Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 50 C.d.S. – Velocipedi

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.

2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,5 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico ? 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza massima del veicolo.

2-bis. I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell’articolo 97.

2-ter. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339.

Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 845 ad euro 3.382 è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1.

In sintesi

  • I velocipedi sono veicoli a due o piu ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, tramite pedali o dispositivi analoghi.
  • Sono equiparate ai velocipedi le biciclette a pedalata assistita (EPAC) dotate di motore ausiliario elettrico.
  • Il motore ausiliario deve avere una potenza nominale continua massima di 0,25 kW (250 watt).
  • L'assistenza elettrica si riduce progressivamente fino a interrompersi a 25 km/h o quando il ciclista cessa di pedalare.
  • I velocipedi sono soggetti a limiti dimensionali: larghezza massima 1,30 m, lunghezza massima 3 m, altezza massima 2,20 m.
  • La categoria include biciclette tradizionali, cargo bike, tricicli e quadricicli a propulsione muscolare entro le dimensioni prescritte.
  • Le bici elettriche che superano i parametri dell'art. 50 sono classificate come ciclomotori, con obblighi di targa, assicurazione e patente.
  • La norma recepisce la Direttiva 168/2013/UE che esclude le EPAC conformi dall'omologazione europea obbligatoria.
Indice dei contenuti

L'art. 50 C.d.S. definisce i velocipedi: bici a propulsione muscolare e bici elettriche a pedalata assistita fino a 25 km/h e 0,25 kW.

Ratio della norma

L'articolo 50 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) persegue una duplice finalita: fornire una definizione tecnico-giuridica del velocipede che consenta di distinguerlo nettamente dagli altri veicoli a motore, e recepire l'evoluzione tecnologica rappresentata dalle biciclette a pedalata assistita (EPAC). La norma, nella formulazione originaria, disciplinava i soli veicoli a trazione muscolare; il riferimento alle bici elettriche e stato introdotto in attuazione della Direttiva 2002/24/CE e successivamente consolidato con il recepimento della Direttiva 168/2013/UE, che esclude dal campo di applicazione delle omologazioni europee i velocipedi a pedalata assistita conformi ai parametri tecnici oggi codificati nel comma 1.

Analisi del comma 1: propulsione muscolare e pedalata assistita

Il comma 1 costruisce la definizione di velocipede attorno al criterio della propulsione esclusivamente muscolare. Sono pertanto velocipedi le biciclette tradizionali a due ruote, i tricicli, i quadricicli a pedali e ogni altro veicolo che non utilizzi energia diversa da quella del conducente o dei passeggeri. La norma equipara a tale categoria le biciclette a pedalata assistita, purche ricorrano cumulativamente tre condizioni: (i) il motore ausiliario deve essere elettrico; (ii) la sua potenza nominale continua massima non deve superare 0,25 kW; (iii) l'alimentazione deve ridursi progressivamente e interrompersi al raggiungimento dei 25 km/h oppure quando il ciclista cessa di pedalare. Quest'ultimo requisito e il piu qualificante: l'elettrico deve svolgere un ruolo meramente ausiliario rispetto allo sforzo umano, non sostituirlo. Una bicicletta dotata di acceleratore che eroga potenza indipendentemente dalla pedalata fuoriesce dalla categoria e ricade tra i ciclomotori ai sensi dell'art. 52 C.d.S.

Analisi del comma 2: i limiti dimensionali

Il comma 2 fissa le dimensioni massime entro cui un veicolo puo essere classificato come velocipede: larghezza 1,30 m, lunghezza 3 m, altezza 2,20 m. Tali limiti assumono rilievo pratico soprattutto per le cargo bike e i tricicli da trasporto. Il superamento anche di un solo limite comporta la fuoriuscita dalla categoria e l'obbligo di classificazione in altra categoria veicolare, con i conseguenti obblighi di immatricolazione, assicurazione RCA e, eventualmente, patente di guida.

Giurisprudenza e prassi amministrativa

La giurisprudenza di merito ha piu volte affrontato il tema della qualificazione delle bici elettriche. Il Giudice di Pace di Milano (sent. 2019) ha ritenuto che una bici con motore da 350 W non rientrasse tra i velocipedi ex art. 50, con conseguente obbligo di casco, targa e assicurazione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare prot. 3308/2017, ha chiarito che il requisito dei 25 km/h deve essere verificato senza pedalata: il veicolo non deve essere in grado di raggiungere autonomamente tale velocita grazie al solo motore. In sede penale, la Corte di Cassazione ha ritenuto configurabile il reato di circolazione senza assicurazione (art. 193 C.d.S.) per chi circoli con bici elettrica non conforme all'art. 50, trattandola come ciclomotore.

Casistica applicativa

Nella pratica quotidiana, le controversie piu frequenti riguardano: (a) le bici elettriche derestricted, manomesse per superare i 25 km/h, che la giurisprudenza assimila ai ciclomotori con tutte le conseguenze sanzionatorie; (b) le cargo bike a tre ruote, per le quali occorre verificare il rispetto dei limiti dimensionali del comma 2; (c) i monopattini elettrici, oggi disciplinati dall'art. 33-bis C.d.S. introdotto dal D.L. 162/2019 e non dall'art. 50.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Tizio e la bici elettrica derestricted

Tizio circola in centro citta con una bicicletta elettrica il cui limitatore di velocita e stato manomesso, consentendo al motore di erogare assistenza fino a 45 km/h. Gli agenti della Polizia Locale contestano la violazione dell'art. 193 C.d.S. (mancanza di copertura assicurativa) e dell'art. 116 C.d.S. (guida senza patente), qualificando il mezzo come ciclomotore. Il Giudice di Pace, richiamando l'art. 50, comma 1, C.d.S. e la circolare MIT 3308/2017, conferma le sanzioni: la bici, non essendo in grado di interrompere l'assistenza a 25 km/h, non rientra nella definizione di velocipede e richiede immatricolazione, assicurazione e patente AM.

Caso 2: Caio e la cargo bike triciclo fuori misura

Caio utilizza un triciclo da carico a pedalata muscolare per le consegne dell'ultimo miglio: il mezzo ha larghezza di 1,45 m. La Polizia Locale lo ferma e contesta che il veicolo supera il limite dimensionale di 1,30 m previsto dall'art. 50, comma 2, C.d.S. Il triciclo non puo pertanto circolare come velocipede nella corsia ciclabile riservata ai sensi dell'art. 140 C.d.S., e deve rispettare le norme di circolazione della propria categoria omologativa europea.

Caso 3: Sempronia e la dichiarazione di conformita all'art. 50 C.d.S. falsa

Sempronia acquista online una bicicletta elettrica importata da un paese extra-UE. Il rivenditore allega una dichiarazione di conformita all'art. 50 C.d.S. attestante potenza di 250 W e limitatore a 25 km/h. Prove tecniche di un laboratorio accreditato rivelano che il motore raggiunge picchi di 500 W e il limitatore si disattiva oltre i 30 km/h. La dichiarazione e falsa: ai sensi dell'art. 78 C.d.S. e del D.Lgs. 6/2002, il rivenditore risponde delle sanzioni amministrative previste e il mezzo viene sottoposto a fermo amministrativo fino alla regolarizzazione.

Domande frequenti

Cos'e l'articolo 50 del Codice della Strada?

L'art. 50 del D.Lgs. 285/1992 definisce i velocipedi come veicoli a propulsione esclusivamente muscolare (biciclette tradizionali) e le biciclette a pedalata assistita con motore elettrico fino a 0,25 kW che si interrompe a 25 km/h. Fissa i limiti dimensionali: larghezza max 1,30 m, lunghezza max 3 m, altezza max 2,20 m.

Cos'e la dichiarazione di conformita all'articolo 50 del Codice della Strada?

E il documento con cui il produttore o l'importatore di una bicicletta a pedalata assistita attesta che il veicolo rispetta i requisiti dell'art. 50 C.d.S.: motore elettrico con potenza nominale continua non superiore a 0,25 kW e assistenza che si interrompe a 25 km/h o alla cessazione della pedalata. La conformita esclude l'obbligo di immatricolazione, assicurazione e patente.

Qual e la differenza tra art. 50 C.d.S. e art. 50 del regolamento del Codice della Strada?

L'art. 50 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) contiene la definizione primaria di velocipede. L'art. 50 del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) disciplina invece le caratteristiche costruttive e i dispositivi obbligatori dei velocipedi (luci, freni, campanello). Entrambe le disposizioni si applicano congiuntamente.

Una bici elettrica rientra nell'art. 50 del nuovo Codice della Strada?

Si, a condizione che rispetti tutti i parametri: motore elettrico ausiliario con potenza nominale continua massima 0,25 kW (250 W) e assistenza che si interrompe a 25 km/h o quando il ciclista smette di pedalare. Le bici che superano questi limiti (es. con acceleratore o limitatore manomesso) sono classificate come ciclomotori e richiedono targa, assicurazione e patente.

Quali sanzioni si rischiano se la bici non rispetta l'art. 50 C.d.S.?

Se la bicicletta elettrica non rientra nei parametri dell'art. 50, viene classificata come ciclomotore. Il conducente rischia sanzioni per guida senza patente (art. 116 C.d.S.), circolazione senza assicurazione RCA (art. 193 C.d.S.) e circolazione con veicolo non immatricolato (art. 97 C.d.S.). Il veicolo puo essere sottoposto a fermo o sequestro amministrativo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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