Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 123 C.d.S. – Autoscuole

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. Le scuole per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis.

3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull’insegnamento.

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l’apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell’autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40.

5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un’esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

6. La dichiarazione non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall’art. 120, comma 1.

7. L’autoscuola deve svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte. Il corso di formazione, presso un’autoscuola, frequentato da parte del titolare di patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, nelle condizioni ivi previste, consente il conseguimento, rispettivamente, della patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida .

7-bis. L’avvio di attività di un’autoscuola avviene tramite segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmessa per via telematica allo Sportello unico delle attività produttive istituito presso il comune territorialmente competente in ragione della sede dell’autoscuola stessa. Ai fini delle verifiche preventive relative alla disponibilità del parco veicolare ai sensi del comma 7, per ciascuno Sportello unico delle attività produttive è assicurata una specifica funzionalità di accesso e consultazione dell’archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo 226, commi 5, 6 e 7

8. L’attività dell’autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) l’attività dell’autoscuola non si svolga regolarmente;

b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;

c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell’autoscuola.

9. L’esercizio dell’autoscuola è revocato quando:

a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

b) venga meno l’attrezzatura tecnica e didattica dell’autoscuola;

c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest’ultimo è parimenti revocata l’idoneità tecnica. L’interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.

10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l’accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e sull’arredamento didattico, anche al fine di consentire l’eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l’accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

a) dalle autoscuole che svolgono l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l’intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.

11. Chiunque gestisce un’autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 11.108 a € 16.661.

Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’immediata chiusura dell’autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

11-bis. L’istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell’attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l’attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 11.108 a € 16.661. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo.

11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;

b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all’idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;

c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l’inibizione alla prosecuzione dell’attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all’adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma.

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività, fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell’attività di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.

In sintesi

  • Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione amministrativa delle province e a vigilanza tecnica del Dipartimento per i trasporti terrestri.
  • Il titolare dell'autorizzazione deve avere gestione diretta e personale dell'autoscuola, rispondendo del suo funzionamento verso il concedente.
  • Per ottenere l'autorizzazione occorrono: età minima 21 anni, buona condotta, capacità finanziaria, diploma di secondo grado e abilitazione come insegnante di teoria o istruttore di guida.
  • L'autorizzazione è preclusa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a chi è sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione ex art. 120, comma 1 C.d.S.
  • L'autoscuola deve disporre di adeguata attrezzatura tecnico-didattica e di insegnanti/istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Indice dei contenuti

L'art. 123 C.d.S. disciplina le autoscuole: autorizzazione provinciale, requisiti del titolare, vigilanza tecnica ministeriale e dotazione didattica obbligatoria.

Ratio

La norma persegue un duplice obiettivo di ordine pubblico e sicurezza stradale: garantire che la formazione dei conducenti avvenga in strutture qualificate, sottoposte a controlli amministrativi e tecnici, così da ridurre il rischio di incidenti causati da preparazione insufficiente. Il legislatore ha scelto un modello misto di vigilanza, provinciale per i profili amministrativi, ministeriale per quelli tecnici, per assicurare uniformità nazionale pur nel rispetto delle competenze territoriali.

Analisi

Il comma 2 distingue due livelli di controllo: la vigilanza amministrativa, affidata alle province, riguarda il rispetto dei requisiti soggettivi e strutturali per il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione; la vigilanza tecnica, di competenza del Dipartimento per i trasporti terrestri, attiene alla qualità dell'insegnamento e all'idoneità degli istruttori. Il comma 4 impone al titolare la gestione diretta e personale, escludendo forme di gestione interposta che potrebbero vanificare i controlli. Per le persone giuridiche, il punto di imputazione dei requisiti è il legale rappresentante o il suo delegato. Il comma 5 fissa requisiti cumulativi: l'assenza di anche uno solo di essi impedisce il rilascio dell'autorizzazione. La capacità finanziaria, per le persone giuridiche, deve essere posseduta dall'ente stesso e non dal suo rappresentante.

Quando si applica

L'articolo si applica ogni volta che un soggetto, persona fisica, giuridica, società o ente, intende aprire o gestire un'autoscuola sul territorio italiano. Trova applicazione anche nei procedimenti di rinnovo o trasferimento dell'autorizzazione, nelle verifiche ispettive periodiche delle province e del Ministero, nonché nei procedimenti disciplinari o di revoca dell'autorizzazione in caso di perdita sopravvenuta dei requisiti. È rilevante altresì per la valutazione dell'idoneità degli insegnanti e degli istruttori che operano all'interno della struttura.

Connessioni

L'art. 123 si collega sistematicamente all'art. 120 C.d.S., richiamato esplicitamente dal comma 6 per le cause ostative all'autorizzazione. È strettamente correlato agli artt. 121 e 122 C.d.S. in materia di esami di guida e patenti, poiché le autoscuole preparano i candidati a tali esami. Sul piano regolamentare, il D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione del C.d.S.) contiene le norme di dettaglio sui requisiti strutturali e didattici. Rilevano inoltre le direttive ministeriali richiamate dal comma 3, che definiscono i criteri uniformi per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione a popolazione, motorizzazione e territorio.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Apertura di una nuova autoscuola da parte di una persona fisica

Tizio, 35 anni, è istruttore di guida abilitato e intende aprire una propria autoscuola. Verifica di possedere tutti i requisiti del comma 5: ha più di 21 anni, non ha precedenti penali rilevanti, dispone di adeguata liquidità (capacità finanziaria), è in possesso di diploma di maturità e dell'attestato ministeriale di istruttore di guida. Presenta domanda alla provincia competente, che, verificati i requisiti e le condizioni strutturali dei locali, rilascia l'autorizzazione. Tizio assume la gestione diretta e personale dell'autoscuola, rispondendo del suo funzionamento verso la provincia.

Caso 2: Autorizzazione a una società e nomina del delegato

Caio e Sempronio costituiscono una S.r.l. per gestire un'autoscuola. Il legale rappresentante è Caio, che tuttavia non possiede l'abilitazione di insegnante di teoria. La società delega Sempronio, in possesso di tutti i requisiti soggettivi del comma 5, a richiedere e detenere l'autorizzazione in nome dell'ente. La capacità finanziaria è valutata in capo alla S.r.l., mentre i requisiti personali (età, buona condotta, diploma, abilitazione) sono accertati in capo a Sempronio quale delegato. L'autorizzazione viene rilasciata a Sempronio nella sua qualità di delegato della società.

Caso 3: Diniego dell'autorizzazione per cause ostative

Tizio presenta domanda di autorizzazione per aprire un'autoscuola, ma emerge dagli atti che è sottoposto a una misura di prevenzione personale ai sensi dell'art. 120, comma 1 C.d.S. La provincia rigetta la domanda ai sensi del comma 6, in quanto la misura di prevenzione costituisce causa ostativa assoluta al rilascio dell'autorizzazione, indipendentemente dal possesso degli altri requisiti.

Domande frequenti

Chi rilascia l'autorizzazione per aprire un'autoscuola?

L'autorizzazione amministrativa è rilasciata dalla provincia territorialmente competente, sulla base delle direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La vigilanza tecnica sull'insegnamento spetta invece agli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Quali requisiti personali servono per ottenere l'autorizzazione?

Il richiedente deve aver compiuto 21 anni, essere di buona condotta, possedere adeguata capacità finanziaria, un diploma di istruzione di secondo grado (maturità) e l'abilitazione come insegnante di teoria o istruttore di guida. Tutti i requisiti sono cumulativi: la mancanza anche di uno solo preclude il rilascio.

Una società può ottenere l'autorizzazione per un'autoscuola?

Sì. Persone fisiche, persone giuridiche, società ed enti possono essere titolari dell'autorizzazione. Nel caso di società od enti, l'autorizzazione è rilasciata al legale rappresentante o a un suo delegato, che deve possedere personalmente i requisiti soggettivi richiesti dal comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dall'ente.

Chi non può mai ottenere l'autorizzazione per gestire un'autoscuola?

Non possono ottenere l'autorizzazione i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, né coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione di cui all'art. 120, comma 1 C.d.S. Si tratta di cause ostative assolute.

Il titolare dell'autorizzazione può affidare ad altri la gestione dell'autoscuola?

No. Il comma 4 impone che il titolare abbia la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola. Egli risponde personalmente del regolare funzionamento della struttura nei confronti dell'ente concedente, senza possibilità di delegare integralmente la gestione a terzi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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