. 35 CdS individua nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'autorità centrale competente a impartire direttive sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, a stabilire i criteri di pianificazione del traffico e ad adeguare la normativa regolamentare alle direttive europee e agli accordi internazionali. Prevede inoltre che l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale eserciti tali attribuzioni con autonomia funzionale e operativa.
Chi è competente per le strade militari in base all'art. 35 CdS?
Per le strade di esclusivo uso militare la competenza non spetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, bensì al comando militare territoriale. Si tratta di una deroga espressa alla regola generale, giustificata dalle esigenze di riservatezza e sicurezza proprie dell'infrastruttura militare.
Il Ministero può imporre direttive agli enti proprietari delle strade?
Sì. Il comma 1 dell'art. 35 CdS attribuisce al Ministero il potere di stabilire i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari (Comuni, Province, Regioni, ANAS) e di coordinarli nei casi previsti dal regolamento o quando se ne ravvisi la necessità. Si tratta di un potere di indirizzo e coordinamento di carattere generale.
Il Ministro può adeguare il regolamento CdS alle direttive europee senza passare dal Parlamento?
Sì. Il comma 2 dell'art. 35 CdS autorizza espressamente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad adeguare con propri decreti le norme del regolamento di esecuzione del codice alle direttive comunitarie e agli accordi internazionali. Questo meccanismo consente un recepimento rapido ed efficiente delle regole europee in materia di circolazione e segnaletica.
Cos'è l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale?
È la struttura interna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, ai sensi dell'art. 35, comma 3 CdS, esercita con autonomia funzionale e operativa tutte le attribuzioni ministeriali previste dal Codice della Strada in materia di circolazione, segnaletica e sicurezza stradale. È posto alle dirette dipendenze del Ministro e ha sostituito il precedente Ispettorato circolazione e traffico.
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