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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 116 C.d.S. – Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.

1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l’infrazione di cui all’articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall’attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un’autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all’ultimo periodo del comma 11-bis.

1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all’esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale;

1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all’atto del conseguimento di una patente.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all’articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all’articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

A – Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;

B – Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

C – Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

D – Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E – Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.

5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti di cui all’art. 119, comma *4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.

6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.

7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.

8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all’art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento.

8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell’articolo 119, comma 10.

9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l’Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d’esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.

11. L’annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti del Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l’avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell’omesso pagamento.

11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all’interno della scuola, nell’ambito dell’autonomia scolastica. Ai fini dell’organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall’operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall’articolo 208, comma 2, lettera **c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.

12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro *2.257 a euro *9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.

13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 541,80 a euro 2.168,25.

14. [Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all’art. 121, guida senza essere munito della patente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 14*3. Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di cui all’articolo 120, si applica quanto disposto dal comma 13] (abrogato).

15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all’esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.

16. [Il titolare di patente di guida che omette di far annotare il trasferimento nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila] (abrogato).

17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • È obbligatorio avere la patente di guida per condurre autoveicoli e motoveicoli; per i ciclomotori è richiesto il certificato di idoneità.
  • I minori che abbiano compiuto 14 anni possono guidare ciclomotori solo dopo aver conseguito il certificato di idoneità alla guida.
  • Chi guida senza patente rischia una sanzione amministrativa da 5.100 a 20.400 euro e il fermo del veicolo per 3 mesi (comma 15).
  • Chi guida con patente sospesa o revocata è soggetto a sanzione da 2.046 a 8.186 euro (comma 17).
  • Le patenti si articolano in categorie (A, B, C, D e relative sottocategorie) con requisiti fisici, psichici e di età differenziati.

L'art. 116 C.d.S. impone la patente per guidare autoveicoli e motoveicoli: senza patente la sanzione va da 5.100 a 20.400 euro con fermo del veicolo.

Ratio della norma

L'articolo 116 del Codice della Strada costituisce il fondamento del sistema autorizzatorio alla guida nell'ordinamento italiano. La norma persegue una duplice finalità: garantire che chiunque conduca un veicolo a motore su strada pubblica abbia dimostrato le necessarie capacità tecniche e i requisiti fisici e psichici minimi, e tutelare l'incolumità di tutti gli utenti della strada. In questa prospettiva, la patente non è un semplice documento formale, bensì l'attestazione pubblica dell'idoneità soggettiva alla guida, rilasciata all'esito di un procedimento valutativo affidato al Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Analisi del testo

Il comma 1 enuncia il principio generale: la guida di autoveicoli e motoveicoli è subordinata al previo conseguimento della patente, rilasciata dall'autorità amministrativa competente. I commi da 1-bis a 1-quinquies disciplinano il regime parallelo del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori: introdotto per i minorenni di almeno 14 anni, è stato progressivamente esteso — a decorrere dal 1° ottobre 2005 — anche ai maggiorenni privi di patente. I requisiti fisici e psichici richiesti per tale certificato sono equiparati a quelli della categoria A. Il comma 2 regola le condizioni per sostenere gli esami di idoneità, richiedendo apposita domanda e il possesso dei requisiti prescritti. I commi successivi — non integralmente riportati nel testo in commento — definiscono le categorie di patente (AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE), i limiti di età per ciascuna, le norme sulle patenti speciali per persone con disabilità, nonché le ipotesi di sospensione, revoca e conversione delle patenti rilasciate da Stati esteri. Il comma 15 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.100 a 20.400 euro per la guida senza patente, accompagnata dal fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Il comma 17 sanziona invece la guida con patente sospesa o revocata con una multa da 2.046 a 8.186 euro, prevedendo in taluni casi conseguenze più gravi in caso di recidiva.

Quando si applica

La norma si applica in via generale a chiunque conduca un veicolo a motore su strade aperte alla circolazione pubblica nel territorio italiano. In linea generale, le sanzioni del comma 15 scattano quando il conducente sia privo in assoluto di patente — sia perché non l'ha mai conseguita, sia perché non è in grado di esibirla al momento del controllo. Il comma 17 trova invece applicazione quando la patente esista ma sia stata sospesa o revocata dall'autorità competente per una delle cause previste dalla legge. Il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori riguarda invece i soggetti di età compresa tra i 14 anni e il compimento dei requisiti per la patente AM, oppure i maggiorenni che — pur potendo conseguire una patente — ne siano ancora sprovvisti. Salvo casi particolari espressamente previsti, le norme sull'obbligo di patente non si applicano alla circolazione su aree private non aperte al pubblico.

Connessioni con altre norme

L'articolo 116 C.d.S. va letto in coordinamento con numerose altre disposizioni del medesimo codice e della normativa secondaria. L'art. 115 C.d.S. stabilisce i requisiti di età per la guida delle diverse categorie di veicoli, mentre l'art. 117 disciplina la patente di guida accompagnata (c.d. patente B accompagnati). Le condizioni fisiche e psichiche richieste sono dettagliate nel D.M. 30 settembre 2003 e successive modificazioni. Le procedure d'esame sono regolate dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, e dalle circolari ministeriali attuative. In caso di guida senza patente che cagioni un incidente stradale, possono assumere rilevanza anche le disposizioni penali in materia di lesioni e omicidio stradale (artt. 589-bis e 590-bis c.p.), introdotte dalla L. 23 marzo 2016, n. 41, che prevedono aggravanti specifiche per i conducenti privi di abilitazione. L'art. 126 C.d.S. regolamenta invece la validità temporale della patente e il rinnovo, mentre gli artt. 218 e seguenti disciplinano i procedimenti di sospensione e revoca.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 116 del Codice della Strada per chi guida senza patente?

Il comma 15 dell'art. 116 C.d.S. stabilisce, in linea generale, una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.100 a 20.400 euro per chi guida un autoveicolo o motoveicolo senza aver conseguito la patente. La norma prevede inoltre il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. In caso di recidiva o di altre circostanze aggravanti, possono applicarsi conseguenze ulteriori.

Qual è la differenza tra le sanzioni del comma 15 e del comma 17 dell'art. 116 C.d.S.?

Il comma 15 riguarda chi guida senza aver mai conseguito la patente (o senza poterla esibire), prevedendo una sanzione da 5.100 a 20.400 euro con fermo del veicolo per 3 mesi. Il comma 17 si applica invece a chi guida pur avendo la patente sospesa o revocata: in questo caso la sanzione è tipicamente compresa tra 2.046 e 8.186 euro, con possibili conseguenze aggravate in caso di recidiva.

A che età si può guidare un ciclomotore in Italia e cosa serve?

In linea generale, i minori che abbiano compiuto 14 anni possono guidare ciclomotori (fino a 50 cc) previa acquisizione del certificato di idoneità alla guida, rilasciato a seguito di un apposito corso con prova finale. Dal 1° ottobre 2005, l'obbligo del certificato è stato esteso anche ai maggiorenni privi di patente di guida. Chi è già titolare di patente non deve conseguire il certificato di idoneità.

Il comma 3 dell'art. 116 C.d.S. cosa disciplina?

Il comma 3 dell'art. 116 C.d.S. riguarda le categorie di patente di guida e i requisiti per il loro conseguimento. Il testo normativo completo definisce le diverse categorie (tra cui A1, A2, A, B, C, D e relative sottocategorie), specificando limiti di età, tipologie di veicoli conducibili e condizioni per il passaggio da una categoria all'altra. Per la consultazione del testo integrale aggiornato si consiglia di fare riferimento alla versione ufficiale pubblicata su Normattiva.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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