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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 122 C.d.S. – Esercitazioni di guida

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. A chi ha fatto domanda per sostenere l’esame per la patente di guida ovvero per l’estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un’autorizzazione per esercitarsi alla guida.

2. L’autorizzazione consente all’aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l’estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l’istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l’innesto a frizione, l’istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.

3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.

4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica «P». Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta «scuola guida». Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.

5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.

6. L’autorizzazione è valida per sei mesi.

7. Chiunque guida senza l’autorizzazione per l’esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.

8. Chiunque, autorizzato per l’esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il foglio rosa si ottiene dopo aver presentato domanda di patente e superato la visita medica.
  • L'accompagnatore deve avere patente valida per la stessa categoria (o superiore) da almeno 10 anni e non più di 65 anni di età.
  • Se il veicolo non ha doppi comandi (freno e frizione), il limite di età dell'accompagnatore scende a 60 anni.
  • L'autorizzazione dura 6 mesi; guidare senza istruttore abilitato comporta sanzioni da 357 a 1.433 euro e fermo del veicolo per 3 mesi.

Il foglio rosa autorizza le esercitazioni di guida per 6 mesi: serve un accompagnatore con patente valida da almeno 10 anni e non più di 65 anni.

Ratio della norma

L'articolo 122 del Codice della Strada mira a garantire che l'apprendimento della guida avvenga in condizioni di sicurezza controllata, sia per l'aspirante conducente sia per gli altri utenti della strada. Il legislatore ha inteso bilanciare due esigenze: permettere un'adeguata pratica su strada prima dell'esame, e assicurare la presenza di una figura esperta in grado di intervenire in caso di pericolo. La disciplina del foglio rosa rappresenta pertanto un istituto di tutela preventiva della circolazione stradale.

Analisi del testo

Il comma 1 individua i presupposti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione: la presentazione della domanda di patente (o di estensione a ulteriori categorie) e il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti dalla normativa. Il comma 2 definisce con precisione i requisiti dell'accompagnatore: età non superiore a 65 anni, patente valida per la medesima categoria o per categoria superiore, conseguita da almeno 10 anni. La presenza al fianco del conducente non è meramente formale, poiché la norma impone all'istruttore un obbligo attivo di vigilanza e di intervento in caso di necessità. Un ulteriore elemento di cautela è introdotto per i veicoli privi di doppi comandi: in tal caso il limite di età dell'accompagnatore si abbassa a 60 anni, in considerazione del maggior rischio derivante dall'impossibilità di controllo diretto. Il comma 3 esclude dall'ambito del comma 2 gli aspiranti alla patente di categoria A (motocicli), rinviando al comma 5, che consente le esercitazioni solo in luoghi poco frequentati, data la struttura del veicolo che non prevede un posto per l'istruttore a bordo. I commi 7 e 8 definiscono due distinte ipotesi sanzionatorie: chi guida senza aver ottenuto l'autorizzazione ma con istruttore abilitato, e chi è in possesso del foglio rosa ma esercita senza istruttore abilitato; quest'ultima fattispecie è aggravata dal fermo del veicolo per tre mesi.

Quando si applica

La norma si applica a tutti i soggetti che abbiano presentato domanda di patente di guida o di estensione della stessa a ulteriori categorie e abbiano superato la visita medica, in attesa di sostenere l'esame di guida. Il foglio rosa abilita le esercitazioni su strada per le categorie di veicoli indicate nella domanda (autovetture, motocicli, veicoli commerciali, ecc.), nel rispetto delle condizioni previste per ciascuna categoria. In linea generale, la disciplina non si applica alle persone già munite di patente valida che circolano normalmente, né a chi svolge le esercitazioni esclusivamente presso un'autoscuola su veicoli con doppi comandi e con istruttore professionale abilitato.

Connessioni con altre norme

L'articolo 122 si coordina con l'articolo 121 del Codice della Strada, che disciplina i requisiti per il conseguimento della patente, e con l'articolo 123, relativo alle scuole guida e agli istruttori professionali. Il riferimento ai «doppi comandi» richiama le previsioni del regolamento di esecuzione del Codice (D.P.R. 495/1992) in materia di caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti all'istruzione. Le sanzioni richiamate ai commi 7 e 8 si inseriscono nel sistema sanzionatorio generale del Codice della Strada, che prevede in certi casi anche la decurtazione di punti dalla patente e la confisca del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 210 e seguenti. L'istituto del foglio rosa può inoltre interagire con la disciplina assicurativa: in linea generale, l'esercitazione con accompagnatore rientra nella copertura RC auto del veicolo, ma è opportuno verificare le condizioni di polizza.

Domande frequenti

Quanti anni deve avere l'accompagnatore per il foglio rosa?

L'accompagnatore deve avere un'età non superiore a 65 anni. Se il veicolo non è dotato di doppi comandi (almeno freno e frizione), il limite si abbassa a 60 anni. Deve inoltre essere titolare di patente valida per la stessa categoria (o superiore) conseguita da almeno 10 anni.

È possibile portare passeggeri durante le esercitazioni con il foglio rosa?

La norma non disciplina espressamente la presenza di passeggeri: stabilisce solo l'obbligo dell'accompagnatore-istruttore al fianco del conducente. In linea generale, la presenza di ulteriori passeggeri non è vietata dalla lettera dell'articolo 122, ma occorre verificare le eventuali prescrizioni regionali o le condizioni della polizza assicurativa. Per chiarimenti specifici è opportuno consultare la motorizzazione o l'autoscuola.

Cosa succede se guido con il foglio rosa senza l'accompagnatore?

Chi è titolare del foglio rosa ma guida senza istruttore abilitato è soggetto a una sanzione amministrativa da 357 a 1.433 euro. È inoltre previsto il fermo del veicolo per tre mesi, ai sensi del comma 8 dell'articolo 122 del Codice della Strada.

Il foglio rosa per la moto funziona come quello per l'auto?

No. Per la categoria A (motocicli) non si applicano le regole sull'accompagnatore previste per la categoria B, poiché la struttura del veicolo non consente un posto a bordo per l'istruttore. Le esercitazioni con foglio rosa per la moto sono consentite solo in luoghi poco frequentati, ai sensi del comma 5 dell'articolo 122.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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