Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 48 C.d.S. – Veicoli a braccia

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. I veicoli a braccia sono quelli:

a) spinti o trainati dall’uomo a piedi;

b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.

In sintesi

  • L'art. 48 del Codice della Strada disciplina la categoria dei veicoli a braccia, fornendone la definizione normativa.
  • Rientrano nella categoria i veicoli spinti dall'uomo a piedi, come i carrelli a mano o le carriole.
  • Rientrano altresì i veicoli trainati dall'uomo a piedi, come i carrelli con stanga o traino manuale.
  • Sono inclusi i veicoli azionati dalla forza muscolare del conducente stesso, diversa dalla semplice spinta a piedi (es. biciclette a pedale senza motore ausiliario non classificabili altrove).
  • La norma si inserisce nel sistema di classificazione dei veicoli del C.d.S. (artt. 46-57), che distingue in base alla propulsione e alle caratteristiche costruttive.
  • I veicoli a braccia sono distinti dai velocipedi (art. 50 C.d.S.) e dai ciclomotori (art. 52 C.d.S.) in ragione dell'assenza di propulsione meccanica autonoma rilevante.
  • La classificazione rileva ai fini dell'applicazione delle norme di comportamento su strada e delle regole di circolazione previste dal Titolo III del C.d.S.
  • Il Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) può integrare le prescrizioni relative all'uso e alla circolazione di tali veicoli sulla pubblica via.
Indice dei contenuti

L'art. 48 C.d.S. definisce i veicoli a braccia: spinti o trainati dall'uomo a piedi oppure azionati dalla forza muscolare del conducente.

Ratio

L'articolo 48 del Codice della Strada fornisce la definizione legale di veicoli a braccia, distinguendoli dal resto della categoria dei veicoli. La norma identifica come veicoli a braccia quei mezzi che, per loro natura costruttiva e funzionale, dipendono esclusivamente dalla forza muscolare umana per la propulsione. Questa classificazione risulta fondamentale per l'applicazione corretta del Codice della Strada, poiché determina il regime giuridico di circolazione e le responsabilità civili e penali del conducente. La disposizione rispecchia il principio per cui la regolamentazione stradale deve adeguarsi alle caratteristiche tecniche del veicolo, attribuendo obblighi proporzionati al livello di potenza e pericolo generato dalla circolazione.

Analisi

La norma distingue due categorie di veicoli a braccia: quelli spinti o trainati dall'uomo a piedi e quelli azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente. La prima categoria comprende, ad esempio, carretti manuali, carriole e simili, dove il movimento dipende dal trascinamento o dalla spinta diretta esercitata da una persona. La seconda categoria riguarda i veicoli dove il conducente stesso fornisce la propulsione mediante propria energia muscolare, come accade per biciclette, tricicli non motorizzati e simili. Questa distinzione consente di disciplinare adeguatamente sia i veicoli totalmente passivi quanto a motorizzazione sia quelli dove l'elemento attivo è la pedalata o il movimento corporeo diretto. Per taluni veicoli a braccia (come biciclette e velocipedi), il Codice della Strada prevede prescrizioni tecniche specifiche relative a frenatura, segnalazione visiva e acustica, come stabilito dall'articolo 69.

Quando si applica

La definizione contenuta si applica ogni volta che occorra determinare se un mezzo debba considerarsi veicolo a braccia, al fine di assoggettarlo alle relative norme di circolazione. In particolare, la qualificazione è rilevante per stabilire: i vincoli di circolazione su determinate strade (come autostrade e tangenziali), le responsabilità civili in caso di incidente, l'applicabilità di norme di comportamento (precedenze, velocità, segnalazione), e il regime sanzionatorio. Un ciclista, ad esempio, non è soggetto a multe per eccesso di velocità poiché quella nozione è applicabile solo ai veicoli a motore; tuttavia rimane vincolato a norme di sicurezza e comportamento specifiche.

Connessioni

L'articolo 48 è strettamente collegato con gli articoli 49 e 51 del Codice della Strada, che disciplinano i veicoli a trazione animale e le slitte. Mentre i veicoli a braccia si basano sulla forza muscolare umana, i veicoli a trazione animale dipendono da animali, e le slitte sono forme specifiche di tali veicoli. Inoltre, l'articolo rimanda implicitamente all'articolo 69, che stabilisce le caratteristiche costruttive e funzionali per i dispositivi di segnalazione e frenatura dei veicoli a braccia. La norma costituisce il fondamento per la classificazione generale dei veicoli, che prosegue con gli articoli 53-56 sui motoveicoli e rimorchi.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Tizio e il carrello del mercato

Tizio, ambulante autorizzato, percorre il marciapiede di una via del centro storico spingendo a mano un carrello metallico carico di merce. Un agente della Polizia Locale contesta a Tizio di ostacolare la circolazione pedonale. Ai fini della qualificazione del mezzo, il carrello spinto a mano rientra pacificamente nella categoria dei veicoli a braccia ex art. 48, lett. a), C.d.S. La condotta di Tizio è pertanto valutata alla luce delle norme sul comportamento dei pedoni (art. 190 C.d.S.) e delle ordinanze comunali sulla viabilità, non delle disposizioni sugli autoveicoli.

Caso 2: Caio e la carriola in cantiere mobile su strada pubblica

Caio, operaio edile, utilizza una carriola per trasportare calcinacci attraverso un breve tratto di strada pubblica aperta al traffico, in assenza di segnaletica di cantiere. Il mezzo, azionato dalla forza muscolare di Caio che cammina spingendo le stanghe, è qualificabile come veicolo a braccia ex art. 48, lett. a). La circolazione sulla carreggiata senza le prescritte precauzioni (segnalamento, uso del margine della strada) può integrare la violazione dell'art. 191 C.d.S. in combinato disposto con le norme di sicurezza dei cantieri stradali (art. 21 C.d.S. e D.P.R. 495/1992).

Caso 3: Sempronio e il risciò a pedalata su area pedonale

Sempronio gestisce un servizio di trasporto turistico con un risciò a tre ruote mosso esclusivamente dalla pedalata del conducente, senza motore ausiliario. Il mezzo è privo di omologazione come velocipede ma circola in un'area pedonale del comune. La questione classificatoria, se si tratti di veicolo a braccia ex art. 48, lett. b), o di velocipede ex art. 50 C.d.S., rileva ai fini del regime autorizzatorio e delle norme di circolazione applicabili. In assenza di motore, la propulsione esclusivamente muscolare del conducente a bordo orienta verso l'art. 48, lett. b); tuttavia, la presenza di un meccanismo a catena e ruote tipico dei velocipedi potrebbe far propendere per l'art. 50, con conseguente applicazione del relativo regime normativo e sanzionatorio.

Domande frequenti

Cosa prevede l'articolo 48 del Codice della Strada?

L'art. 48 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) definisce i veicoli a braccia come quelli spinti o trainati dall'uomo a piedi (lett. a) oppure azionati dalla forza muscolare del conducente stesso (lett. b), escludendo qualsiasi propulsione meccanica o motorizzata.

Quali veicoli rientrano nell'art. 48 del Codice della Strada?

Rientrano nell'art. 48 C.d.S. i veicoli mossi esclusivamente dall'energia fisica dell'uomo: carrelli a mano, carriole, carri a stanga spinti o trainati a piedi, e più in generale qualsiasi mezzo la cui propulsione dipenda unicamente dalla forza muscolare del conducente senza ausilio di motori.

Qual è la differenza tra veicoli a braccia e velocipedi nel Codice della Strada?

I veicoli a braccia (art. 48 C.d.S.) comprendono una vasta categoria di mezzi mossi dalla forza fisica dell'uomo, inclusi i conducenti a piedi. I velocipedi (art. 50 C.d.S.) sono invece veicoli a ruote con meccanismo di trasmissione del moto (tipicamente a pedalata), strutturalmente più definiti. La distinzione rileva per l'applicazione delle diverse norme di circolazione.

I veicoli a braccia devono rispettare il Codice della Strada?

Sì. Pur non essendo autoveicoli, i veicoli a braccia sono soggetti alle norme del Codice della Strada applicabili ai pedoni e ai conducenti di mezzi non motorizzati, in particolare all'art. 190 C.d.S. sul comportamento dei pedoni e alle disposizioni locali sulla viabilità. Le violazioni sono sanzionabili secondo le norme generali del C.d.S.

Cosa stabilisce il regolamento del Codice della Strada sui veicoli a braccia?

Il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) integra le disposizioni dell'art. 48 C.d.S. con prescrizioni operative relative alla circolazione dei veicoli a braccia su strada, incluse eventuali limitazioni di percorso, obblighi di segnalamento e modalità di utilizzo in sicurezza sulla pubblica via.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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