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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 123 C.d.S. – Autoscuole

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Le scuole per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

2. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte delle province ed a vigilanza tecnica da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull’insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all’indice della motorizzazione e alla estensione del territorio.

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono ottenere l’autorizzazione. Il titolare dell’autorizzazione di cui al comma 2 deve avere la gestione diretta e personale dell’esercizio e dei beni patrimoniali dell’autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di società od enti l’autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della società od ente secondo quanto previsto dal regolamento.

5. L’autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata.

6. L’autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall’art. 120, comma 1.

7. L’autoscuola deve possedere un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.

8. L’autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) l’attività dell’autoscuola non si svolga regolarmente;

b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;

c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell’autoscuola.

9. L’autorizzazione è revocata quando:

a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

b) venga meno l’attrezzatura tecnica e didattica dell’autoscuola;

c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull’arredamento didattico, anche al fine di consentire l’eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l’accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

11. Chiunque gestisce un’autoscuola senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716 a euro 2.867. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’immediata chiusura dell’autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell’attività di consulenza, secondo la L. 8 agosto 1991, n. 264.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione amministrativa delle province e a vigilanza tecnica del Dipartimento per i trasporti terrestri.
  • Il titolare dell'autorizzazione deve avere gestione diretta e personale dell'autoscuola, rispondendo del suo funzionamento verso il concedente.
  • Per ottenere l'autorizzazione occorrono: età minima 21 anni, buona condotta, capacità finanziaria, diploma di secondo grado e abilitazione come insegnante di teoria o istruttore di guida.
  • L'autorizzazione è preclusa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a chi è sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione ex art. 120, comma 1 C.d.S.
  • L'autoscuola deve disporre di adeguata attrezzatura tecnico-didattica e di insegnanti/istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'art. 123 C.d.S. disciplina le autoscuole: autorizzazione provinciale, requisiti del titolare, vigilanza tecnica ministeriale e dotazione didattica obbligatoria.

Ratio

La norma persegue un duplice obiettivo di ordine pubblico e sicurezza stradale: garantire che la formazione dei conducenti avvenga in strutture qualificate, sottoposte a controlli amministrativi e tecnici, così da ridurre il rischio di incidenti causati da preparazione insufficiente. Il legislatore ha scelto un modello misto di vigilanza — provinciale per i profili amministrativi, ministeriale per quelli tecnici — per assicurare uniformità nazionale pur nel rispetto delle competenze territoriali.

Analisi

Il comma 2 distingue due livelli di controllo: la vigilanza amministrativa, affidata alle province, riguarda il rispetto dei requisiti soggettivi e strutturali per il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione; la vigilanza tecnica, di competenza del Dipartimento per i trasporti terrestri, attiene alla qualità dell'insegnamento e all'idoneità degli istruttori. Il comma 4 impone al titolare la gestione diretta e personale, escludendo forme di gestione interposta che potrebbero vanificare i controlli. Per le persone giuridiche, il punto di imputazione dei requisiti è il legale rappresentante o il suo delegato. Il comma 5 fissa requisiti cumulativi: l'assenza di anche uno solo di essi impedisce il rilascio dell'autorizzazione. La capacità finanziaria, per le persone giuridiche, deve essere posseduta dall'ente stesso e non dal suo rappresentante.

Quando si applica

L'articolo si applica ogni volta che un soggetto — persona fisica, giuridica, società o ente — intende aprire o gestire un'autoscuola sul territorio italiano. Trova applicazione anche nei procedimenti di rinnovo o trasferimento dell'autorizzazione, nelle verifiche ispettive periodiche delle province e del Ministero, nonché nei procedimenti disciplinari o di revoca dell'autorizzazione in caso di perdita sopravvenuta dei requisiti. È rilevante altresì per la valutazione dell'idoneità degli insegnanti e degli istruttori che operano all'interno della struttura.

Connessioni

L'art. 123 si collega sistematicamente all'art. 120 C.d.S., richiamato esplicitamente dal comma 6 per le cause ostative all'autorizzazione. È strettamente correlato agli artt. 121 e 122 C.d.S. in materia di esami di guida e patenti, poiché le autoscuole preparano i candidati a tali esami. Sul piano regolamentare, il D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione del C.d.S.) contiene le norme di dettaglio sui requisiti strutturali e didattici. Rilevano inoltre le direttive ministeriali richiamate dal comma 3, che definiscono i criteri uniformi per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione a popolazione, motorizzazione e territorio.

Domande frequenti

Chi rilascia l'autorizzazione per aprire un'autoscuola?

L'autorizzazione amministrativa è rilasciata dalla provincia territorialmente competente, sulla base delle direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La vigilanza tecnica sull'insegnamento spetta invece agli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Quali requisiti personali servono per ottenere l'autorizzazione?

Il richiedente deve aver compiuto 21 anni, essere di buona condotta, possedere adeguata capacità finanziaria, un diploma di istruzione di secondo grado (maturità) e l'abilitazione come insegnante di teoria o istruttore di guida. Tutti i requisiti sono cumulativi: la mancanza anche di uno solo preclude il rilascio.

Una società può ottenere l'autorizzazione per un'autoscuola?

Sì. Persone fisiche, persone giuridiche, società ed enti possono essere titolari dell'autorizzazione. Nel caso di società od enti, l'autorizzazione è rilasciata al legale rappresentante o a un suo delegato, che deve possedere personalmente i requisiti soggettivi richiesti dal comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dall'ente.

Chi non può mai ottenere l'autorizzazione per gestire un'autoscuola?

Non possono ottenere l'autorizzazione i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, né coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione di cui all'art. 120, comma 1 C.d.S. Si tratta di cause ostative assolute.

Il titolare dell'autorizzazione può affidare ad altri la gestione dell'autoscuola?

No. Il comma 4 impone che il titolare abbia la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola. Egli risponde personalmente del regolare funzionamento della struttura nei confronti dell'ente concedente, senza possibilità di delegare integralmente la gestione a terzi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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Redazione Legge in Chiaro
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