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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 211 C.d.S. – Sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l’obbligo di rimozione di opere abusive, l’agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell’art. 200 o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall’art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria.

2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 203. Nel caso di mancato ricorso, l’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l’emissione dell’ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.

3. Il prefetto, nell’ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria, gli ordina l’adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all’entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l’ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l’ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’ufficio o comando di cui al comma *2. L’esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell’ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l’ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L’ordinanza è comunicata al trasgressore ed all’ente proprietario della strada.

4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto, su comunicazione dell’ente proprietario o concessionario della strada, dà facoltà a quest’ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l’ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

5. Nell’ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l’accertamento, l’ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.

6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l’agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può disporre l’esecuzione degli interventi necessari a cura dell’ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4.

7. L’opposizione di cui all’art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il sequestro preventivo del veicolo è applicabile nei casi di ebbrezza grave (art. 186, commi 2 lett. b e c), salvo che il mezzo appartenga a un terzo estraneo al reato.
  • In alternativa al sequestro, la polizia stradale può affidare il veicolo a un custode individuato secondo le regole dell'art. 213, comma 2-sexies.
  • Il veicolo rimane sotto custodia fino alla sentenza definitiva (condanna o proscioglimento) o fino allo scadere di trenta giorni dal decreto penale di condanna divenuto esecutivo.
  • In caso di confisca ex art. 186, comma 2, lett. c), il custode esegue gli adempimenti previsti dall'art. 213, comma 2-decies.
  • Se la confisca non viene applicata, la custodia cessa con il proscioglimento o allo scadere del termine di trenta giorni, e il veicolo è restituito all'avente diritto.
  • La norma raccorda il diritto amministrativo della strada con le disposizioni del codice di procedura penale in materia di sequestro preventivo.

L'art. 211 C.d.S. disciplina il sequestro preventivo del veicolo nei casi di guida in stato di ebbrezza grave (art. 186, commi b e c).

Ratio

L'articolo 211 del Codice della Strada rappresenta uno snodo cruciale nel sistema sanzionatorio relativo alla guida in stato di ebbrezza, poiché introduce uno strumento di natura cautelare — il sequestro preventivo del veicolo — che si affianca alle sanzioni amministrative e penali già previste dall'articolo 186. La ratio dell'istituto è duplice. Da un lato, essa risponde a un'esigenza di prevenzione speciale immediata: impedire che il conducente colto in stato di ebbrezza grave possa riprendere la guida con lo stesso mezzo, mettendo nuovamente a rischio la sicurezza pubblica. Dall'altro, la norma anticipa la possibile confisca del veicolo, misura accessoria prevista per i casi più gravi di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c), assicurando che il bene sia conservato e non disperso nelle more del processo penale.

Il collegamento con il codice di procedura penale non è casuale: il sequestro preventivo di cui al comma 1 è espressamente operato «a norma delle disposizioni del codice di procedura penale», richiamate per garantire sia la legittimità formale dell'atto sia i relativi rimedi impugnatori. Ciò riflette la scelta del legislatore di trattare i casi di ebbrezza grave non come meri illeciti amministrativi, ma come fatti di rilevanza penale suscettibili di misure cautelari reali. Il veicolo, in questa prospettiva, diviene non solo un bene suscettibile di confisca, ma anche uno strumento del reato la cui disponibilità dev'essere temporaneamente sottratta all'autore.

Analisi

Il comma 1 circoscrive con precisione l'ambito applicativo: il sequestro preventivo è consentito nelle «ipotesi di guida in stato di ebbrezza di cui all'articolo 186, commi 2, lettera b) e c)». Sono pertanto esclusi i casi di ebbrezza lieve (lett. a), dove il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, per i quali le conseguenze restano di natura esclusivamente amministrativa. La misura si attiva a partire dall'ebbrezza di livello intermedio (lett. b, tra 0,8 e 1,5 g/l) e per quella grave (lett. c, superiore a 1,5 g/l). In entrambi i casi, il reato è punito con sanzioni penali, il che giustifica l'accesso agli strumenti cautelari del processo penale.

La clausola di esclusione per il veicolo «appartenente a persona estranea al reato» è di fondamentale importanza. Il legislatore ha qui recepito i principi costituzionali di proporzionalità e di tutela della proprietà privata: non sarebbe equo colpire con una misura cautelare patrimoniale il proprietario del veicolo che non ha partecipato — neppure colposamente — alla condotta illecita. Questa eccezione, peraltro, è coerente con l'analoga previsione in materia di confisca, che tradizionalmente esclude i beni dei terzi in buona fede.

Il comma 2 introduce una misura alternativa al sequestro: l'affidamento del veicolo a un custode individuato ai sensi dell'art. 213, comma 2-sexies. La scelta tra sequestro e affidamento è rimessa alla valutazione discrezionale dell'organo di polizia stradale, che dovrà tenere conto delle circostanze concrete (urgenza, disponibilità di custodi, necessità di conservazione del bene). Si tratta di una flessibilità operativa che consente di adeguare la risposta alla situazione reale, senza che il conducente possa comunque rientrare in possesso del mezzo.

Il comma 3 rinvia all'art. 213, comma 2-sexies anche per la regolamentazione del «ricovero in luogo sicuro» del veicolo, assicurando uniformità di disciplina con le altre ipotesi di custodia cautelare dei mezzi previste dal Codice della Strada. Il custode designato assume la responsabilità della conservazione del bene e risponde della sua integra restituzione.

Il comma 4 definisce la durata della custodia secondo tre diversi parametri temporali, a seconda dello strumento con cui si conclude il procedimento penale. La custodia dura: fino alla sentenza di condanna o di proscioglimento; oppure fino a trenta giorni dalla data in cui il decreto penale di condanna diviene esecutivo; oppure fino a trenta giorni dal deposito della sentenza o dal suo passaggio in giudicato. Questa triplice previsione serve a coprire i diversi epiloghi processuali, evitando che il veicolo rimanga in custodia oltre il necessario.

I commi 5 e 6 disciplinano la fase terminale della custodia in dipendenza dell'esito del procedimento. Se è applicata la confisca (art. 186, comma 2, lett. c), il custode provvede agli adempimenti dell'art. 213, comma 2-decies, che regola la procedura di devoluzione allo Stato del bene confiscato. Se invece la confisca non viene applicata — perché il procedimento si chiude con proscioglimento o perché il reato è quello meno grave della lett. b — la custodia cessa e il veicolo è restituito all'avente diritto. La norma garantisce così che la privazione del bene abbia carattere esclusivamente temporaneo e cautelare, e che la sua definitività sia subordinata all'esito sfavorevole per il reo.

Un profilo sistematicamente rilevante riguarda i rimedi impugnatori. Poiché il sequestro è operato «a norma delle disposizioni del codice di procedura penale», il proprietario o l'avente diritto sul veicolo può proporre richiesta di riesame o appello avverso il provvedimento cautelare, secondo le regole ordinarie del c.p.p. (artt. 322 e ss.). Questo dato distingue l'istituto dalla mera fermo amministrativo, conferendogli una più robusta struttura garantistica.

Quando si applica

L'articolo 211 si applica ogni volta che un organo di polizia accerta, nel corso di un controllo stradale o a seguito di un sinistro, che il conducente si trovi in stato di ebbrezza rientrante nelle ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) o lett. c). È pertanto necessaria, in prima battuta, la verifica del tasso alcolemico mediante etilometro omologato, preceduta o accompagnata dagli appositi test preliminari.

Il presupposto oggettivo è la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l (lett. b) o superiore a 1,5 g/l (lett. c). Occorre che il veicolo non appartenga a persona estranea al reato: se il mezzo è di proprietà di un terzo — ad esempio il coniuge, un amico o il datore di lavoro — il sequestro non può essere disposto, ferme restando le altre sanzioni a carico del conducente.

La misura può essere disposta anche qualora il conducente non sia il proprietario del veicolo ma ne abbia la disponibilità a titolo di leasing, comodato o altro negozio che consenta l'uso: in questo caso, la «estraneità al reato» si valuta in capo al soggetto che vanta diritti sul bene, verificando se questi avesse o potesse avere consapevolezza dell'uso che sarebbe stato fatto del mezzo.

Il sequestro ai sensi dell'art. 211 è applicabile anche quando il conducente provoca un incidente stradale in stato di ebbrezza: in tale ipotesi si cumula con le ulteriori conseguenze previste dall'art. 186, comma 2-bis, che aggrava le sanzioni in presenza di lesioni o omicidio colposo.

Non si applica, invece, ai casi di ebbrezza lieve (lett. a), né ai casi di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, disciplinati dall'art. 187 C.d.S., che prevede un regime cautelare autonomo.

Connessioni

L'art. 211 è strettamente connesso con l'art. 186 C.d.S., che costituisce il fondamento della fattispecie sanzionatoria: senza la violazione dell'art. 186, la misura cautelare dell'art. 211 non può essere adottata. Il sistema è concepito in modo organico: l'art. 186 definisce i livelli di ebbrezza e le relative sanzioni (penali e amministrative), mentre l'art. 211 aggiunge la dimensione cautelare reale, anticipando la possibile confisca.

Il collegamento con l'art. 213 C.d.S. è parimenti centrale: i commi 2-sexies e 2-decies di tale articolo dettano la disciplina operativa del custode e degli adempimenti connessi alla confisca. La scelta legislativa di rinviare a quella norma garantisce coerenza sistematica e uniformità di trattamento tra le diverse misure cautelari reali previste dal Codice della Strada.

Sul versante processual-penalistico, il richiamo alle «disposizioni del codice di procedura penale» in materia di sequestro preventivo (artt. 321-323 c.p.p.) è essenziale. L'organo di polizia che dispone il sequestro deve rispettare i presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, e il provvedimento è soggetto a convalida e impugnazione nelle forme ordinarie.

Un ulteriore collegamento rilevante riguarda l'art. 186, comma 2-bis, che prevede un aggravamento sanzionatorio quando la guida in stato di ebbrezza è causa di un incidente stradale. In tali casi, l'applicazione dell'art. 211 si combina con le più severe conseguenze penali, rendendo ancora più probabile e necessaria la misura cautelare reale.

Dal punto di vista costituzionale, la norma è letta alla luce dell'art. 42 Cost. (tutela della proprietà privata) e del principio di proporzionalità: da qui la clausola di esclusione per i terzi estranei al reato. La Corte Costituzionale ha in più occasioni ribadito che le misure ablatorie del patrimonio devono essere proporzionate e non possono colpire soggetti incolpevoli.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 211 del Codice della Strada?

L'art. 211 C.d.S. disciplina il sequestro preventivo del veicolo nei casi di guida in stato di ebbrezza grave, corrispondenti alle ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e c). La norma consente all'organo di polizia di disporre il sequestro secondo le regole del codice di procedura penale, oppure — in alternativa — di affidare il veicolo a un custode. Regola inoltre la durata della custodia e le conseguenze a seconda che venga o meno applicata la confisca del mezzo.

Il sequestro può essere disposto anche se il veicolo appartiene a un'altra persona?

No. L'art. 211, comma 1, esclude espressamente il sequestro quando il veicolo «appartiene a persona estranea al reato». Se il mezzo è intestato a un terzo che non ha partecipato alla condotta illecita — ad esempio il coniuge, un genitore o un amico che ha prestato l'auto in buona fede — il sequestro non può essere disposto a carico di quel bene. Restano ferme, ovviamente, tutte le sanzioni penali e amministrative a carico del conducente.

Quanto tempo dura il sequestro o l'affidamento al custode?

Ai sensi del comma 4, il veicolo rimane in custodia fino a che non interviene una sentenza di condanna o di proscioglimento, oppure fino allo scadere di trenta giorni dalla data in cui il decreto penale di condanna diviene esecutivo, o ancora dalla data del deposito della sentenza ovvero dal suo passaggio in giudicato. La norma copre i diversi epiloghi processuali per garantire che la custodia non si prolunghi oltre il necessario.

Cosa succede al veicolo se viene disposta la confisca?

Se il giudice applica la confisca ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c) (ebbrezza grave, tasso oltre 1,5 g/l), il custode del veicolo è tenuto a eseguire gli adempimenti previsti dall'art. 213, comma 2-decies del Codice della Strada. Ciò significa, in sostanza, che il veicolo viene definitivamente acquisito allo Stato e non sarà più restituito al proprietario o all'avente diritto.

Cosa succede al veicolo se il procedimento si conclude con il proscioglimento?

Se il procedimento penale si conclude con una sentenza di proscioglimento, o se non viene applicata la confisca, la custodia cessa e il veicolo viene restituito all'avente diritto. Lo prevede espressamente il comma 6 dell'art. 211. La misura ha natura esclusivamente cautelare e temporanea: la sua definitività dipende dall'esito sfavorevole del processo.

Qual è la differenza tra sequestro e affidamento al custode ai sensi dell'art. 211?

Il sequestro preventivo (comma 1) è un provvedimento formale adottato secondo le regole del codice di procedura penale e soggetto alle relative garanzie (convalida, riesame, appello). L'affidamento al custode (comma 2) è invece una misura alternativa, di natura più operativa, che la polizia stradale può adottare quando il sequestro formale non sia stato disposto. In entrambi i casi, il conducente non può riprendere la disponibilità del veicolo fino alla cessazione della custodia, ma i rimedi impugnatori differiscono: nel caso del sequestro formale, si applicano le impugnazioni del c.p.p.; nell'affidamento, le tutele sono quelle ordinarie del diritto amministrativo.

L'art. 211 si applica anche alla guida sotto effetto di droghe?

No. L'art. 211 si applica esclusivamente ai casi di guida in stato di ebbrezza alcolica disciplinati dall'art. 186 C.d.S. La guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope è invece disciplinata dall'art. 187 C.d.S., che prevede un regime sanzionatorio e cautelare autonomo. Le due fattispecie non si sovrappongono, sebbene possano concorrere qualora il conducente si trovi contemporaneamente in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di droghe.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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