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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 45 C.d.S. – Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Sono vietati la fabbricazione e l’impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all’art. 44 i provvedimenti vengono presi d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, l’installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.

4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.

5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti autorizzati, l’ente proprietario della strada può intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non più corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione, l’ente proprietario della strada provvede d’ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell’ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.

6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.

7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.

8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui all’art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revoca dell’autorizzazione.

9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716 a euro 2.867. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

9-bis. È vietata la produzione, la commercializzazione e l’uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all’articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni.

9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716 a euro 2.867. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • È vietata la fabbricazione e l'installazione di segnaletica non prevista o non conforme alle norme del Codice della Strada, del regolamento o dei decreti ministeriali.
  • Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può ordinare agli enti proprietari o gestori delle strade di adeguare la segnaletica non conforme entro 15 giorni.
  • In caso di inadempienza, il Ministero esercita un potere sostitutivo, provvedendo direttamente alla messa in conformità della segnaletica.
  • Le spese sostenute dal Ministero per l'intervento sostitutivo sono recuperate a carico degli enti inadempienti tramite ordinanza con valore di titolo esecutivo.
  • Per i segnali di installazioni o servizi privati, l'ente proprietario della strada può imporre la rimozione o la modifica entro 10 giorni.
  • Tutti i segnali, i mezzi segnaletici e le apparecchiature di regolazione del traffico devono essere conformi ai tipi omologati dal Ministero.
  • Chi installa segnali non omologati o non conformi rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da 430 a 1.731 euro.

Art. 45 C.d.S.: uniformità e omologazione della segnaletica stradale, poteri sostitutivi del Ministero e sanzioni.

Ratio

L'articolo 45 del Codice della Strada disciplina l'uniformità della segnaletica stradale e i meccanismi di controllo e conformità. La ratio della norma è quella di garantire che la segnaletica stradale in uso su tutto il territorio nazionale sia uniforme, conforme alle specifiche tecniche e priva di elementi che possano generare confusione. L'uniformità è essenziale per la sicurezza stradale, poiché gli utenti della strada (in particolare i turisti) devono poter riconoscere immediatamente il significato di un segnale indipendentemente dalla loro provenienza geografica.

Analisi

Il comma 1 vieta categoricamente la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista dal Codice della Strada, dal regolamento, dai decreti ministeriali o dalle direttive ministeriali. Vieta inoltre la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto. Questa disposizione è essenziale per prevenire la proliferazione di segnaletica fantasiosa o non standardizzata che potrebbe confondere gli utenti della strada. Il comma 2 attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il potere di intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese autorizzate, la sostituzione, l'integrazione, lo spostamento, la rimozione o la correzione di ogni segnale non conforme. L'intimazione deve indicare un termine massimo di 15 giorni per l'adempimento. La non conformità può riguardare le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colore, simboli), le modalità di scelta, impiego o collocazione, o il fatto che il segnale possa ingenerare confusione con altri segnali. Il comma 3 prevede il potere sostitutivo del Ministero: qualora decorsi inutilmente i 15 giorni, il Ministero provvede direttamente alla rimozione, sostituzione, installazione, spostamento, correzione e a quanto occorre per conformare la segnaletica alle norme, mediante i propri dipendenti degli uffici centrali o periferici. Questo meccanismo assicura che la conformità sia raggiunta anche contro la volontà dell'ente proprietario della strada. Il comma 4, incompleto nella fonte fornita, presumibilmente prevede il recupero delle spese da parte del Ministero nei confronti dell'ente inadempiente.

Quando si applica

La disciplina si applica a tutte le strade pubbliche e private aperte al pubblico in Italia. L'obbligo di conformità riguarda qualunque tipo di segnaletica stradale (verticale, orizzontale, luminosa, complementare) che sia utilizzata per la regolamentazione della circolazione. L'intimazione ministeriale è uno strumento amministrativo ordinario, utilizzato in caso di segnaletica manifesto non conforme o dangerorisamente inadeguata. Il potere sostitutivo si esercita quando l'ente interessato non adempie volontariamente l'intimazione.

Connessioni

L'articolo 45 si collega a tutti gli articoli precedenti (artt. 36-44) che disciplinano specificamente il contenuto della segnaletica. Rimanda al regolamento ministeriale per le specifiche tecniche e i dettagli di conformità. Si inserisce nel quadro più ampio di uniformità della segnaletica stradale su base nazionale e internazionale. Le disposizioni sulla non conformità si collegano alle sanzioni amministrative e penali previste negli articoli successivi per l'uso di segnaletica impropria.

Domande frequenti

Cosa vieta esattamente l'articolo 45 del Codice della Strada?

L'art. 45 C.d.S. vieta la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme alle disposizioni del Codice, del regolamento di esecuzione o dei decreti e delle direttive ministeriali. È altresì vietata la collocazione dei segnali in modo diverso da quello prescritto. Il divieto si applica a chiunque sia coinvolto nella produzione, installazione o gestione della segnaletica, inclusi enti pubblici e privati.

Cosa prevede l'articolo 45, comma 6, del Codice della Strada?

Il comma 6 dell'art. 45 stabilisce che i segnali stradali, i mezzi segnaletici e le apparecchiature di regolazione del traffico devono essere conformi ai tipi omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'omologazione è dunque un requisito obbligatorio e preliminare all'installazione: senza di essa, il segnale o il dispositivo non può essere legalmente posto in opera, indipendentemente dalla sua efficienza tecnica.

Cosa succede se un ente non rispetta l'intimazione del Ministero prevista dall'art. 45, comma 3?

Se l'ente proprietario, concessionario o gestore della strada non provvede all'adeguamento della segnaletica entro il termine di quindici giorni indicato nell'intimazione ministeriale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esercita il potere sostitutivo: interviene direttamente effettuando la rimozione, la sostituzione o la correzione dei segnali non conformi. Le spese sostenute per l'intervento vengono poi recuperate a carico dell'ente inadempiente tramite ordinanza ministeriale con valore di titolo esecutivo, senza necessità di ulteriore pronuncia giudiziale.

Quale sanzione si applica a chi installa segnali non omologati secondo l'art. 45 C.d.S.?

Ai sensi dell'art. 45, comma 7, chiunque installi segnali non omologati o non conformi al tipo omologato è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 430 euro a un massimo di 1.731 euro. La sanzione è personale e colpisce il soggetto che materialmente esegue l'installazione. Essa si aggiunge alle eventuali spese di ripristino e alle possibili responsabilità civili per i danni causati dalla presenza di segnaletica irregolare.

Qual è la differenza tra il termine di 15 giorni e quello di 10 giorni previsti dall'art. 45?

L'art. 45 prevede due termini distinti a seconda del tipo di soggetto e di segnale coinvolto. Il termine di quindici giorni (comma 2) riguarda le intimazioni del Ministero rivolte agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade pubbliche, nonché a Comuni, Province e imprese incaricate della segnaletica. Il termine di dieci giorni (comma 5) si applica invece alle intimazioni dell'ente proprietario della strada nei confronti di soggetti privati autorizzati che abbiano installato segnali di indicazione di installazioni o servizi privati (es. distributori, alberghi, parcheggi). Il termine più breve riflette la minore complessità organizzativa attribuita ai privati rispetto agli enti pubblici.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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