Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 201 C.d.S. – Notificazione delle violazioni

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell’accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 196 entro cento giorni dall’accertamento della violazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento.

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;

g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l’installazione e l’esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all’interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all’interno delle medesime zone;

g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, comma 3, 147, commi 2-bis e 3, 158, limitatamente al divieto di fermata e alla violazione della sosta riservata nei soli casi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera d), 167, 170, 171, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno. Con i medesimi regolamenti sono definite le condizioni per l’installazione e l’esercizio dei dispositivi di controllo nonché per l’accesso alle banche di dati necessarie per il loro funzionamento. Per l’accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada;

g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.

1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.

1-quinquies. I dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono accertare contemporaneamente due o più violazioni tra quelle indicate dal comma 1-bis, se approvati od omologati per l’accertamento e il rilevamento automatico di ciascuna delle violazioni rilevate. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati possono essere comunque utilizzate dai soggetti di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, per l’accertamento, mediante il raffronto con banche di dati esterne, di altre violazioni di cui al comma 1-bis, per le quali i dispositivi medesimi non sono stati specificamente approvati od omologati ma le cui immagini sono sufficienti ad accertare che il veicolo stava circolando in assenza dei requisiti per la circolazione previsti dal presente codice.

2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.

2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all’effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall’Anagrafe tributaria.

3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’ art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.

Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell’interno, il comando o l’ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l’inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell’ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell’esclusione della responsabilità, il comando o l’ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell’articolo 203 per l’archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell’articolo 196, comma 1; dall’interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.

5-ter. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis, la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1, quando le violazioni previste dagli articoli 175, commi 2, 7, lettera a), e 9, e 176, commi 1, 2, lettere a) e b), 7, 9, 10, 11 e 17, commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, in corrispondenza di imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico o stazioni di esazione del pedaggio, sono accertate dagli organi di polizia stradale attraverso la semplice visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza che sono installati lungo le strade stesse. In tali casi, l’accertamento deve essere effettuato direttamente nel momento in cui la violazione viene ripresa dagli impianti di videosorveglianza, con l’acquisizione e conservazione di un filmato avente data e orario certificati in modo contestuale dall’operatore di polizia, oppure deve risultare dalla visione delle registrazioni effettuate nelle ventiquattro ore precedenti al momento dell’accertamento, quando l’orario di effettivo funzionamento è certificato conforme al tempo coordinato universale (UTC). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalità di acquisizione e conservazione delle registrazioni delle violazioni accertate. Le violazioni accertate, che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all’articolo 218, sono segnalate immediatamente agli operatori di polizia eventualmente presenti lungo l’autostrada o la strada extraurbana principale, al fine di consentire la contestazione della violazione, ove possibile. Qualora tale contestazione non sia stata effettuata, si procede alla notificazione degli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1. Ai dispositivi di videosorveglianza previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni dell’articolo 45.

5-quater.

Le disposizioni del comma 5-ter si applicano altresì per l’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis). A tal fine possono essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all’interno dei centri abitati.

Domande rapide

Entro quanto va notificato un verbale ex art. 201?
Novanta giorni dall'accertamento della violazione per i residenti in Italia, trecentosessanta giorni per i residenti all'estero. La notifica oltre i termini comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione (art. 201 co. 5).
In quali casi e ammessa la contestazione differita?
Quando non e possibile fermare il trasgressore o quando l'accertamento avviene con apparecchi di rilevamento (autovelox, telelaser, videosorveglianza ZTL, t-red), per violazioni accertate da remoto, per riscontro a distanza dei segnali stradali.
Cosa accade se il verbale non viene notificato nei termini?
L'obbligazione di pagare la sanzione amministrativa si estingue. La parte interessata puo eccepire la tardivita della notifica nel ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, e ottenere l'annullamento del verbale.
Come si calcolano i 90 giorni per la notifica?
Dal momento dell'accertamento della violazione (es. data della rilevazione autovelox, data identificazione conducente). Il termine si computa secondo il calendario comune; eventuali sospensioni feriali o sanitarie incidono sui termini procedurali.
La notifica via PEC e valida?
Si, se il destinatario e iscritto a registri di posta elettronica certificata (INI-PEC per professionisti e imprese). Per le persone fisiche non iscritte si applica la procedura ordinaria (raccomandata, messi comunali, ufficiali giudiziari).

In sintesi

  • La notificazione del verbale deve avvenire entro 150 giorni dall'accertamento della violazione.
  • Il verbale deve contenere gli estremi precisi della violazione e i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
  • La notifica va effettuata all'effettivo trasgressore o, se non identificato, al proprietario del veicolo risultante dai pubblici registri.
  • Il comma 1-bis elenca i casi tassativi in cui la contestazione immediata non è necessaria (veicolo in fuga, semaforo rosso, sorpasso vietato, accertamento in assenza, autovelox).
  • L'accertamento tramite apparecchi automatici (autovelox, tutor) è espressamente previsto come causa di esenzione dalla contestazione immediata.
  • Il mancato rispetto del termine di 150 giorni comporta la nullità del verbale e l'impossibilità di esigere il pagamento della sanzione.
Indice dei contenuti

L'art. 201 C.d.S. disciplina la notificazione delle violazioni stradali quando la contestazione immediata non è possibile, fissando il termine di 150 giorni.

Ratio

L'articolo 201 del Codice della Strada rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema sanzionatorio della circolazione stradale. La sua ratio legis è quella di contemperare due esigenze contrapposte: da un lato, la necessità dell'Amministrazione di poter accertare e sanzionare le violazioni anche quando le circostanze concrete rendono impossibile contestarle sul posto; dall'altro, la tutela del trasgressore, che ha diritto di conoscere tempestivamente l'addebito mosso nei suoi confronti per poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

Il termine di 150 giorni non è dunque un mero adempimento burocratico, ma costituisce una garanzia sostanziale per il destinatario del verbale: decorso inutilmente tale termine, il verbale non può essere più validamente notificato e la pretesa sanzionatoria si estingue. La norma riflette il principio costituzionale del giusto procedimento e del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., assicurando che il trasgressore non resti indefinitamente esposto a contestazioni tardive.

Analisi

Il comma 1 dell'art. 201 C.d.S. stabilisce la regola generale: quando la violazione non può essere immediatamente contestata, il verbale deve essere notificato entro 150 giorni dall'accertamento. La norma impone precisi requisiti formali al verbale: esso deve contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione nonché l'indicazione delle ragioni che hanno impedito la contestazione immediata. L'assenza di tali elementi può determinare la nullità dell'atto.

Il soggetto destinatario della notifica è, in primo luogo, l'effettivo trasgressore, ossia colui che materialmente ha commesso la violazione. Qualora questi non sia stato identificato, ipotesi frequente nelle violazioni accertate da strumentazione automatica, e la violazione riguardi un veicolo a motore munito di targa, la notifica può essere effettuata a uno dei soggetti indicati all'art. 196 C.d.S. (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in leasing), come risultante dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Questo riferimento temporale è cruciale: la qualità di soggetto obbligato si cristallizza al momento del fatto, non a quello della notifica.

Il comma 1-bis, introdotto per chiarire e tipizzare le ipotesi di esenzione dalla contestazione immediata, elenca in modo tassativo i casi in cui essa non è dovuta: l'impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato a velocità eccessiva; l'attraversamento di un incrocio con semaforo rosso; il sorpasso vietato; l'accertamento in assenza del trasgressore e del proprietario; l'accertamento tramite apparecchi di rilevamento automatici direttamente gestiti dalla polizia stradale. L'elencazione è ritenuta dalla giurisprudenza tassativa e non suscettibile di interpretazione analogica, con la conseguenza che ipotesi non ricomprese nell'elenco devono essere ricondotte alla clausola generale del comma 1, con onere motivazionale in capo all'organo accertatore.

Quanto al computo del termine, la Cassazione ha chiarito che il dies a quo coincide con il momento dell'accertamento della violazione (non con quello della successiva elaborazione dei dati, per es. nel caso di autovelox) e che il termine si intende rispettato con la consegna dell'atto all'agente notificatore, non con il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario (principio della scissione del momento perfezionativo).

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che un organo di polizia stradale accerta una violazione al Codice della Strada senza poter contestare immediatamente l'infrazione al trasgressore. I casi più frequenti nella prassi sono: rilevamento della velocità tramite autovelox fissi o mobili, accertamento del transito con il rosso tramite telecamere semaforiche (c.d. red light camera), transito in zona a traffico limitato (ZTL) rilevato da telecamere, mancato pagamento della sosta rilevato dagli ausiliari del traffico in assenza del conducente, e violazioni accertate da droni o sistemi di videosorveglianza.

È importante sottolineare che il termine di 150 giorni si applica anche quando la mancata contestazione immediata dipende da cause sopravvenute (ad es. l'agente che, dopo aver fermato il veicolo, constata di non avere con sé la modulistica). In tali ipotesi, il verbale dovrà motivare adeguatamente le ragioni dell'omessa contestazione, pena la nullità rilevabile in sede di opposizione.

La norma si applica su tutto il territorio nazionale e a tutti gli organi abilitati all'accertamento delle violazioni al Codice della Strada: Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Locale, e altri corpi espressamente autorizzati.

Connessioni

L'art. 201 C.d.S. si inserisce in un sistema normativo articolato con cui si raccorda strettamente. L'art. 200 C.d.S. disciplina la contestazione immediata, di cui l'art. 201 rappresenta il necessario complemento per i casi di impossibilità. L'art. 196 C.d.S. individua i soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione e, quindi, i potenziali destinatari della notifica. L'art. 202 C.d.S. disciplina il pagamento della sanzione pecuniaria, che presuppone la valida notificazione ai sensi dell'art. 201.

Sul piano processuale, il D.Lgs. 150/2011 (e in precedenza la L. 689/1981) regola il procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative, nell'ambito del quale la violazione del termine ex art. 201 costituisce uno dei motivi di opposizione più frequentemente dedotti. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sezione II Civile, ha elaborato nel tempo una copiosa casistica su tutti gli aspetti applicativi della norma: dalla natura tassativa del termine, alla sua derogabilità in caso di sospensione, al momento di decorrenza del dies a quo nelle diverse tipologie di accertamento.

Rilevante è anche il raccordo con le norme sulle notificazioni in generale (artt. 137 ss. c.p.c. e L. 890/1982 per le notifiche a mezzo posta), richiamate per disciplinare le modalità esecutive della notifica del verbale, nonché con la normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR e D.Lgs. 196/2003), applicabile all'accesso ai pubblici registri per l'individuazione del proprietario del veicolo.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Entro quanti giorni va notificato un verbale del Codice della Strada?

Secondo l'art. 201 CdS, il verbale per violazione stradale deve essere notificato al trasgressore entro 150 giorni dall'accertamento. Si tratta di un termine perentorio: la notifica oltre tale data è giuridicamente inefficace e il destinatario può ottenere l'annullamento del verbale in opposizione davanti al Giudice di Pace. La data che conta è l'invio postale.

Qual è il termine entro cui deve essere notificato il verbale se la violazione non è stata contestata immediatamente?

Il verbale deve essere notificato entro 150 giorni dalla data dell'accertamento della violazione. Si tratta di un termine perentorio: la notifica effettuata dopo tale scadenza è giuridicamente inefficace e il destinatario può far valere la tardività in sede di opposizione dinanzi al Giudice di Pace, ottenendo l'annullamento del verbale.

A chi viene notificato il verbale se il conducente non è stato identificato?

Se il conducente non è stato identificato e la violazione riguarda un veicolo a motore munito di targa, il verbale viene notificato a uno dei soggetti indicati dall'art. 196 C.d.S. (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in leasing) come risultante dai pubblici registri alla data dell'accertamento, non a quella della notifica.

Quando scatta il termine di 150 giorni nel caso di accertamento tramite autovelox?

Secondo la giurisprudenza prevalente della Cassazione, il termine decorre dal momento dell'accertamento della violazione, che coincide con il rilevamento elettronico della velocità, non con la successiva fase di elaborazione dei dati o di stampa delle immagini. È quindi dalla data impressa sullo scatto o sul dato elettronico che si computa il termine.

Quali sono i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria secondo l'art. 201 C.d.S.?

Il comma 1-bis elenca tassativamente cinque ipotesi: impossibilità di fermare un veicolo lanciato a velocità eccessiva; attraversamento con semaforo rosso; sorpasso vietato; accertamento in assenza del trasgressore e del proprietario; accertamento tramite apparecchi automatici (autovelox, tutor) direttamente gestiti dalla polizia stradale. Al di fuori di queste ipotesi, l'organo accertatore deve motivare nel verbale le ragioni dell'omessa contestazione immediata.

Cosa succede se il verbale non indica i motivi dell'omessa contestazione immediata?

L'art. 201 impone espressamente che il verbale indichi i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. L'omissione di tale indicazione costituisce un vizio formale che può determinare la nullità del verbale, rilevabile dal trasgressore in sede di opposizione. Fa eccezione il caso in cui la causa di esenzione ricada in una delle ipotesi tipizzate dal comma 1-bis, dove la motivazione è implicita nella fattispecie.

Il proprietario del veicolo è sempre responsabile del pagamento della multa notificatagli?

Il proprietario risponde in solido con il conducente per il pagamento della sanzione pecuniaria (art. 196 C.d.S.), ma può esonerarsi indicando tempestivamente all'autorità i dati del conducente effettivo al momento della violazione. Se fornisce questi dati, la responsabilità si trasferisce sull'effettivo trasgressore. In caso di rifiuto o impossibilità di indicare il conducente, il proprietario rimane obbligato al pagamento.

La notifica di un verbale per violazione al codice della strada può avvenire tramite raccomandata o PEC?

Sì. La notifica del verbale può avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento (il mezzo più comune), tramite agenti notificatori, o, ove il destinatario abbia un domicilio digitale, a mezzo PEC. Il termine di 150 giorni si intende rispettato con la consegna dell'atto all'agente postale o notificatore, indipendentemente dal momento in cui il destinatario riceve materialmente l'atto (principio di scissione del momento perfezionativo della notifica).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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