Art. 210 C.d.S. – Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest’ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.
2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si distinguono in:
a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività;
b) sanzioni concernenti il veicolo;
c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.
3. Nei casi in cui è prevista l’applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.
4. Dalla intrasmissibilità dell’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l’intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell’obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l’organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.
In sintesi
L'art. 210 C.d.S. disciplina il sequestro dei veicoli: amministrativo ai fini della confisca e penale preventivo disposto dall'autorità giudiziaria.
Ratio
L'articolo 210 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) svolge una funzione di cerniera sistematica tra due distinti regimi di sequestro del veicolo: quello amministrativo, proprio dell'ordinamento sanzionatorio stradale, e quello penale preventivo, retto dalle norme del codice di procedura penale. La disposizione non crea autonome ipotesi di sequestro, ma rinvia — rispettivamente — all'art. 213 C.d.S. per la procedura amministrativa e agli artt. 321 e seguenti c.p.p. per il sequestro penale, riconducendo così a unità un panorama applicativo che altrimenti rischierebbe di risultare frammentato e di difficile coordinamento.
La ratio del comma 1 è essenzialmente cautelare-sanzionatoria in chiave amministrativa: il legislatore ha voluto garantire che il veicolo — strumento materiale dell'illecito o bene aggredibile per soddisfare il credito sanzionatorio dell'Erario — non venga sottratto prima che l'amministrazione possa realizzare la confisca o riscuotere la sanzione pecuniaria. Il comma 2, invece, risponde a una logica penalistica di neutralizzazione del pericolo: quando il veicolo è coinvolto in dinamiche criminose che vanno oltre l'illecito amministrativo, l'intervento dell'autorità giudiziaria diventa lo strumento necessario per impedire che il reato produca conseguenze ulteriori o irreversibili.
Analisi
Il comma 1 — Sequestro amministrativo e rinvio all'art. 213 C.d.S.
Il primo comma dell'art. 210 opera un rinvio formale all'art. 213 C.d.S., che costituisce la norma procedurale generale in materia di sequestro amministrativo dei veicoli. L'art. 213, a sua volta, disciplina in dettaglio le modalità operative: chi può disporre il sequestro (organi di polizia stradale), le formalità del verbale, la nomina del custode, la restituzione del veicolo previo pagamento o prestazione di garanzia, nonché le conseguenze in caso di inadempimento.
Le ipotesi in cui il Codice della Strada consente il sequestro ai fini della confisca o a garanzia del pagamento della sanzione sono numerose e distribuite in varie disposizioni. A titolo esemplificativo, si pensi: alla guida in stato di ebbrezza alcolica con tassi superiori alle soglie previste dall'art. 186 C.d.S.; alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.); alla guida senza patente (art. 116 C.d.S.) in caso di recidiva; alla violazione delle norme sul trasporto eccezionale o sui veicoli non conformi alle caratteristiche di omologazione.
Il sequestro amministrativo non è una sanzione in sé, bensì una misura cautelare reale di natura provvisoria. La sua funzione è strumentale: preservare il bene fino alla definizione del procedimento sanzionatorio, così da rendere effettiva la confisca (sanzione accessoria definitiva) o da assicurare la riscossione della sanzione pecuniaria principale. Solo con il provvedimento definitivo di confisca il veicolo diventa di proprietà dello Stato; fino a quel momento, il proprietario conserva formalmente la titolarità del bene, pur essendone privato della disponibilità.
Il comma 2 — Sequestro penale preventivo
Il secondo comma si applica fuori dalle ipotesi del comma 1, ovvero quando il veicolo non è soggetto a sequestro amministrativo ai sensi del C.d.S., ma si inserisce in un contesto di rilevanza penale. In tali casi, l'autorità giudiziaria — su richiesta del pubblico ministero o anche d'ufficio, nei casi previsti — può disporre il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p.
La norma identifica due distinti presupposti alternativi per il sequestro penale preventivo:
1. Il veicolo costituisce il corpo del reato: per "corpo del reato" si intende la cosa sulla quale o mediante la quale il reato è stato commesso, oppure la cosa che ne costituisce il prodotto o il profitto. Nel contesto della circolazione stradale, si pensi al veicolo utilizzato per investire volontariamente una persona (omicidio doloso mediante veicolo), oppure al veicolo impiegato per compiere una rapina o per il trasporto di sostanze stupefacenti. In questi casi, il veicolo non è semplicemente uno strumento della condotta, ma il mezzo essenziale e identificativo attraverso cui il reato si è materializzato.
2. Il sequestro è necessario per evitare che il reato sia portato a conseguenze ulteriori: questo secondo presupposto ha carattere prospettico e si fonda su un giudizio prognostico circa il rischio che, lasciando il veicolo nella disponibilità dell'indagato o di terzi, il reato possa continuare a produrre effetti dannosi o possa essere reiterato. Si tratta di una valutazione di pericolo concreto, non meramente ipotetico, che il giudice deve motivare specificamente.
Differenze strutturali tra sequestro amministrativo e sequestro penale preventivo
I due istituti differiscono profondamente sotto diversi profili. Quanto all'autorità competente: il sequestro amministrativo è disposto dagli organi di polizia stradale (o ratificato dall'autorità amministrativa), mentre quello penale preventivo è di competenza esclusiva del giudice, su richiesta del P.M. Quanto alla finalità: il primo mira a garantire l'efficacia della sanzione amministrativa; il secondo a impedire la propagazione degli effetti del reato. Quanto al regime giuridico: il sequestro amministrativo è regolato dal C.d.S. e dalla L. 689/1981; quello penale dal c.p.p. e dalle norme processuali penali, con le garanzie del contraddittorio e la possibilità di ricorrere al Tribunale del Riesame. Quanto alla durata: il sequestro amministrativo dura fino alla definizione del procedimento sanzionatorio; quello penale preventivo cessa con la sentenza definitiva o prima, se ne vengono meno i presupposti.
Il coordinamento con l'art. 213 C.d.S.
L'art. 213 C.d.S., richiamato dall'art. 210 comma 1, detta la disciplina operativa del sequestro amministrativo. Prevede che il verbale di sequestro debba indicare il veicolo, il motivo del sequestro, il custode nominato e le modalità di restituzione. Il veicolo viene affidato in custodia al proprietario, all'intestatario della carta di circolazione o a un soggetto idoneo individuato dall'agente di polizia. La restituzione è subordinata, nei casi previsti, al pagamento della sanzione o alla prestazione di idonea garanzia. Qualora il custode faccia circolare il veicolo senza autorizzazione, è soggetto a sanzioni e il veicolo è confiscato.
Quando si applica
Sequestro amministrativo (comma 1)
Il comma 1 trova applicazione ogni volta che una specifica norma del C.d.S. prevede la facoltà o l'obbligo di procedere al sequestro del veicolo. Le ipotesi più frequenti nella prassi applicativa sono:
Sequestro penale preventivo (comma 2)
Il comma 2 si applica nelle situazioni in cui il veicolo è coinvolto in vicende aventi rilevanza penale che esulano dal mero illecito amministrativo stradale. Esempi tipici:
È importante precisare che il sequestro penale preventivo del comma 2 presuppone che non siano già applicabili le ipotesi di sequestro amministrativo del comma 1. Qualora invece ricorrano entrambi i presupposti (es. guida in stato di ebbrezza con tasso elevato che causa lesioni gravi), si pone una questione di concorso tra le due misure, che la giurisprudenza risolve in genere riconoscendo la prevalenza o la coesistenza del sequestro penale, salvo che la norma speciale di settore non disponga diversamente.
Connessioni
Connessioni interne al Codice della Strada
L'art. 210 si collega strettamente con:
Connessioni con il codice penale e il codice di procedura penale
Connessioni con la normativa amministrativa generale
Profili di diritto intertemporale e modifiche normative
L'art. 210 è in vigore nella sua formulazione originaria dal 1° gennaio 1993. La norma non ha subito modifiche dirette, ma il suo ambito applicativo si è progressivamente ampliato in conseguenza delle numerose riforme che hanno interessato le disposizioni sanzionatorie del C.d.S. — in particolare quelle sulle violazioni correlate all'uso di alcol e droghe alla guida — e l'introduzione dei nuovi reati di omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime (L. 41/2016), che hanno reso più frequente il ricorso al sequestro penale preventivo del comma 2.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra il sequestro previsto dall'art. 210, comma 1, e quello del comma 2 del Codice della Strada?
Il comma 1 disciplina il sequestro di natura amministrativa: viene disposto dagli organi di polizia stradale nelle ipotesi tipizzate dal Codice della Strada (es. guida in ebbrezza grave, guida senza patente in caso di recidiva) e segue le modalità dell'art. 213 C.d.S. La finalità è garantire la successiva confisca del veicolo o il pagamento della sanzione pecuniaria. Il comma 2, invece, riguarda il sequestro penale preventivo, disposto dall'autorità giudiziaria (G.I.P. su richiesta del P.M.) ai sensi del codice di procedura penale. Si applica al di fuori delle ipotesi del comma 1, quando il veicolo è corpo del reato o il sequestro è necessario per evitare ulteriori conseguenze del reato. Le garanzie procedurali sono diverse: il sequestro penale è impugnabile davanti al Tribunale del Riesame, quello amministrativo mediante opposizione al Prefetto o ricorso al giudice di pace.
Cosa significa che il veicolo è il 'corpo del reato' ai fini del sequestro preventivo penale?
Per corpo del reato si intende, nel linguaggio giuridico processuale, la cosa sulla quale il reato è stato commesso, mediante la quale è stato eseguito, oppure che ne costituisce il prodotto o il profitto. Nel contesto dell'art. 210, comma 2, C.d.S., il veicolo è corpo del reato quando è stato lo strumento materiale e essenziale della condotta criminosa: si pensi all'auto con cui si è deliberatamente investita una persona, al furgone impiegato per trasportare merce rubata, o al motociclo usato per uno scippo. In questi casi, il veicolo non è un semplice mezzo di trasporto usato casualmente, ma il mezzo attraverso cui il reato si è concretamente realizzato, il che ne giustifica l'apprensione coattiva da parte dell'autorità giudiziaria.
Il proprietario del veicolo sequestrato può recuperarlo prima della definizione del procedimento?
Dipende dal tipo di sequestro. Per il sequestro amministrativo (comma 1), l'art. 213 C.d.S. prevede che il veicolo possa essere restituito al proprietario o all'intestatario in determinati casi, ad esempio previo pagamento della sanzione o prestazione di garanzia fideiussoria, salvo che la norma specifica preveda la confisca obbligatoria — nel qual caso la restituzione non è possibile fino all'esito del procedimento. Per il sequestro penale preventivo (comma 2), il proprietario (o il suo difensore) può chiedere la revoca della misura al G.I.P. dimostrando il venir meno dei presupposti, oppure impugnare l'ordinanza davanti al Tribunale del Riesame entro dieci giorni dalla notifica o dalla conoscenza del provvedimento. Se il tribunale accerta l'assenza dei presupposti di legge, ordina la restituzione del veicolo.
Se il veicolo sequestrato appartiene a una persona estranea al reato, cosa succede?
La questione è particolarmente rilevante in caso di confisca che segue al sequestro. La giurisprudenza distingue tra sequestro amministrativo e penale. Per il sequestro/confisca amministrativa, il C.d.S. prevede che la confisca possa colpire anche il veicolo di proprietà di terzi, salvo che il proprietario dimostri la propria buona fede, ossia di non aver potuto conoscere l'uso illecito del mezzo nonostante l'adozione di tutte le cautele del caso. Per il sequestro penale preventivo, il proprietario estraneo può far valere le proprie ragioni nel procedimento penale (anche come terzo interessato), chiedendo la revoca del sequestro o l'esclusione dalla confisca, dimostrando la propria estraneità alla condotta criminosa e la buona fede nell'affidare il veicolo all'indagato.
L'art. 210 C.d.S. si applica anche ai ciclomotori e ai veicoli di grandi dimensioni?
Sì. L'art. 210 C.d.S. fa riferimento genericamente ai veicoli, senza distinguere in base alla categoria o alla tipologia. Il Codice della Strada definisce «veicolo» qualsiasi mezzo di trasporto che circola su strada (art. 46 C.d.S.), includendo autovetture, motocicli, ciclomotori, autocarri, autobus e veicoli speciali. Ne consegue che le disposizioni dell'art. 210 si applicano a tutti questi mezzi, nei limiti in cui le singole norme sanzionatorie del C.d.S. (che attivano il sequestro del comma 1) o le norme del c.p.p. (per il sequestro del comma 2) ne prevedano l'applicazione. Alcune norme specifiche del C.d.S. possono tuttavia prevedere presupposti o procedure differenziate per determinate categorie di veicoli (es. veicoli adibiti al trasporto professionale).
Cosa accade se il custode del veicolo sequestrato lo fa circolare senza autorizzazione?
Nel caso di sequestro amministrativo, l'art. 213, comma 4, C.d.S. prevede conseguenze molto severe: il custode che fa circolare il veicolo senza autorizzazione dell'autorità che ha disposto il sequestro è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria e, in più, il veicolo è confiscato d'ufficio, senza necessità di attendere l'esito del procedimento sanzionatorio principale. Se la violazione integra anche estremi penali (es. il custode era anche l'autore del reato), possono concorrere responsabilità penali. Per il sequestro penale preventivo, la violazione dei sigilli apposti al veicolo configura il reato di violazione di sigilli (art. 349 c.p.), punibile con la reclusione. Il custode che sottrae, sopprime o deteriora il bene sequestrato risponde inoltre del reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) o di altri reati contro la pubblica amministrazione.
Il sequestro penale preventivo del comma 2 può essere disposto anche senza udienza né contraddittorio?
Sì, il sequestro preventivo penale è una misura cautelare reale d'urgenza che può essere disposta inaudita altera parte, ossia senza preventivo contraddittorio con l'indagato o il proprietario del bene. Il G.I.P. provvede con decreto motivato su richiesta del Pubblico Ministero (o, in casi urgenti, il P.M. stesso può procedere con decreto, che deve essere convalidato dal G.I.P. entro 48 ore). Il contraddittorio è garantito nella fase successiva: l'interessato può impugnare il provvedimento davanti al Tribunale del Riesame entro dieci giorni, che decide in camera di consiglio nel rispetto del contraddittorio. Se il Tribunale del Riesame conferma il sequestro, è possibile ricorrere per cassazione per violazione di legge.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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