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Testo dell'articoloVigente
Art. 120 C.d.S. – Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull’interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.
3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1 .
4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell’interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l’ adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l’acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.084 a € 3.253.
6-bis. Nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1, il giudice con la sentenza di condanna o con l’applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione, ovvero il prefetto con l’irrogazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, può disporre l’interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita di cui all’articolo 50, comma 1, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi e, per i soggetti destinatari dei predetti divieti, per tutta la loro durata. Nell’ipotesi di cui al comma 2, il prefetto con il provvedimento di revoca della patente di guida può disporre l’applicazione dell’ulteriore misura dell’interdizione dalla conduzione dei predetti velocipedi. Avverso il provvedimento interdittivo del prefetto è ammesso ricorso ai sensi del comma 4. La violazione della misura interdittiva di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 7.000 ed è disposta la confisca del mezzo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 120 C.d.S. stabilisce che la patente può essere revocata dal prefetto a chi ha precedenti penali gravi o misure di prevenzione, se la guida può agevolare nuovi reati.
Ratio della norma
L'articolo 120 del Codice della Strada risponde all'esigenza di evitare che il titolo abilitativo alla guida diventi uno strumento nelle mani di soggetti che, per il loro profilo penale, potrebbero utilizzarlo per agevolare attività criminose. La norma non ha una funzione punitiva in senso stretto, ma persegue uno scopo preventivo: impedire che la mobilità garantita dalla patente si trasformi in un fattore di rischio per la collettività. In questa logica, il legislatore ha attribuito al prefetto, autorità amministrativa locale con funzioni di ordine e sicurezza pubblica, il potere di adottare il provvedimento di revoca.
Analisi del testo
Il comma 1 individua tre categorie di soggetti nei cui confronti la revoca è possibile: i delinquenti abituali, professionali o per tendenza (figure definite dagli artt. 102-108 del codice penale); chi è o è stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione già previste dalla normativa antimafia e contro la pericolosità sociale; i condannati a pena detentiva non inferiore a tre anni. In ogni caso, la revoca non è automatica: la norma richiede che «l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura», introducendo così un necessario nesso di strumentalità tra la guida e il rischio di recidiva. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali provvedimenti riabilitativi, in coerenza con il principio del reinserimento sociale. Il comma 2 disciplina il flusso informativo tra il Dipartimento per i trasporti terrestri e il prefetto, prevedendo una comunicazione immediata tramite collegamento informatico. Il comma 3 garantisce il diritto di difesa amministrativa: avverso la revoca è ammesso ricorso al Ministero dell'interno, che decide entro sessanta giorni di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Quando si applica
In linea generale, la norma si applica quando un soggetto rientra in una delle categorie elencate al comma 1 e sussiste il presupposto della potenziale agevolazione di reati tramite la guida. Tipicamente, l'applicazione riguarda fattispecie legate alla criminalità organizzata, allo spaccio, o a reati per i quali il veicolo costituisce un mezzo operativo. La valutazione è rimessa al prefetto caso per caso: non basta la mera appartenenza a una categoria, ma occorre una verifica in concreto del nesso tra guida e rischio criminale. I provvedimenti riabilitativi, come la riabilitazione penale o la revoca delle misure di prevenzione, possono venire in rilievo per escludere o far cessare gli effetti della revoca.
Connessioni con altre norme
L'art. 120 C.d.S. si collega alle disposizioni del codice penale sulle categorie di delinquenti (artt. 102-108 c.p.) e alla normativa sulle misure di prevenzione, oggi confluita nel Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011), che ha sostituito le leggi richiamate nel testo originario. Va letto in coordinamento con l'art. 219 C.d.S., che disciplina la revoca della patente in senso più ampio, e con l'art. 116 C.d.S., sui requisiti generali per il rilascio. Sul piano procedimentale, il provvedimento prefettizio segue le regole della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, incluse le garanzie di partecipazione e motivazione. Il ricorso al Ministero dell'interno previsto dal comma 3 costituisce un rimedio amministrativo alternativo o preliminare rispetto al ricorso al giudice amministrativo.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 24/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
circolare
Casi pratici
Caso 1: condannato per traffico di stupefacenti
Tizio è stato condannato a quattro anni di reclusione per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il Dipartimento per i trasporti terrestri, ricevuta la segnalazione giudiziaria, ne dà comunicazione al prefetto competente. Il prefetto, valutato che Tizio utilizzava l'autovettura per la distribuzione della sostanza, riconosce la sussistenza del nesso di strumentalità e adotta il provvedimento di revoca della patente. Tizio può presentare ricorso al Ministero dell'interno entro i termini di legge.
Caso 2: soggetto sottoposto a misura di prevenzione
Caio è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il prefetto, informato tramite il collegamento informatico, avvia la valutazione prevista dall'art. 120 C.d.S. Accertato che Caio, secondo gli atti del procedimento di prevenzione, si serviva dell'auto per gli spostamenti connessi alle attività illecite contestate, il prefetto dispone la revoca della patente. La misura cessa qualora intervenga un provvedimento riabilitativo o la revoca della misura di prevenzione.
Caso 3: riabilitazione e restituzione della patente
Sempronia aveva subito la revoca della patente ai sensi dell'art. 120 C.d.S. a seguito di una condanna penale. Dopo aver ottenuto la riabilitazione dal tribunale di sorveglianza, presenta istanza al prefetto documentando il provvedimento riabilitativo. Il prefetto, preso atto degli effetti della riabilitazione espressamente fatti salvi dalla norma, rivaluta la situazione. In linea generale, la riabilitazione può consentire il ripristino dei requisiti per il conseguimento di una nuova patente, salvo casi particolari valutati dall'autorità competente.
Domande frequenti
Quando il prefetto revoca la patente ex art. 120 C.d.S.?
Il prefetto revoca la patente ex art. 120 C.d.S. nei confronti di delinquenti abituali, professionali o per tendenza, di soggetti sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione e di condannati a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando la guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.
La revoca della patente ex art. 120 C.d.S. è automatica dopo una condanna penale?
No, la revoca non è automatica. La norma stabilisce che il prefetto deve valutare se l'utilizzo della patente possa concretamente agevolare la commissione di reati della stessa natura. È quindi necessario un giudizio caso per caso, non una conseguenza meccanica della condanna.
Quali sono i reati che possono portare alla revoca della patente secondo l'art. 120 C.d.S.?
La norma non elenca reati specifici, ma fa riferimento a condanne a pena detentiva non inferiore a tre anni, oltre che alle categorie di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione. Il presupposto aggiuntivo è che la guida possa agevolare reati della stessa natura di quelli già commessi.
Come si può impugnare il provvedimento di revoca della patente del prefetto?
Il comma 3 dell'art. 120 C.d.S. prevede la possibilità di presentare ricorso al Ministero dell'interno, che decide entro sessanta giorni di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. È inoltre possibile, in linea generale, rivolgersi al giudice amministrativo secondo le ordinarie regole processuali.
Chi ha ottenuto la riabilitazione penale può richiedere una nuova patente?
La norma fa espressamente salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi. In linea generale, la riabilitazione può venire in rilievo per la valutazione dei requisiti necessari, ma la decisione spetta all'autorità competente caso per caso. È opportuno documentare il provvedimento riabilitativo e presentare istanza agli uffici competenti.
Fonti consultate: 2 fontei verificate