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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 44 C.d.S. – Passaggi a livello

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può essere collocato, a destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa fissa, posto a cura e spese dell’esercente la ferrovia, il quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere, integrato da altro dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso e acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate a distanza o non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di chiusura equivalenti.

2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese dell’esercente la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra in funzione per avvertire in tempo utile della chiusura delle semibarriere, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello su strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano l’intera carreggiata solo in entrata sono considerati passaggi a livello con semibarriere.

3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello, le caratteristiche dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché la superficie minima rifrangente delle barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di avaria.

4. Le opere necessarie per l’adeguamento dei passaggi a livello e quelle per assicurare la visibilità delle strade ferrate hanno carattere di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza ai fini dell’applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • I passaggi a livello con barriere possono essere dotati di un dispositivo a luce rossa fissa e segnalazione acustica, obbligatori se le barriere sono manovrate a distanza o non visibili dal posto di manovra.
  • Per i passaggi a livello con semibarriere è obbligatorio un dispositivo a due luci rosse lampeggianti alternate, integrato da segnalazione acustica.
  • Le semibarriere sono ammesse solo quando la carreggiata è divisa nei due sensi di marcia da uno spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza.
  • I passaggi a livello su strada a senso unico con barriere che sbarrano l'intera carreggiata solo in entrata sono equiparati ai passaggi con semibarriere.
  • Il regolamento di esecuzione fissa i segnali verticali e orizzontali obbligatori, le caratteristiche tecniche degli impianti e la superficie minima rifrangente delle barriere e dei cavalletti di emergenza.
  • Le opere di adeguamento dei passaggi a livello e quelle per garantire la visibilità delle strade ferrate hanno carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ai fini espropriativi.
  • Gli oneri per la posa e la manutenzione dei dispositivi segnalatori gravano sull'esercente la ferrovia.

Art. 44 C.d.S. disciplina segnalazioni luminose e acustiche ai passaggi a livello con barriere e semibarriere.

Ratio

L'articolo 44 del Codice della Strada disciplina la segnalazione dei passaggi a livello, i punti in cui la viabilità ordinaria si incrocia con la viabilità ferroviaria. La ratio della norma è quella di fornire ai conducenti e agli altri utenti della strada segnalazioni chiare, tempestive e multisensoriali (visive e acustiche) della chiusura dei passaggi a livello, così da permettere loro di arrestarsi in tempo utile e in sicurezza. Data l'importanza cruciale della sicurezza in questi punti di intersezione tra due reti di trasporto ad alta energia, la segnalazione deve essere ridondante e affidabile.

Analisi

Il comma 1 disciplina i passaggi a livello con barriere, manovrate manualmente dal posto. Prescriverebbe il posizionamento, a destra della strada, di un dispositivo ad una luce rossa fissa, accompagnato da segnalazione acustica. Tali dispositivi devono avvertire in tempo utile della chiusura delle barriere. Il loro posizionamento è a cura e spese dell'esercente la ferrovia. I dispositivi luminoso e acustico diventano obbligatori nel caso di barriere manovrate a distanza o non visibili dal posto di manovra. Il comma 2 disciplina i passaggi a livello con semibarriere, che richiedono un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternatamente sulla destra della strada, integrato da dispositivo acustico. Le semibarriere possono essere installate solo se la carreggiata è divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza, garantendo che il veicolo non possa passare in controsens se una semibarriera è chiusa. Una disposizione speciale equipara ai passaggi con semibarriere quei passaggi a livello su strada a senso unico dove le barriere chiudono solo in entrata. Il comma 3 rinvia al regolamento per la definizione dei segnali verticali e orizzontali obbligatori di presegnalazione e segnalazione, nonché le caratteristiche tecniche dei segnali luminosi e acustici e la superficie minima rifrangente di barriere e semibarriere da collocare in caso di avaria. Il comma 4, incompleto nella fonte fornita, presumibilmente continua la disciplina delle opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello.

Quando si applica

La disciplina si applica a tutti i passaggi a livello aperti al pubblico. Le prescrizioni relative alle barriere si applicano dove il tracciato ferroviario interseca la viabilità ordinaria ad un livello fisicamente diverso. Le prescrizioni sulle semibarriere si applicano solo dove gli elementi geometrici della strada lo permettono (spartitraffico invalicabile). I segnali di presegnalazione devono essere posizionati a una distanza ordinaria dal passaggio a livello che permetta ai conducenti di percepirli e reagire tempestivamente, generalmente indicata dal regolamento in funzione dei limiti di velocità della strada.

Connessioni

L'articolo 44 si collega all'art. 38 che classifica i segnali dei passaggi a livello tra la segnaletica stradale. L'art. 45 comma 2 prevede che il Ministero possa intimare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a provvedere alla conformità della segnaletica dei passaggi a livello. Gli artt. 39-42 regolano i diversi tipi di segnaletica che accompagnano i dispositivi di chiusura fisica. Le ferrovie sono soggette agli obblighi del comma 1 e comma 2 in merito al posizionamento e alla manutenzione dei dispositivi luminosi e acustici.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 44 del Codice della Strada?

L'art. 44 C.d.S. regola i sistemi di segnalazione luminosa e acustica obbligatori nei passaggi a livello, distinguendo tra quelli dotati di barriere intere e quelli dotati di semibarriere. Stabilisce inoltre chi è tenuto a installare e sostenere i costi degli impianti (l'esercente la ferrovia) e attribuisce alle opere di adeguamento il carattere di pubblica utilità ai fini espropriativi.

Quando il dispositivo luminoso e acustico è obbligatorio nei passaggi a livello con barriere?

Nei passaggi a livello con barriere intere, il dispositivo a luce rossa fissa e quello acustico sono obbligatori in due casi: quando le barriere sono manovrate a distanza (impianti telecomandati) oppure quando non sono visibili direttamente dal posto di manovra. Negli altri casi il dispositivo luminoso è facoltativo, ma può comunque essere installato dall'esercente.

Qual è la differenza tra barriere e semibarriere ai sensi dell'art. 44 C.d.S.?

Le barriere (sbarre, cancelli o dispositivi equivalenti) sbarrano l'intera carreggiata in entrambe le direzioni. Le semibarriere coprono solo una parte della carreggiata e possono essere installate unicamente quando i due sensi di marcia sono separati da uno spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza, che impedisce fisicamente ai veicoli di invadere la corsia opposta e accedere al binario.

Chi è responsabile dell'installazione e della manutenzione dei segnali ai passaggi a livello?

La legge pone l'onere di installazione e le relative spese a carico dell'esercente la ferrovia, sia per il dispositivo luminoso sia per quello acustico. Questa scelta riflette il principio secondo cui chi introduce un rischio specifico nella circolazione (la presenza di binari sulla sede stradale) deve sostenere i costi delle misure di sicurezza necessarie a contenere tale rischio.

Cosa prevede il regolamento del Codice della Strada in materia di passaggi a livello?

L'art. 44, comma 3, rinvia al regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) per la disciplina tecnica di dettaglio. Il regolamento stabilisce i segnali verticali e orizzontali obbligatori di presegnalazione e segnalazione, le caratteristiche costruttive dei dispositivi luminosi e acustici, nonché la superficie minima rifrangente che devono avere barriere, semibarriere e cavalletti sostitutivi da impiegare in caso di avaria degli impianti principali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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Redazione Legge in Chiaro
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